Autore: Andrea Marton

  • Articolo 315-bis Codice Civile

    Articolo 315-bis Codice Civile

    Art. 315 BIS c.c.

    In vigore

    Diritti e doveri del figlio (1) Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.

  • Art. 316 Codice Civile: Responsabilita’ genitoriale

    Art. 316 Codice Civile: Responsabilita’ genitoriale

    Art. 316 c.c. Responsabilita' genitoriale (1)

    In vigore

    Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione (2). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, (3) ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio (4). Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

  • Art. 316 bis Codice Civile: Concorso nel mantenimento

    Art. 316 bis Codice Civile: Concorso nel mantenimento

    Art. 316 BIS c.c. Concorso nel mantenimento

    In vigore

    I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato (2), su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (3). Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime (4) forme […] (5), la modificazione e la revoca del provvedimento.

  • Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 c.c. Impedimento di uno dei genitori

    In vigore

    Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale (1), questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo (2).

  • Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317 bis Codice Civile: Rapporti con gli ascendenti

    Art. 317 BIS c.c. Rapporti con gli ascendenti (1)

    In vigore

    Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

  • Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 c.c. Abbandono della casa del genitore

    In vigore

    Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, (1) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale (2) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

  • Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 c.c. Rappresentanza e amministrazione

    In vigore

    I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (1), rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, (2) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare. (3) Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale (1), o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (1), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1), la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

  • Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 Codice Civile: Nomina di un curatore speciale

    Art. 321 c.c. Nomina di un curatore speciale

    In vigore

    In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (1), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

  • Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 c.c. Inosservanza delle disposizioni precedenti

    In vigore

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 Codice Civile: Atti vietati ai genitori

    Art. 323 c.c. Atti vietati ai genitori

    In vigore

    I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.