Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 426/2005 – Estinzione processo sicurezza stradale Friuli rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla sicurezza stradale, ma il Consiglio dei ministri ha poi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia, determinando così l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25/2004 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), contestando che alcune previsioni — come il coordinamento delle forze di polizia regionali, la partecipazione di organi statali a un organismo regionale e il rafforzamento dei controlli sui veicoli — invadessero competenze riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h e g, Cost.). Prima della decisione di merito, la Regione aveva modificato e abrogato le norme contestate con la legge n. 16/2005.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, comma 2, lett. d), 2, comma 3, lett. c) ed e), 4, comma 3, lett. e), f) e m) della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25/2004. Parametro: art. 117, secondo comma, lett. g) e h), della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa. La rinuncia al ricorso da parte del Governo, seguita dall’accettazione della Regione resistente, comporta di diritto l’estinzione del processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, estingue il processo. La Corte non ha competenza a decidere il merito una volta intervenuta la rinuncia bilateralmente accettata.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione aveva nel frattempo adottato la legge n. 16/2005 che abrogava o modificava tutte le disposizioni contestate, eliminando i profili di illegittimità lamentati dallo Stato. Il ricorso aveva così perso il suo oggetto pratico.

    La Regione poteva non accettare la rinuncia?

    Sì. L’accettazione della controparte è necessaria perché il giudizio di costituzionalità ha rilevanza pubblicistica e non è nella piena disponibilità del solo ricorrente. Se la Regione avesse ritenuto di voler ottenere una pronuncia di merito — per esempio per chiarire i limiti delle proprie competenze — avrebbe potuto rifiutare la rinuncia.

    Quali erano i profili costituzionali in gioco?

    L’art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. riserva allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza. L’art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. riserva allo Stato l’ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. Il Governo riteneva che la legge regionale invadesse entrambi questi ambiti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 425/2005 – Anonimato madre biologica e diritto origini adottato

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 sull’adozione. La norma che impedisce all’adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini quando la madre biologica abbia dichiarato di non voler essere nominata è costituzionalmente legittima: tutela un diritto inviolabile della madre e una finalità di interesse pubblico, bilanciando ragionevolmente i diritti contrapposti.

    Di cosa si tratta

    Un uomo adottato a pochi mesi di vita, diventato padre, desiderava conoscere le proprie origini biologiche. La madre naturale aveva dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata. L’art. 28, comma 7, della legge sull’adozione vietava in assoluto all’adottato di accedere alle informazioni sulle origini in questo caso. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, chiedendo che la norma fosse dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva la verifica dell’attuale persistenza della volontà di anonimato della madre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 28, comma 7, legge n. 184/1983 (nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), nella parte in cui non prevede la verifica dell’attuale volontà della madre biologica prima di negare l’accesso alle informazioni. Parametri: artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. L’anonimato assoluto della madre biologica è una scelta ragionevole del legislatore: serve a tutelare la gestante in situazioni difficili (personali, economiche, sociali) e a distoglierla da decisioni irreparabili per il nascituro, garantendo che il parto avvenga in condizioni sicure. Se la dichiarazione di anonimato potesse essere rimessa in discussione su richiesta del figlio adulto, la stessa norma sarebbe resa meno efficace. La diversità di trattamento tra adottato il cui genitore biologico abbia dichiarato l’anonimato e adottato i cui genitori non abbiano reso alcuna dichiarazione non è irragionevole, perché solo nel primo caso sorge il conflitto tra il diritto del figlio all’identità e quello della madre alla riservatezza.

    Il principio

    La scelta legislativa di garantire l’anonimato assoluto e definitivo alla madre che dichiari di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita costituisce una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili in gioco. Non contrasta con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

    Domande e risposte

    L’adottato non ha alcun diritto a conoscere le proprie origini biologiche?

    Ha diritto in linea di principio: la legge n. 184/1983, nella sua versione riformata, consente all’adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere alle informazioni sulle proprie origini, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Questo diritto cede però quando la madre biologica abbia espressamente dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita.

    Perché la legge protegge così rigidamente l’anonimato della madre?

