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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla sicurezza stradale, ma il Consiglio dei ministri ha poi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia, determinando così l’estinzione del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25/2004 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), contestando che alcune previsioni — come il coordinamento delle forze di polizia regionali, la partecipazione di organi statali a un organismo regionale e il rafforzamento dei controlli sui veicoli — invadessero competenze riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h e g, Cost.). Prima della decisione di merito, la Regione aveva modificato e abrogato le norme contestate con la legge n. 16/2005.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1, comma 2, lett. d), 2, comma 3, lett. c) ed e), 4, comma 3, lett. e), f) e m) della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25/2004. Parametro: art. 117, secondo comma, lett. g) e h), della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa. La rinuncia al ricorso da parte del Governo, seguita dall’accettazione della Regione resistente, comporta di diritto l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.
Il principio
Nei giudizi in via principale dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, estingue il processo. La Corte non ha competenza a decidere il merito una volta intervenuta la rinuncia bilateralmente accettata.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché la Regione aveva nel frattempo adottato la legge n. 16/2005 che abrogava o modificava tutte le disposizioni contestate, eliminando i profili di illegittimità lamentati dallo Stato. Il ricorso aveva così perso il suo oggetto pratico.
La Regione poteva non accettare la rinuncia?
Sì. L’accettazione della controparte è necessaria perché il giudizio di costituzionalità ha rilevanza pubblicistica e non è nella piena disponibilità del solo ricorrente. Se la Regione avesse ritenuto di voler ottenere una pronuncia di merito — per esempio per chiarire i limiti delle proprie competenze — avrebbe potuto rifiutare la rinuncia.
Quali erano i profili costituzionali in gioco?
L’art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. riserva allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza. L’art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. riserva allo Stato l’ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. Il Governo riteneva che la legge regionale invadesse entrambi questi ambiti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro del ricorso statale