Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 463/2005 – Espulsione straniero mancata richiesta permesso soggiorno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’espulsione automatica dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall’ingresso, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per ottenere il permesso.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava un cittadino rumeno entrato legalmente in Italia per motivi turistici (all’epoca senza visto), che non aveva presentato la richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Il Prefetto di Vicenza aveva emesso decreto di espulsione, che il Tribunale aveva investito di questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 13, comma 2, lettera b), in relazione all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevedono l’automatica espulsione dello straniero che non abbia chiesto il permesso entro il termine, anche quando fosse entrato legittimamente e avesse i requisiti per ottenerlo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina dell’immigrazione rientri nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente prevedere l’obbligo di richiedere il permesso entro un termine perentorio a tutela del controllo dei flussi migratori, e che l’automatismo dell’espulsione per mancata richiesta non violi i principi costituzionali invocati.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere l’obbligo per lo straniero di richiedere il permesso di soggiorno entro un termine perentorio; il mancato rispetto di tale termine, anche in caso di ingresso legittimo, può ragionevolmente comportare l’espulsione senza che ciò contrasti con i principi di uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

    Domande e risposte

    Entro quanto tempo lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno?

    Secondo il TU Immigrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998), lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Per alcune categorie (es. richiesta di asilo) i termini possono essere diversi.

    L’ingresso legittimo protegge dall’espulsione se non si chiede il permesso?

    No. L’ingresso regolare (con visto o senza visto per i Paesi abilitati) non esime dall’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine; il mancato adempimento comporta l’espulsione.

    Questo sistema è cambiato per i cittadini rumeni?

    Sì. Con l’adesione della Romania all’Unione Europea (1° gennaio 2007), i cittadini rumeni godono della libertà di circolazione UE e non necessitano di permesso di soggiorno per soggiorni fino a tre mesi; per soggiorni più lunghi devono iscriversi all’anagrafe comunale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 462/2005 – Tassa automobilistica rimborso perdita possesso veicolo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2/2004, che disciplinava l’esenzione dalla tassa automobilistica e il diritto al rimborso per chi perdesse il possesso del veicolo, ritenendo le censure del Governo premature e mal formulate.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale del Lazio per il 2004 aveva disciplinato l’esenzione dalla tassa automobilistica per i soggetti che perdano il possesso del veicolo entro il termine di pagamento del tributo, prevedendo il diritto al rimborso se il pagamento fosse già avvenuto. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che il comma sul rimborso fosse incompleto e che l’intera disposizione invadesse la competenza statale in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’art. 6 della legge Lazio n. 2/2004 in riferimento agli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119 Cost. Il ricorrente sosteneva che la disciplina del rimborso fosse incompleta (mancava il termine per chiederlo) e che l’intera norma non fosse conforme ai principi stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 37, 297, 296 e 311 del 2003-2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha ritenuto che le censure del Governo fossero in parte generiche (richiamare sentenze senza specificare quale principio sarebbe violato) e in parte premature (la mancanza di un termine per il rimborso non implica di per sé incostituzionalità, potendo il termine ricavarsi dalle norme generali sulla prescrizione).

    Il principio

    Un ricorso in via principale avverso una legge regionale è inammissibile se le censure sono formulate in modo generico, privo di specifiche indicazioni su quale principio costituzionale sia violato e in quale parte della norma; l’incostituzionalità non può essere dedotta per relationem a decisioni precedenti senza indicarne il contenuto rilevante.

    Domande e risposte

    Quando non è dovuta la tassa automobilistica?

    La tassa non è dovuta se si perde il possesso del veicolo (es. vendita, rottamazione) entro il termine previsto per il pagamento, a condizione che la perdita sia annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro tale data.

    Si ha diritto al rimborso se si è già pagata la tassa?

    In linea di principio sì, se la perdita del possesso avviene prima della scadenza e viene regolarmente annotata al PRA. Il termine per chiedere il rimborso si ricava dalle norme generali sulla prescrizione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

    Cosa deve annotare il PRA per ottenere l’esenzione o il rimborso?