    Perché vuole incoraggiare le gestanti in difficoltà a partorire in strutture sanitarie adeguate anziché ricorrere a soluzioni pericolose. Se la dichiarazione di anonimato non fosse definitiva, molte madri potrebbero scoraggiarsi dal parto assistito, con rischi gravi per sé e per il nascituro.

    La situazione è cambiata dopo questa sentenza?

    Sì. Successivamente la Corte ha adottato un orientamento diverso: con la sentenza n. 278/2013 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non consentiva al giudice di interpellare la madre, in via riservata, per verificare se persistesse la volontà di anonimato. La questione posta a Firenze nel 2004 ha trovato accoglimento quasi un decennio dopo.

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  • Corte cost. n. 424/2005 – Discipline bio-naturali Regione Piemonte incostituzionali

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Piemonte n. 13/2004 sulle discipline bio-naturali. La Regione non poteva istituire un registro regionale e disciplinare figure professionali in questo ambito, perché l’individuazione delle professioni e dei loro profili spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva approvato la legge n. 13/2004 che istituiva un registro regionale per gli operatori delle «discipline bio-naturali» (pratiche finalizzate alla conservazione del benessere del cittadino), prevedendo una commissione di verifica dei requisiti, sanzioni amministrative per chi esercitava senza iscrizione al registro e rimandando alla Giunta regionale l’identificazione delle singole discipline. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia «professioni» è di competenza concorrente Stato-Regioni e la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1-7 della legge Regione Piemonte n. 13/2004. Parametro: art. 117, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale (ricorso diretto).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1-7, con estensione consequenziale agli artt. 8 e 9 (non impugnati ma inscindibilmente connessi). Ribadisce la propria giurisprudenza: in materia di «professioni» (art. 117, terzo comma, Cost.), spetta allo Stato determinare i principi fondamentali, tra cui l’individuazione delle figure professionali, i profili e gli ordinamenti didattici e l’istituzione di nuovi albi. Le Regioni non possono istituire registri o disciplinare nuove figure professionali, quale che sia la natura della professione (sanitaria o non).

    Il principio

    Nella materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., è riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici. Questo principio è un limite generale invalicabile dalla legge regionale, indipendentemente dalla tipologia specifica della professione regolamentata.

    Domande e risposte

    La Regione non aveva nemmeno competenza per regolamentare pratiche di benessere non sanitarie?

    No. La Corte ha affermato che, ai fini del riparto di competenze sull’art. 117, terzo comma, Cost., non rileva la distinzione tra professioni sanitarie e non sanitarie. Anche le discipline bio-naturali, in quanto professioni che la Regione intendeva regolamentare con un registro e sanzioni, rientrano nella materia «professioni» di competenza concorrente con principi riservati allo Stato.

    Che cosa poteva fare la Regione in questo settore?

    La Regione avrebbe potuto adottare misure di tutela del consumatore o di organizzazione dei servizi, ma non istituire un regime professionale con registro obbligatorio e sanzioni, che equivale a creare una nuova figura professionale. Queste scelte spettano al legislatore statale.

    Cosa implica la dichiarazione consequenziale sugli artt. 8 e 9?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità alle disposizioni che dipendono inscindibilmente da quelle espressamente impugnate. Artt. 8 e 9 (monitoraggio e copertura finanziaria) non avevano senso autonomo senza la legge che li presupponeva, e sono stati quindi travolti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 423/2005 – Inammissibilità opzione dirigenti sanitari ordinanza carente

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bari sull’obbligo di opzione tra rapporto esclusivo e libera professione per i dirigenti sanitari. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a un mero rinvio agli atti di causa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme già contestate in altri giudizi (artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000) sull’obbligo dei dirigenti sanitari di scegliere tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si era limitata a indicare le norme censurate e i parametri costituzionali, senza descrivere la fattispecie concreta e senza motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari. La questione era stata sollevata con ordinanza priva di motivazione autonoma.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esige che il giudice esponga le ragioni del dubbio di costituzionalità con motivazione propria e non può supplire il semplice rinvio per relationem agli atti di causa. L’omessa descrizione della fattispecie concreta e la totale assenza di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza rendono la questione inammissibile.

    Il principio

    L’ordinanza con cui il giudice solleva questione di legittimità costituzionale deve essere autosufficiente: deve descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e motivare in modo autonomo sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio agli atti di causa non è sufficiente a colmare tali lacune.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «autosufficienza» dell’ordinanza di rimessione?

