Autore: Andrea Marton

  • Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    Art. 337 septies Codice Civile: Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    Art. 337 SEPTIES c.c. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    In vigore

    (1) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

  • Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 337 octies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 337 OCTIES c.c. Poteri del giudice e ascolto del minore

    In vigore

    […]

  • Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 Codice Civile: Condizioni imposte alla madre superstite

    Art. 338 c.c. [Condizioni imposte alla madre superstite]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Articolo 342-bis Codice Civile: Ordini di protezione contro gli abusi familiari

    Articolo 342-bis Codice Civile: Ordini di protezione contro gli abusi familiari

    Art. 342 BIS c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

    In vigore

    familiari] (1) […]

  • Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Articolo 343 Codice Civile: Apertura della tutela

    Art. 343 c.c. Apertura della tutela

    In vigore

    Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale (1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

  • Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Articolo 344 Codice Civile: Funzioni del giudice tutelare

    Art. 344 c.c. Funzioni del giudice tutelare

    In vigore

    Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. SEZIONE II – Del tutore e del protutore

  • Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Articolo 345 Codice Civile: Denunzie al giudice tutelare

    Art. 345 c.c. Denunzie al giudice tutelare

    In vigore

    L’ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

  • Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Articolo 346 Codice Civile: Nomina del tutore e del protutore

    Art. 346 c.c. Nomina del tutore e del protutore

    In vigore

    Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

  • Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli

    Art. 347 c.c. Tutela di più fratelli

    In vigore

    È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

  • Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Articolo 348 Codice Civile: Scelta del tutore

    Art. 348 c.c. Scelta del tutore

    In vigore

    Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale (1). La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (2). In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147. […] (3)