    La perdita di possesso del veicolo (vendita, esportazione definitiva, demolizione) deve risultare dai registri del Pubblico Registro Automobilistico. Senza tale annotazione non è possibile beneficiare dell’esenzione né del rimborso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 461/2005 – Indennizzo trasfusioni convivente more uxorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, della legge n. 238/1997, che esclude dall’indennizzo per danni da trasfusioni il convivente more uxorio contagiato dal partner danneggiato, poiché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210/1992 prevede un indennizzo a favore di chi abbia subito danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. La legge n. 238/1997 ha esteso tali benefici anche ai soggetti contagiati «in conseguenza di contatto con i soggetti» danneggiati. Il caso riguardava una donna che sosteneva di essere stata contagiata da epatite C dal marito (all’epoca convivente more uxorio), a sua volta vittima di trasfusioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 1, comma 6, della legge n. 238/1997, nella parte in cui non estende i benefici al convivente more uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti danneggiati. La ricorrente rivendicava l’indennizzo per il contagio subito durante la convivenza, prima del matrimonio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: nella fattispecie concreta emergevano dubbi sia sul nesso causale (anche il padre della ricorrente era portatore dello stesso genotipo virale) sia sulla tempestività della domanda di indennizzo, elementi che il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente risolvere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non ha prima accertato, con motivazione adeguata, che la norma impugnata è effettivamente applicabile al caso concreto e che il suo eventuale vizio di incostituzionalità avrebbe incidenza diretta sull’esito del giudizio.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo per danni da trasfusioni o emoderivati?

    Ai sensi della legge n. 210/1992, hanno diritto all’indennizzo i soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, nonché (per effetto della l. n. 238/1997) chi sia stato contagiato in conseguenza del contatto con i soggetti già danneggiati.

    Il convivente more uxorio può ottenere l’indennizzo?

    La Corte non ha affrontato il merito, dichiarando inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il tema rimane aperto: la giurisprudenza di merito ha talvolta esteso i benefici al convivente, ma manca una decisione della Corte nel merito.

    Qual è il termine per presentare domanda di indennizzo?

    La domanda deve essere presentata entro tre anni dalla manifestazione dell’infermità o dalla data in cui il richiedente ha avuto conoscenza del nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, trasfusione o emoderivato. Il mancato rispetto del termine era uno dei profili problematici nel caso di specie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 460/2005 – Astensione giudice sentenza dichiarazione fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., relativa all’obbligo di astensione del magistrato che abbia partecipato alla sentenza dichiarativa di fallimento dal successivo giudizio di opposizione, ribadendo la differenza tra il processo civile e quello penale quanto alle ipotesi di incompatibilità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava un giudice che aveva fatto parte del collegio che aveva dichiarato il fallimento di una società e del socio illimitatamente responsabile, ed era stato poi designato giudice istruttore nella causa di opposizione proposta dallo stesso socio fallito. Il giudice dubitava di poter partecipare imparzialmente al giudizio di opposizione avendo già deliberato sulla sentenza di fallimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, sull’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione per il magistrato che abbia deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento dal partecipare al successivo giudizio di opposizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo che il principio di imparzialità e terzietà del giudice non imponga automaticamente l’astensione in tutti i casi in cui il giudice abbia reso una precedente decisione nello stesso procedimento in fase diversa. Nel processo civile le incompatibilità tipizzate sono tassative; il giudice può avvalersi dell’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza.

    Il principio

    Nel processo civile, a differenza di quello penale, le incompatibilità soggettive per precedente attività non sono generalizzate: il magistrato non è obbligato ad astenersi solo perché ha partecipato a una fase precedente del medesimo procedimento, purché la nuova valutazione sia autonoma e distinta.

    Domande e risposte

    Quando un giudice civile è obbligato ad astenersi?

