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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi di Puglia e Toscana sulle Comunità montane: incostituzionale la norma pugliese che prevedeva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo con la carica di parlamentare; non fondata invece la questione sulla compatibilità con il sindaco e sulle altre norme toscane relative alla composizione degli organi delle Comunità montane.

Di cosa si tratta

Le Comunità montane sono enti locali a carattere intercomunale. Il caso riguardava la competenza delle Regioni a disciplinare le regole di incompatibilità per le cariche dei loro organi direttivi, in un ambito in cui la legge statale (art. 27 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000) già prevede una disciplina specifica. Sia la Puglia sia la Toscana avevano legiferato modificando le incompatibilità rispetto alla norma statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato: l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge Puglia n. 20/2004, che stabiliva l’incompatibilità del presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con la carica di parlamentare, consigliere regionale e sindaco, e gli artt. 1 e 4 della legge Toscana n. 68/2004 sulle Comunità montane. I parametri invocati erano gli artt. 114 e 117, comma 2, lettera p), Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla previsione pugliese di incompatibilità con la carica di parlamentare: tale materia è riservata alla competenza statale esclusiva. Ha invece rigettato le questioni sulle incompatibilità con cariche di sindaco e consigliere regionale, rientranti nella disciplina degli enti locali che la Regione può integrare. Le questioni sulla legge toscana sono state dichiarate non fondate.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare le incompatibilità parlamentari, materia di competenza esclusiva statale; possono invece integrare le regole sulle incompatibilità per le cariche degli enti locali, nei limiti fissati dalla legge statale sull’ordinamento degli enti locali.

Domande e risposte

Cosa sono le incompatibilità nelle cariche pubbliche?

Sono le situazioni in cui la stessa persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche pubbliche. Le incompatibilità parlamentari sono fissate dalla legge statale; quelle degli enti locali dal TUEL.

Perché le Regioni non possono stabilire incompatibilità con la carica di parlamentare?

Perché la legislazione elettorale e le prerogative dei parlamentari rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.). Una legge regionale che introduce incompatibilità con il mandato parlamentare invade tale competenza.

Il presidente della Comunità montana può essere anche sindaco?

Sì, secondo il TUEL il presidente della Comunità montana può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni appartenenti alla Comunità. La Corte ha confermato che la legge regionale pugliese non poteva vietarlo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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