Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’espulsione automatica dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall’ingresso, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per ottenere il permesso.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava un cittadino rumeno entrato legalmente in Italia per motivi turistici (all’epoca senza visto), che non aveva presentato la richiesta di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Il Prefetto di Vicenza aveva emesso decreto di espulsione, che il Tribunale aveva investito di questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Vicenza aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 13, comma 2, lettera b), in relazione all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevedono l’automatica espulsione dello straniero che non abbia chiesto il permesso entro il termine, anche quando fosse entrato legittimamente e avesse i requisiti per ottenerlo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina dell’immigrazione rientri nella discrezionalità del legislatore, che può ragionevolmente prevedere l’obbligo di richiedere il permesso entro un termine perentorio a tutela del controllo dei flussi migratori, e che l’automatismo dell’espulsione per mancata richiesta non violi i principi costituzionali invocati.

Il principio

Il legislatore può legittimamente prevedere l’obbligo per lo straniero di richiedere il permesso di soggiorno entro un termine perentorio; il mancato rispetto di tale termine, anche in caso di ingresso legittimo, può ragionevolmente comportare l’espulsione senza che ciò contrasti con i principi di uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Domande e risposte

Entro quanto tempo lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno?

Secondo il TU Immigrazione (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998), lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Per alcune categorie (es. richiesta di asilo) i termini possono essere diversi.

L’ingresso legittimo protegge dall’espulsione se non si chiede il permesso?

No. L’ingresso regolare (con visto o senza visto per i Paesi abilitati) non esime dall’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine; il mancato adempimento comporta l’espulsione.

Questo sistema è cambiato per i cittadini rumeni?

Sì. Con l’adesione della Romania all’Unione Europea (1° gennaio 2007), i cittadini rumeni godono della libertà di circolazione UE e non necessitano di permesso di soggiorno per soggiorni fino a tre mesi; per soggiorni più lunghi devono iscriversi all’anagrafe comunale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.