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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4 della legge n. 424/1966 nella parte in cui consente il pignoramento integrale, per crediti da danno erariale, dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici non statali senza il limite di un quinto previsto per i dipendenti statali. La parità di trattamento impone di estendere anche a questi lavoratori il limite alla pignorabilità già riconosciuto ai dipendenti dello Stato.
Di cosa si tratta
Un ex dipendente regionale pugliese, convenuto davanti alla Corte dei conti per danno erariale, chiede che il sequestro conservativo sulla sua indennità di fine servizio sia limitato a un quinto dell’importo, come previsto dall’art. 545 del codice di procedura civile. La legge n. 424/1966 prevede il limite del quinto solo per le pensioni, non per le indennità di fine rapporto, ed era già stata dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza n. 225/1997 per i dipendenti statali. Rimane invece senza tutela la stessa categoria di indennità per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, che l’art. 4 della legge n. 424/1966 violi il principio di uguaglianza escludendo il limite del quinto per le indennità di fine rapporto dei dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato in caso di crediti erariali, a differenza di quanto previsto per i dipendenti statali e per i dipendenti privati.
La decisione della Corte
La questione è fondata. Tutte le indennità di fine rapporto del settore pubblico hanno carattere unitario come retribuzione differita con funzione previdenziale. Non vi è alcuna ragione che giustifichi il regime più gravoso imposto ai dipendenti degli enti pubblici non statali rispetto ai dipendenti statali. Va dichiarata l’illegittimità dell’art. 4 della legge n. 424/1966 nella parte in cui non prevede il limite del quinto per la pignorabilità di queste indennità in caso di danno erariale. Depositata il 9 dicembre 2005.
Il principio
Il carattere unitario delle indennità di fine rapporto del settore pubblico impone di estendere a tutti i dipendenti pubblici — sia statali sia degli enti pubblici non statali — il limite del quinto alla pignorabilità di questi emolumenti per crediti da danno erariale, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Qual era la situazione prima di questa sentenza?
Per i dipendenti statali il limite del quinto era già stato introdotto dalla sentenza n. 225/1997. Per i dipendenti degli enti pubblici non statali (Regioni, enti locali, ecc.) invece l’indennità di fine rapporto restava integralmente sequestrabile e pignorabile anche per crediti erariali.
Il limite del quinto si applica solo al danno erariale o a qualsiasi credito?
Questa sentenza riguarda specificamente il caso del realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale. Il dispositivo circoscrive la dichiarazione di incostituzionalità a questa ipotesi, in analogia con la sentenza n. 225/1997.
Cosa cambia in concreto per il dipendente pubblico non statale?
L’ente creditore (Procura regionale della Corte dei conti) può ora sequestrare e pignorare l’indennità di fine rapporto soltanto nei limiti di un quinto del suo ammontare, non per l’intero importo come avveniva prima.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra categorie di dipendenti pubblici.