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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum sullo statuto umbro. Un comitato promotore di referendum — ancorché previsto dalla Costituzione — non è un “potere dello Stato” legittimato a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.
Di cosa si tratta
Il Comitato promotore del referendum sullo statuto della Regione Umbria aveva proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro la promulgazione dello statuto stesso e contro le modifiche al quesito referendario apportate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I promotori sostenevano che la promulgazione dello statuto avesse violato le loro attribuzioni costituzionalmente garantite in materia di referendum.
La questione di legittimità costituzionale
I sig.ri Abiuso, Teti e Guidarelli, quali promotori del referendum sullo statuto dell’Umbria e rappresentanti del relativo Comitato, hanno proposto conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. avverso la promulgazione della l.r. Umbria n. 21/2005 (Nuovo Statuto) e contro le modifiche al quesito referendario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Un comitato promotore di referendum è una formazione organizzativa privata prevista dall’ordinamento, ma non è assimilabile a un “potere dello Stato” nel senso dell’art. 134 Cost. e della relativa disciplina processuale. La Regione, dal canto suo, non agisce come soggetto dello Stato-apparato quando esercita le proprie attribuzioni autonome.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che entrambi i soggetti in conflitto siano “poteri dello Stato” nel senso dell’art. 134 Cost. Un comitato promotore di referendum non ha questa qualità, e neppure la Regione, quando agisce nell’esercizio della propria autonomia costituzionale, è un potere dello Stato contro cui sia possibile un conflitto inter-organico.
Domande e risposte
Chi può proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Solo i soggetti che la Costituzione qualifica come “poteri dello Stato”: tipicamente il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte dei conti, il CSM e simili istituzioni costituzionalmente previste. I comitati promotori di referendum non rientrano in questa categoria.
I promotori del referendum potevano tutelare in altro modo le loro prerogative?
Avrebbero potuto eventualmente intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo sullo statuto (come in effetti avevano fatto nella sent. 469/2005), ma il conflitto di attribuzione non era lo strumento appropriato.
La Regione è un “potere dello Stato” ai fini del conflitto?
No, quando agisce nell’esercizio della propria autonomia costituzionale: la Corte ha chiarito in varie pronunce che la Regione non appartiene al complesso delle autorità costituenti lo Stato-apparato nel senso proprio dell’art. 134 Cost.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — statuti regionali e referendum
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.