    Significa che l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione davanti alla Corte costituzionale deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi necessari: la descrizione del fatto di causa, la spiegazione di perché la norma si applica al caso (rilevanza) e le ragioni per cui essa potrebbe essere incostituzionale (non manifesta infondatezza).

    Il rinvio al ricorso della parte difettava perché non bastava?

    Sì. Il giudice ha il dovere di esprimere in prima persona le proprie valutazioni sul dubbio di costituzionalità. Non può semplicemente fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte nel ricorso processuale, senza elaborare una motivazione giudiziale autonoma.

    L’inammissibilità preclude una futura questione sulle stesse norme?

    No. L’inammissibilità per vizio di motivazione dell’ordinanza è una pronuncia in rito, non di merito. Un altro giudice — o lo stesso giudice in un diverso giudizio — può sollevare la questione con ordinanza adeguatamente motivata.

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  • Corte cost. n. 422/2005 – Opzione rapporto esclusivo dirigenti sanitari restituita

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    La Corte costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame. Sopravvenienze legislative hanno modificato il quadro normativo sull’obbligo dei dirigenti sanitari di optare tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia, rendendo necessaria una rivalutazione della perdurante rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente della divisione oculistica presso l’ospedale di Grosseto aveva ottenuto un provvedimento cautelare per sospendere gli effetti dell’opzione che lo obbligava a scegliere tra il rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario e la libera professione extra moenia. Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 49/2000, ritenendo irragionevole costringere il medico a scegliere «al buio» quando le strutture per la libera professione intramurale non erano ancora disponibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto. Nel frattempo era intervenuto l’art. 2-septies del d.l. n. 81/2004, che ha eliminato il carattere irreversibile dell’opzione per il rapporto esclusivo e ha escluso che l’esclusività costituisca condizione indispensabile per accedere alla direzione di struttura. Il mutato quadro normativo impone al giudice rimettente di rivalutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo.

    Il principio

    Quando il legislatore interviene a modificare le norme oggetto di una questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato assetto normativo, prima di proseguire il giudizio di merito.

    Domande e risposte

    Che cosa imponevano gli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992?

    Imponevano ai dirigenti sanitari già in servizio al 31 dicembre 1998 di comunicare entro un termine ristretto la loro opzione per il rapporto esclusivo, pena la perdita degli incarichi di direzione di struttura. L’opzione era originariamente irreversibile.

    Qual era il problema pratico lamentato dal medico ricorrente?

    Le strutture aziendali idonee all’esercizio della libera professione intramurale non erano ancora allestite al momento in cui scadeva il termine per l’opzione. Il medico era dunque costretto a scegliere senza sapere se avrebbe potuto concretamente esercitare la libera professione in regime intramurale.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una riforma sopravvenuta (d.l. n. 81/2004) aveva cambiato il regime dell’opzione, eliminandone l’irreversibilità. La Corte ha ritenuto necessario che il giudice rimettente verificasse se il cambiamento normativo incidesse sulla rilevanza della questione nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 421/2005 – Società commerciali e fallimento piccole imprese

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. La regola per cui le società commerciali non possono mai essere considerate piccoli imprenditori — e quindi restano assoggettabili a fallimento anche se di modeste dimensioni — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Una s.n.c. esercente il commercio al minuto di abbigliamento si trovava in stato di insolvenza. Il Tribunale di Rovigo aveva respinto l’istanza di fallimento ritenendo la società un piccolo imprenditore. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), che stabilisce: «in nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali». Il dubbio era se questa regola creasse una disparità irragionevole rispetto alle società artigiane di analoghe dimensioni, esenti dal fallimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, secondo comma, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: Corte d’appello di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Ribadisce che la diversità di trattamento tra società commerciali (sempre fallibili) e società artigiane (esenti se piccole) è già stata ritenuta ragionevole nelle sentenze n. 54/1991 e n. 266/1994. Le modifiche legislative intervenute per le società artigiane (l. n. 443/1985 e successive) non incidono su tale giudizio, poiché la disciplina dell’artigianato costituisce un complesso di valutazioni non limitabili al solo problema del fallimento. La presunzione di speculazione e profitto insita nella forma societaria commerciale non può dirsi manifestamente irragionevole, nemmeno nell’attuale assetto economico.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente stabilire che le società commerciali non siano mai equiparabili ai piccoli imprenditori ai fini dell’esenzione dal fallimento. La scelta rientra nella discrezionalità politico-economica del legislatore e non contrasta con l’art. 3 Cost., nemmeno quando le dimensioni economiche concrete della società siano modeste.

