Autore: Andrea Marton

  • Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 Codice Civile: Usufrutto legale

    Art. 324 c.c. Usufrutto legale

    In vigore

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (2). I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1). Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

  • Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 Codice Civile: Obblighi inerenti all’usufrutto legale

    Art. 325 c.c. Obblighi inerenti all'usufrutto legale

    In vigore

    Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario.

  • Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 Codice Civile: Inalienabilità dell’usufrutto legale

    Art. 326 c.c. Inalienabilità dell'usufrutto legale.

    In vigore

    Esecuzione sui frutti L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

  • Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    Art. 327 Codice Civile: Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    Art. 327 c.c. Usufrutto legale di uno solo dei genitori

    In vigore

    Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale (1) è il solo titolare dell’usufrutto legale.

  • Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 Codice Civile: Nuove nozze

    Art. 328 c.c. Nuove nozze

    In vigore

    Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

  • Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 Codice Civile: Godimento dei beni dopo la cessazione

    Art. 329 c.c. Godimento dei beni dopo la cessazione

    In vigore

    dell'usufrutto legale Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

  • Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 Codice Civile: Decadenza dalla potestà sui figli

    Art. 330 c.c. Decadenza dalla potestà sui figli

    In vigore

    Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (2).

  • Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 Codice Civile: Passaggio della patria potestà alla madre

    Art. 331 c.c. [Passaggio della patria potestà alla madre]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 Codice Civile: Reintegrazione nella potestà

    Art. 332 c.c. Reintegrazione nella potestà

    In vigore

    Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale (1) il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

  • Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 Codice Civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

    In vigore

    Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1). Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.