    L’art. 51 c.p.c. prevede casi tassativi di astensione obbligatoria: interesse nella causa, parentela o affinità con le parti, gravi inimicizie, essere stato testimone o perito. L’aver deliberato in una fase precedente del medesimo procedimento non rientra di regola in queste ipotesi.

    Il giudice che ha dichiarato il fallimento può decidere l’opposizione?

    Sì, secondo il diritto vivente confermato dalla Corte. Può tuttavia avvalersi dell’astensione facoltativa (art. 51, comma 2, c.p.c.) se ritiene di non poter essere imparziale per gravi ragioni di convenienza, previa autorizzazione del capo dell’ufficio.

    Come funziona diversamente nel processo penale?

    Nel processo penale (art. 34 c.p.p.) esistono incompatibilità tipizzate più ampie, che vietano al giudice di partecipare a fasi successive del medesimo procedimento se ha già svolto determinate funzioni. Questo sistema è giustificato dalle diversità strutturali dei due processi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 459/2005 – Guide ambientali escursionistiche competenza regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4/2000, nella parte in cui istituisce la figura della guida ambientale escursionistica per gli «ambienti montani», ritenendo compatibile tale norma con la competenza legislativa concorrente in materia di professioni vigente prima della riforma costituzionale del 2001.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna aveva istituito la figura professionale della «guida ambientale escursionistica», abilitata ad accompagnare persone in ambienti naturali inclusi quelli montani. Guide alpine, maestri di alpinismo e accompagnatori di montagna, già iscritti ai rispettivi albi, avevano impugnato la norma sostenendo che le funzioni della nuova figura professionale si sovrapponevano a quelle già riservate per legge nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Emilia-Romagna aveva sollevato questione in riferimento all’art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del 2001, sostenendo che la norma regionale avesse invaso la competenza dello Stato in materia di ordinamento delle professioni, riservata alla legislazione statale anche nel vecchio sistema costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento in ambienti naturali non coincida con la disciplina delle professioni in senso stretto (guide alpine, ecc.) e che la norma regionale non interferisca con le riserve professionali già stabilite dalla legge statale (l. n. 6/1989 sulle guide alpine).

    Il principio

    La Regione può disciplinare attività turistiche di accompagnamento in ambiente naturale che non si sovrappongano alle professioni riservate dalla legge statale; l’istituzione di una nuova figura di accompagnatore turistico non lede le prerogative delle professioni già regolamentate se le rispettive sfere di competenza sono distinte.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra guida alpina e guida ambientale escursionistica?

    La guida alpina (l. n. 6/1989) è abilitata ad attività alpinistiche tecnicamente impegnative in alta montagna. La guida ambientale escursionistica si occupa di accompagnamento in ambienti naturali su percorsi non alpinistici, con finalità prevalentemente turistiche e naturalistiche.

    Le Regioni possono creare nuove figure professionali?

    In materia di turismo, rientrante nella competenza regionale, le Regioni possono regolamentare attività di accompagnamento turistico. Non possono invece creare professioni regolamentate che si sovrappongano a quelle già disciplinate dalla legge statale con riserva esclusiva.

    Questa sentenza è ancora rilevante dopo la riforma costituzionale del 2001?

