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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del Testo Unico Immigrazione, che condiziona il ricongiungimento familiare con i genitori ultrasessantacinquenni all’impossibilità degli altri figli di provvedere al loro sostentamento nel Paese di residenza.
Di cosa si tratta
Due cittadine straniere (una marocchina, una peruviana) residenti in Italia avevano chiesto il visto di ricongiungimento familiare per i rispettivi genitori ultrasessantacinquenni residenti all’estero. Le domande erano state respinte perché i genitori avevano altri figli in grado di provvedere al loro sostentamento nei Paesi di origine. Il Tribunale di Genova aveva dubitato della legittimità costituzionale della condizione imposta dall’art. 29 TU immigrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce della CEDU e della Costituzione per l’Europa, sull’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998 (modificato dalla l. n. 189/2002). La norma richiede che i fratelli e sorelle del richiedente residenti all’estero non siano in grado di provvedere al sostentamento dei genitori anziani.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. Ha ritenuto che la condizione imposta dalla norma risponda a un interesse legittimo dello Stato a regolamentare l’immigrazione e che il requisito dell’impossibilità di altri familiari di provvedere al sostentamento non contrasti con il diritto all’unità familiare garantito dalla Costituzione e dalla CEDU, trattandosi di una ragionevole condizione di accesso al ricongiungimento.
Il principio
Lo Stato può ragionevolmente subordinare il ricongiungimento familiare con i genitori anziani alla verifica che non vi siano altri familiari in grado di assistere il genitore nel Paese di residenza, senza violare il diritto all’unità familiare e il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Quando uno straniero può richiedere il ricongiungimento con i genitori?
Ai sensi dell’art. 29 TU immigrazione, il ricongiungimento con i genitori è possibile se: i genitori hanno più di 65 anni e non hanno altri figli nel Paese di origine; oppure i genitori sono affetti da gravi patologie invalidanti. Per i genitori under 65, occorre dimostrare che sono a carico e non hanno altri figli nel Paese d’origine.
Come si dimostra che gli altri figli non possono provvedere al sostentamento?
La prova deve essere fornita dal richiedente, in genere tramite documentazione sul reddito e sulla situazione familiare dei fratelli residenti all’estero. Il consolato valuta caso per caso.
La CEDU garantisce il diritto al ricongiungimento familiare?
L’art. 8 CEDU (tutela della vita privata e familiare) non garantisce un diritto incondizionato al ricongiungimento familiare nei Paesi terzi; tutela il nucleo familiare già consolidato ma lascia agli Stati un ampio margine di apprezzamento nelle politiche migratorie.
Norme collegate
- Art. 29 della Costituzione — diritti della famiglia
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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