Art. 293 c.c. Divieto d'adozione di figli (1)
In vigore
I figli […] (2) non possono essere adottati dai loro genitori. […] (3) […] (4)

In vigore
I figli […] (2) non possono essere adottati dai loro genitori. […] (3) […] (4)

In vigore
È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

In vigore
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

In vigore
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando. […] (1) […] (2)

In vigore
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (1) o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

In vigore
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione. Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

In vigore
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. (2) Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma (3). Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito. (4) Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

In vigore
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

In vigore
dell'adottato] (1) […]

In vigore
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione. I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.