    La questione era valutata sotto il previgente art. 117 Cost. Dopo la riforma del 2001, le professioni sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), per cui Stato e Regioni condividono la competenza: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 458/2005 – Indennità fine rapporto personale non di ruolo successione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. C.p.S. n. 207/1947 nella parte in cui, in caso di decesso del dipendente pubblico non di ruolo senza i soggetti indicati (coniuge, figli, parenti entro il secondo grado a carico), escludeva la devoluzione dell’indennità di fine rapporto secondo le norme sulla successione ereditaria.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguardava l’indennità di fine rapporto spettante a Mons. Cesare Curioni, cappellano degli istituti di pena deceduto nel 1996 dopo circa cinquant’anni di servizio non di ruolo presso il Ministero della giustizia. La norma impugnata prevedeva che, in caso di morte del dipendente, l’indennità si devolvesse al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo grado a carico; in assenza di tali soggetti, l’indennità non si trasmetteva secondo le ordinarie regole successorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo del Lazio aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il ricorrente, cugino del defunto (parente di quarto grado), aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità come successore legittimo. La norma, limitando la devoluzione ai soggetti indicati ed escludendo la successione ereditaria, trattava in modo irragionevole e discriminatorio il caso di assenza di tali soggetti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, in assenza dei soggetti indicati, l’indennità si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. In tal modo ha equiparato il trattamento dell’indennità di fine rapporto del personale non di ruolo a quello generale vigente per gli altri lavoratori.

    Il principio

    L’indennità di fine rapporto maturata dal lavoratore durante la vita costituisce un credito facente parte del suo patrimonio: in assenza dei beneficiari specificamente designati dalla legge, essa non può essere trattenuta dall’amministrazione ma deve trasmettersi agli eredi secondo le ordinarie regole successorie.

    Domande e risposte

    Chi era il personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali?

    Si trattava di dipendenti pubblici assunti in via temporanea o straordinaria, privi di stabilità di impiego, cui si applicava la disciplina speciale del d.lgs. C.p.S. n. 207/1947 anziché quella del rapporto di lavoro pubblico stabile.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché creava una disparità irragionevole (art. 3 Cost.) e violava il principio di tutela della retribuzione (art. 36 Cost.): il dipendente non di ruolo non poteva trasmettere agli eredi il credito maturato con il proprio lavoro se mancavano i beneficiari tipizzati, a differenza di qualsiasi altro lavoratore.

    La sentenza si applica anche ai lavoratori privati?

    No. La sentenza riguarda specificamente il personale civile non di ruolo delle amministrazioni statali. I lavoratori privati sono soggetti alla disciplina del TFR (art. 2120 c.c.), che prevede già la successione ereditaria in caso di morte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 480/2005 – Elezione di domicilio nel precetto e diritto di difesa del debitore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile relativo all’elezione di domicilio nell’atto di precetto. Attraverso un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione, la norma va letta nel senso che l’omessa o errata indicazione del domicilio non priva il debitore del diritto di notificare l’opposizione al creditore nel luogo da questi effettivamente indicato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze era investito di un’opposizione a precetto. Il creditore aveva eletto domicilio a Bari nell’atto di precetto, ma il debitore aveva notificato l’opposizione presso la cancelleria del Tribunale di Firenze (luogo di notifica del precetto), perché non aveva beni nel circondario di Bari. Il giudice dubitava che l’art. 480, terzo comma, c.p.c. fosse compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La norma impone al creditore precettante di eleggere domicilio nel comune del giudice competente per l’esecuzione, prevedendo conseguenze in caso di omissione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Adottando un’interpretazione adeguatrice, la Corte chiarisce che l’omessa o non corretta elezione di domicilio non impedisce la notifica dell’opposizione al domicilio concretamente indicato dal creditore nell’atto di precetto. La norma, così intesa, non viola i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.

    Il principio

    L’art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che l’errore o l’omissione nell’elezione di domicilio da parte del creditore non pregiudica la validità della notificazione dell’opposizione effettuata dal debitore al domicilio effettivamente eletto nell’atto di precetto. In questo modo la norma è compatibile con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa deve indicare il creditore nell’atto di precetto riguardo al domicilio?

    Ai sensi dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice competente per l’esecuzione. Se omette quest’indicazione, le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo di notifica del precetto.

    Se il creditore indica un domicilio “sbagliato”, dove notifica il debitore l’opposizione?

    Secondo l’interpretazione adeguatrice adottata dalla Corte, il debitore può e deve notificare l’opposizione al domicilio concretamente indicato nell’atto di precetto, senza che l’eventuale inesattezza dell’indicazione lo privi del diritto di difesa.

