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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’espulsione automatica dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall’ingresso, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per ottenere il permesso.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava un cittadino rumeno entrato legalmente in Italia per motivi turistici (all’epoca senza visto), che non aveva presentato la richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Il Prefetto di Vicenza aveva emesso decreto di espulsione, che il Tribunale aveva investito di questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 13, comma 2, lettera b), in relazione all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevedono l’automatica espulsione dello straniero che non abbia chiesto il permesso entro il termine, anche quando fosse entrato legittimamente e avesse i requisiti per ottenerlo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina dell’immigrazione rientri nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente prevedere l’obbligo di richiedere il permesso entro un termine perentorio a tutela del controllo dei flussi migratori, e che l’automatismo dell’espulsione per mancata richiesta non violi i principi costituzionali invocati.
Il principio
Il legislatore può legittimamente prevedere l’obbligo per lo straniero di richiedere il permesso di soggiorno entro un termine perentorio; il mancato rispetto di tale termine, anche in caso di ingresso legittimo, può ragionevolmente comportare l’espulsione senza che ciò contrasti con i principi di uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali della persona.
Domande e risposte
Entro quanto tempo lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno?
Secondo il TU Immigrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998), lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Per alcune categorie (es. richiesta di asilo) i termini possono essere diversi.
L’ingresso legittimo protegge dall’espulsione se non si chiede il permesso?
No. L’ingresso regolare (con visto o senza visto per i Paesi abilitati) non esime dall’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine; il mancato adempimento comporta l’espulsione.
Questo sistema è cambiato per i cittadini rumeni?
Sì. Con l’adesione della Romania all’Unione Europea (1° gennaio 2007), i cittadini rumeni godono della libertà di circolazione UE e non necessitano di permesso di soggiorno per soggiorni fino a tre mesi; per soggiorni più lunghi devono iscriversi all’anagrafe comunale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza