Autore: Andrea Marton

  • Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 c.c. Revoca dell'adozione

    In vigore

    L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

  • Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottato

    Art. 306 c.c. Revoca per indegnità dell'adottato

    In vigore

    La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

  • Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 Codice Civile: Revoca per indegnità dell’adottante

    Art. 307 c.c. Revoca per indegnità dell'adottante

    In vigore

    Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.

  • Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 c.c. [Revoca promossa dal pubblico ministero]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della revoca

    Art. 309 c.c. Decorrenza degli effetti della revoca

    In vigore

    Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

  • Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 c.c. Manifestazione del consenso

    In vigore

    Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza. […] (1) L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

  • Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 Codice Civile: Accertamenti del tribunale

    Art. 312 c.c. Accertamenti del tribunale

    In vigore

    Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l’adozione conviene all’adottando.

  • Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 Codice Civile: Provvedimento del tribunale

    Art. 313 c.c. Provvedimento del tribunale (1)

    In vigore

    Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 c.c. Pubblicità (1)

    In vigore

    La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

  • Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 Codice Civile: Stato giuridico della filiazione

    Art. 315 c.c. Stato giuridico della filiazione (1)

    In vigore

    Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.