    Cosa è il “giusto processo” ai sensi dell’art. 111 Cost.?

    E’ il principio costituzionale che impone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. L’art. 111, secondo comma, Cost. ne fissa le garanzie fondamentali nel processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 457/2005 – Sospensione processo esecutivo vittime usura

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999 sul Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione, limitatamente alla parola «favorevole»: il prefetto non può disporre la sospensione del processo esecutivo nonostante il parere contrario del presidente del Tribunale, violando la separazione dei poteri.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 44/1999 prevede che le vittime di usura ed estorsione che abbiano presentato domanda al Fondo di solidarietà possano ottenere la sospensione dei processi esecutivi (pignoramenti, espropriazioni) a loro carico per trecento giorni. La sospensione richiede il «parere favorevole del prefetto competente, sentito il presidente del tribunale». Il caso riguardava un prefetto che aveva espresso parere favorevole ignorando il parere contrario del presidente del Tribunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 101, comma 2, e 108, comma 2, della Costituzione e al principio di separazione dei poteri. La norma impugnata attribuiva al prefetto (organo esecutivo) il potere di sospendere un processo esecutivo anche contro il parere del presidente del Tribunale, con un’ingerenza dell’esecutivo nel potere giudiziario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione nella sua parte essenziale: ha eliminato la parola «favorevole» dalla disposizione, così impedendo che il prefetto possa sospendere il processo esecutivo con parere favorevole nonostante il parere contrario del presidente del Tribunale. Il sistema diventa: il prefetto deve acquisire il parere del presidente del Tribunale e non può discostarsene imponendo la sospensione del procedimento giudiziario.

    Il principio

    Un organo dell’esecutivo (prefetto) non può disporre la sospensione di un processo giudiziario contro il parere del presidente del Tribunale competente: ciò viola il principio di indipendenza della magistratura e la separazione tra potere esecutivo e potere giudiziario.

    Domande e risposte

    Chi sono le vittime di usura che beneficiano del Fondo di solidarietà?

    Sono le persone fisiche e le piccole imprese che abbiano subito estorsioni o richieste usurarie e che abbiano denunciato i colpevoli. Il Fondo, gestito dal Ministero dell’Interno, eroga elargizioni e garantisce mutui agevolati.

    Dopo questa sentenza, come funziona la sospensione del processo esecutivo?

    Il prefetto può ancora disporre la sospensione, ma il parere del presidente del Tribunale diventa vincolante: se il presidente esprime parere contrario, il prefetto non può concedere la sospensione.

    La sospensione può essere accordata più volte?

    No. La norma prevede una sola sospensione di trecento giorni per procedimento esecutivo. Il Tribunale di Lecce aveva rilevato che nel caso in esame si stava tentando di far ottenere una seconda sospensione nello stesso procedimento, in contrasto con la ratio della legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 456/2005 – Incompatibilità cariche Comunità montane

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi di Puglia e Toscana sulle Comunità montane: incostituzionale la norma pugliese che prevedeva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo con la carica di parlamentare; non fondata invece la questione sulla compatibilità con il sindaco e sulle altre norme toscane relative alla composizione degli organi delle Comunità montane.

    Di cosa si tratta

    Le Comunità montane sono enti locali a carattere intercomunale. Il caso riguardava la competenza delle Regioni a disciplinare le regole di incompatibilità per le cariche dei loro organi direttivi, in un ambito in cui la legge statale (art. 27 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000) già prevede una disciplina specifica. Sia la Puglia sia la Toscana avevano legiferato modificando le incompatibilità rispetto alla norma statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato: l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge Puglia n. 20/2004, che stabiliva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con la carica di parlamentare, consigliere regionale e sindaco, e gli artt. 1 e 4 della legge Toscana n. 68/2004 sulle Comunità montane. I parametri invocati erano gli artt. 114 e 117, comma 2, lettera p), Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla previsione pugliese di incompatibilità con la carica di parlamentare: tale materia è riservata alla competenza statale esclusiva. Ha invece rigettato le questioni sulle incompatibilità con cariche di sindaco e consigliere regionale, rientranti nella disciplina degli enti locali che la Regione può integrare. Le questioni sulla legge toscana sono state dichiarate non fondate.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare le incompatibilità parlamentari, materia di competenza esclusiva statale; possono invece integrare le regole sulle incompatibilità per le cariche degli enti locali, nei limiti fissati dalla legge statale sull’ordinamento degli enti locali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le incompatibilità nelle cariche pubbliche?