    Domande e risposte

    Una s.n.c. con due dipendenti e piccolo volume d’affari può essere esonerata dal fallimento?

    No, secondo la legge fallimentare del 1942. Le società commerciali non sono mai considerate piccoli imprenditori ai fini del fallimento, indipendentemente dalle loro dimensioni concrete. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.

    Perché le società artigiane sono trattate diversamente?

    Perché l’impresa artigiana è retta da una disciplina speciale che valorizza l’apporto personale del titolare e limita le dimensioni dell’organizzazione produttiva. Quando l’impresa supera i limiti dell’artigianato, anche la società artigiana diventa soggetta a fallimento.

    La riforma del 1997 che consente società artigiane in forma di s.r.l. cambia qualcosa?

    No. La Corte ha chiarito che le novità legislative sull’impresa artigiana non modificano il criterio di valutazione: la disciplina dell’artigianato è un blocco normativo autonomo che non si presta a essere usato come tertium comparationis per contestare la regola generale sulle società commerciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 390/2005 – Termini di accertamento fiscale IVA e imposte sui redditi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui termini di accertamento IVA e imposte sui redditi (artt. 57 d.P.R. 633/1972, 43 d.P.R. 600/1973, 17 d.P.R. 602/1973): il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie con sufficiente precisione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Caserta, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una cartella esattoriale, aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale dei termini per l’accertamento in materia di IVA, imposte sui redditi e riscossione, ritenendoli potenzialmente irragionevoli e lesivi del diritto di difesa del contribuente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento IRPEF) e dell’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione), per presunta irragionevolezza dei termini di accertamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: l’ordinanza di rimessione non descriveva in modo adeguato la fattispecie concreta, e in particolare non chiariva quale norma specifica fosse rilevante nel giudizio tributario pendente.

    Il principio

    Il difetto di adeguata descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza rende la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito dei dubbi sollevati.

    Domande e risposte

    Quali sono i termini di accertamento IVA e IRPEF?

    All’epoca i termini ordinari erano di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione (o cinque in caso di omessa dichiarazione) per l’IVA, e analogamente per le imposte sui redditi.

    Cosa è una cartella esattoriale?

    L’atto con cui il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) intima al contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo, comprensive di tasse, interessi e sanzioni.

    Il contribuente può impugnare una cartella prescritte?

    Sì: può eccepire la prescrizione o la decadenza dei termini di accertamento davanti alla Commissione tributaria. Questa era appunto la controversia sottostante nel caso n. 390/2005.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 389/2005 – Opposizione di terzo all’esecuzione e requisiti del ricorso

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): non è irragionevole che il ricorso introduttivo non debba contenere l’invito a costituirsi a pena di nullità, come invece prevede l’atto di citazione ordinario.

    Di cosa si tratta

    L’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) è il rimedio con cui chi afferma un diritto sul bene pignorato chiede al giudice dell’esecuzione di riconoscere il proprio titolo. Il ricorso non deve contenere, a pena di nullità, l’invito a costituirsi nel termine, diversamente dall’atto di citazione. Il Tribunale di Venezia riteneva questa differenza irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 619 c.p.c. e di norme connesse (artt. 163, 164, 166, 167 c.p.c.), nella parte in cui non richiedono che il ricorso dell’opposizione contenga l’invito a costituirsi a pena di nullità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: l’opposizione di terzo si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa udienza e notifica le parti; la struttura è diversa dalla citazione ordinaria e la differenza è ragionevolmente giustificata.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra il procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione (con ricorso) e il processo di cognizione ordinario (con citazione) è costituzionalmente legittima in quanto rispecchia la diversa natura e struttura dei due rimedi processuali.

    Domande e risposte

    Chi può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione?

    Chi afferma di avere un diritto reale (proprietà, usufrutto, pegno) o personale opponibile al creditore su un bene pignorato, non essendo parte del rapporto esecutivo.

