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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi di Puglia e Toscana sulle Comunità montane: incostituzionale la norma pugliese che prevedeva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo con la carica di parlamentare; non fondata invece la questione sulla compatibilità con il sindaco e sulle altre norme toscane relative alla composizione degli organi delle Comunità montane.
Di cosa si tratta
Le Comunità montane sono enti locali a carattere intercomunale. Il caso riguardava la competenza delle Regioni a disciplinare le regole di incompatibilità per le cariche dei loro organi direttivi, in un ambito in cui la legge statale (art. 27 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000) già prevede una disciplina specifica. Sia la Puglia sia la Toscana avevano legiferato modificando le incompatibilità rispetto alla norma statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato: l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge Puglia n. 20/2004, che stabiliva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con la carica di parlamentare, consigliere regionale e sindaco, e gli artt. 1 e 4 della legge Toscana n. 68/2004 sulle Comunità montane. I parametri invocati erano gli artt. 114 e 117, comma 2, lettera p), Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla previsione pugliese di incompatibilità con la carica di parlamentare: tale materia è riservata alla competenza statale esclusiva. Ha invece rigettato le questioni sulle incompatibilità con cariche di sindaco e consigliere regionale, rientranti nella disciplina degli enti locali che la Regione può integrare. Le questioni sulla legge toscana sono state dichiarate non fondate.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare le incompatibilità parlamentari, materia di competenza esclusiva statale; possono invece integrare le regole sulle incompatibilità per le cariche degli enti locali, nei limiti fissati dalla legge statale sull’ordinamento degli enti locali.
Domande e risposte
Cosa sono le incompatibilità nelle cariche pubbliche?
Sono le situazioni in cui la stessa persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche pubbliche. Le incompatibilità parlamentari sono fissate dalla legge statale; quelle degli enti locali dal TUEL.
Perché le Regioni non possono stabilire incompatibilità con la carica di parlamentare?
Perché la legislazione elettorale e le prerogative dei parlamentari rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.). Una legge regionale che introduce incompatibilità con il mandato parlamentare invade tale competenza.
Il presidente della Comunità montana può essere anche sindaco?
Sì, secondo il TUEL il presidente della Comunità montana può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni appartenenti alla Comunità. La Corte ha confermato che la legge regionale pugliese non poteva vietarlo.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — enti che compongono la Repubblica
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla legislazione elettorale degli enti locali
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