    Sono le situazioni in cui la stessa persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche pubbliche. Le incompatibilità parlamentari sono fissate dalla legge statale; quelle degli enti locali dal TUEL.

    Perché le Regioni non possono stabilire incompatibilità con la carica di parlamentare?

    Perché la legislazione elettorale e le prerogative dei parlamentari rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.). Una legge regionale che introduce incompatibilità con il mandato parlamentare invade tale competenza.

    Il presidente della Comunità montana può essere anche sindaco?

    Sì, secondo il TUEL il presidente della Comunità montana può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni appartenenti alla Comunità. La Corte ha confermato che la legge regionale pugliese non poteva vietarlo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 479/2005 – Conflitto di attribuzioni del Comitato referendum e poteri dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum sullo statuto umbro. Un comitato promotore di referendum — ancorché previsto dalla Costituzione — non è un “potere dello Stato” legittimato a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Comitato promotore del referendum sullo statuto della Regione Umbria aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro la promulgazione dello statuto stesso e contro le modifiche al quesito referendario apportate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I promotori sostenevano che la promulgazione dello statuto avesse violato le loro attribuzioni costituzionalmente garantite in materia di referendum.

    La questione di legittimità costituzionale

    I sig.ri Abiuso, Teti e Guidarelli, quali promotori del referendum sullo statuto dell’Umbria e rappresentanti del relativo Comitato, hanno proposto conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. avverso la promulgazione della l.r. Umbria n. 21/2005 (Nuovo Statuto) e contro le modifiche al quesito referendario.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Un comitato promotore di referendum è una formazione organizzativa privata prevista dall’ordinamento, ma non è assimilabile a un “potere dello Stato” nel senso dell’art. 134 Cost. e della relativa disciplina processuale. La Regione, dal canto suo, non agisce come soggetto dello Stato-apparato quando esercita le proprie attribuzioni autonome.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che entrambi i soggetti in conflitto siano “poteri dello Stato” nel senso dell’art. 134 Cost. Un comitato promotore di referendum non ha questa qualità, e neppure la Regione, quando agisce nell’esercizio della propria autonomia costituzionale, è un potere dello Stato contro cui sia possibile un conflitto inter-organico.

    Domande e risposte

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i soggetti che la Costituzione qualifica come “poteri dello Stato”: tipicamente il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte dei conti, il CSM e simili istituzioni costituzionalmente previste. I comitati promotori di referendum non rientrano in questa categoria.

    I promotori del referendum potevano tutelare in altro modo le loro prerogative?

    Avrebbero potuto eventualmente intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo sullo statuto (come in effetti avevano fatto nella sent. 469/2005), ma il conflitto di attribuzione non era lo strumento appropriato.

    La Regione è un “potere dello Stato” ai fini del conflitto?

