Art. 349 c.c. Giuramento del tutore
In vigore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

In vigore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

In vigore
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale (1); 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale (1) o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti 5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge. (2)

In vigore
Sono dispensati dall’ufficio di tutore: 1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;] (1) 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; 3) i membri del Sacro collegio; 4) i Presidenti delle assemblee legislative; 5) i ministri segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

In vigore
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) […] (1) 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

In vigore
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

In vigore
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

In vigore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.

In vigore
favore del minore Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale (1), può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.

In vigore
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

In vigore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.