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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul comma 2 dell’art. 120 del Codice della strada, che prevede la revoca della patente per chi è stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l’uso del veicolo può agevolare la commissione di reati analoghi. La doglianza riguardava un possibile eccesso di delega.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lombardia di Brescia ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del d.lgs. n. 285/1992. Il giudice rimettente sosteneva che la norma, nella versione legislativa originaria, fosse stata successivamente sostituita da una norma regolamentare adottata con d.P.R. n. 575/1994, con possibile eccesso di delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo né chiarito quale versione della norma (legislativa o regolamentare) fosse applicabile al caso concreto, rendendo la questione priva di adeguato fondamento processuale.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva in modo adeguato la rilevanza della stessa nel giudizio principale. Il presupposto della rilevanza è condizione necessaria per l’accesso al giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 120 co. 2 del Codice della strada?

Prevede la revoca della patente di guida nei confronti di persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzo del veicolo possa agevolare la commissione di reati della stessa specie.

Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

La questione è dichiarata manifestamente inammissibile quando difettano i presupposti minimi di ricevibilità — come la rilevanza nel giudizio a quo o la non manifesta infondatezza — e ciò risulta evidente senza necessità di approfondimento nel merito.

Il TAR poteva riproporre la questione in modo corretto?

Sì. La dichiarazione di inammissibilità non preclude una nuova rimessione con una motivazione più adeguata sulla rilevanza e sull’identificazione precisa della norma applicabile al caso concreto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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