    No, quando agisce nell’esercizio della propria autonomia costituzionale: la Corte ha chiarito in varie pronunce che la Regione non appartiene al complesso delle autorità costituenti lo Stato-apparato nel senso proprio dell’art. 134 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 455/2005 – Tasse automobilistiche veicoli storici Regione Liguria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria n. 3/2005, che avevano esteso l’esenzione dalle tasse automobilistiche ai veicoli storici iscritti a registri non previsti dalla normativa statale e ridotto la tassa per autoveicoli da trasporto merci leggeri, in violazione della competenza esclusiva statale in materia tributaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva legiferato in materia di tasse automobilistiche per veicoli storici e per autoveicoli da trasporto merci fino a sei tonnellate. La legge regionale aveva esteso l’esenzione dalla tassa alle auto storiche iscritte nei registri «Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo», non previsti dalla normativa statale, e aveva eliminato la maggiorazione della tassa per alcuni veicoli merci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 10, comma 1, e 11 della legge regionale Liguria n. 3/2005 in riferimento agli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119 della Costituzione, sostenendo che la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», estendendo esenzioni e riducendo tributi oltre quanto consentito dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La norma regionale sui veicoli storici aveva illegittimamente ampliato l’ambito di esenzione previsto dalla legge statale n. 342/2000, includendo registri non autorizzati. La norma sui veicoli merci aveva eliminato una componente del tributo statale senza titolo competenziale.

    Il principio

    Le Regioni non possono modificare unilateralmente l’ambito di applicazione delle esenzioni da tributi statali né introdurre nuove riduzioni o esenzioni non previste dalla legge statale: la competenza in materia di «sistema tributario dello Stato» spetta esclusivamente allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare sulle tasse automobilistiche?

    Le tasse automobilistiche sono tributi statali. Le Regioni possono gestirne la riscossione (per alcune categorie sono state trasferite alle Regioni), ma non possono modificarne la struttura o estendere esenzioni non previste dalla legge statale.

    Quali veicoli beneficiano dell’esenzione dalla tassa automobilistica come «storici»?

    La legge statale (art. 63, l. n. 342/2000) prevede l’esenzione dopo venti anni dalla costruzione per i veicoli di particolare interesse storico individuati dall’ACI Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana.

    Perché l’inclusione di altri registri era incostituzionale?

    Perché la norma statale identifica tassativamente i registri abilitati. Estendere l’esenzione ad altri registri non previsti equivale a creare una nuova esenzione tributaria, potere riservato esclusivamente al legislatore statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 478/2005 – Tasse automobilistiche Abruzzo ed estinzione per rinuncia al ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo. La Regione Abruzzo non si era costituita in giudizio e, ai sensi delle norme integrative, la rinuncia unilaterale del ricorrente determina automaticamente l’estinzione del processo senza che sia necessaria l’accettazione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge finanziaria regionale abruzzese del 2004: l’art. 81, che estendeva le esenzioni dalle tasse automobilistiche regionali oltre quanto previsto dalla legge statale, e l’art. 98, comma 3, che prevedeva l’utilizzo di fondi regionali in un esercizio finanziario già chiuso, con asserita violazione del principio di annualità del bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 81, comma 1, lettere a), b) e c), e 98, comma 3, della l.r. Abruzzo n. 15/2004 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 81, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Il Governo ha depositato copia della delibera del Consiglio dei ministri che disponeva la rinuncia al ricorso, poiché erano venute meno le motivazioni che lo avevano giustificato. La Regione Abruzzo non si era costituita: in tal caso, la rinuncia del ricorrente determina automaticamente l’estinzione ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta automaticamente l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione del resistente.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “estinzione del processo” e “cessazione della materia del contendere”?

    L’estinzione si verifica per un fatto processuale (rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita); la cessazione della materia del contendere si verifica quando la norma impugnata viene modificata in modo satisfattivo durante il giudizio. In entrambi i casi non vi è pronuncia nel merito.

    Perché il Governo aveva rinunciato al ricorso?

    Perché erano venute meno le motivazioni alla base dell’impugnazione, verosimilmente in quanto le norme impugnate erano state nel frattempo modificate o abrogate.

    Il principio di annualità del bilancio regionale è garantito costituzionalmente?

    Sì. L’art. 81, primo comma, Cost. stabilisce che l’unità temporale della gestione finanziaria è l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le regioni non possono utilizzare risorse di bilancio in esercizi finanziari già chiusi.

    Norme collegate