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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, della legge n. 238/1997, che esclude dall’indennizzo per danni da trasfusioni il convivente more uxorio contagiato dal partner danneggiato, poiché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.
Di cosa si tratta
La legge n. 210/1992 prevede un indennizzo a favore di chi abbia subito danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. La legge n. 238/1997 ha esteso tali benefici anche ai soggetti contagiati «in conseguenza di contatto con i soggetti» danneggiati. Il caso riguardava una donna che sosteneva di essere stata contagiata da epatite C dal marito (all’epoca convivente more uxorio), a sua volta vittima di trasfusioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 1, comma 6, della legge n. 238/1997, nella parte in cui non estende i benefici al convivente more uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti danneggiati. La ricorrente rivendicava l’indennizzo per il contagio subito durante la convivenza, prima del matrimonio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: nella fattispecie concreta emergevano dubbi sia sul nesso causale (anche il padre della ricorrente era portatore dello stesso genotipo virale) sia sulla tempestività della domanda di indennizzo, elementi che il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente risolvere.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non ha prima accertato, con motivazione adeguata, che la norma impugnata è effettivamente applicabile al caso concreto e che il suo eventuale vizio di incostituzionalità avrebbe incidenza diretta sull’esito del giudizio.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’indennizzo per danni da trasfusioni o emoderivati?
Ai sensi della legge n. 210/1992, hanno diritto all’indennizzo i soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, nonché (per effetto della l. n. 238/1997) chi sia stato contagiato in conseguenza del contatto con i soggetti già danneggiati.
Il convivente more uxorio può ottenere l’indennizzo?
La Corte non ha affrontato il merito, dichiarando inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Il tema rimane aperto: la giurisprudenza di merito ha talvolta esteso i benefici al convivente, ma manca una decisione della Corte nel merito.
Qual è il termine per presentare domanda di indennizzo?
La domanda deve essere presentata entro tre anni dalla manifestazione dell’infermità o dalla data in cui il richiedente ha avuto conoscenza del nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, trasfusione o emoderivato. Il mancato rispetto del termine era uno dei profili problematici nel caso di specie.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e non discriminazione tra conviventi e coniugi
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