    Qual è la differenza tra ricorso e citazione?

    Il ricorso è rivolto al giudice, che poi fissa l’udienza e provvede alla notifica; la citazione è rivolta direttamente al convenuto, che deve costituirsi entro un termine indicato nell’atto stesso.

    Cosa succede se l’opposizione di terzo viene accolta?

    Il giudice dichiara che il bene non è pignorabile o che il terzo ha un diritto superiore, e può ordinare la restituzione del bene o la riduzione del pignoramento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 388/2005 – Disciplina regionale dei tratturi e tutela del paesaggio

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge regionale pugliese n. 29/2003 sui tratturi: la disciplina delle funzioni amministrative su questi beni demaniali di valore storico-paesaggistico non invade le competenze statali esclusive.

    Di cosa si tratta

    I tratturi sono antiche vie di transumanza, beni del demanio storico-artistico statale presenti soprattutto in Puglia e Molise. La legge regionale pugliese n. 29/2003 aveva dettato una disciplina delle funzioni amministrative su questi beni. Il Governo riteneva che alcune disposizioni violassero la competenza statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera b), della l.r. Puglia n. 29/2003, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), terzo comma, e 118 della Costituzione e di norme del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni: le disposizioni regionali disciplinano le funzioni amministrative sui tratturi (vigilanza, manutenzione, valorizzazione) senza invadere la competenza statale esclusiva sulla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

    Il principio

    Le Regioni possono disciplinare le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni demaniali di interesse storico-paesaggistico, a condizione che non incidano sulla tutela in senso stretto, riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono i tratturi?

    Antiche strade erbose, larghe anche 111 metri, usate per la transumanza delle greggi tra le montagne e le pianure pugliesi. Sono beni del demanio storico-artistico statale.

    Come si distinguono tutela e valorizzazione dei beni culturali?

    La tutela (conservazione e protezione) è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s); la valorizzazione è materia concorrente; la gestione può essere delegata alle Regioni.

    La Puglia ha ancora competenze sui tratturi dopo la sentenza?

    Sì: le funzioni amministrative di gestione, vigilanza e valorizzazione restano regionali, nel rispetto dei vincoli statali di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 387/2005 – Rientro dei Veneti nel mondo e immigrazione

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 13 della legge regionale Veneto n. 2/2003 (Veneti nel mondo), che prevedeva agevolazioni per il rientro degli emigrati: la norma non invade la competenza statale in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta n. 2/2003 sulle iniziative a favore dei Veneti nel mondo includeva un articolo che agevolava il rientro di emigrati e loro discendenti nella Regione. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, l’art. 13 della l.r. Veneto n. 2/2003, per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata: l’art. 13 della legge veneta non disciplina l’ingresso o la permanenza degli stranieri in Italia (che spetta allo Stato), ma si limita a prevedere misure promozionali e di sostegno per cittadini italiani di origine veneta che desiderano rientrare nella regione.

    Il principio

    La competenza statale esclusiva in materia di immigrazione riguarda l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri; le misure regionali di promozione del rientro di cittadini italiani emigrati non invadono tale sfera di competenza.

    Domande e risposte

    Chi sono i «Veneti nel mondo»?

    I cittadini italiani di origine veneta emigrati all’estero (soprattutto in America Latina e Australia) e i loro discendenti, una comunità stimata in diversi milioni di persone.

    Qual è la differenza tra rimpatrio di emigrati e immigrazione?

    Il rimpatrio riguarda cittadini italiani o discendenti che tornano in Italia; l’immigrazione riguarda l’ingresso di stranieri. La competenza statale esclusiva dell’art. 117, lett. a), Cost. copre la seconda, non il primo.

    Le Regioni possono legiferare sui propri emigrati?

    Sì, nell’ambito delle proprie competenze e senza invadere quella statale: possono promuovere iniziative culturali, economiche e di accoglienza, ma non possono disciplinare lo status giuridico degli stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 386/2005 – Nomina del presidente dell’Autorità portuale e intesa regionale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la nomina statale del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, effettuata senza previa intesa con la Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle infrastrutture aveva nominato il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste con decreto ministeriale, senza acquisire l’intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, che rivendicava tale prerogativa in forza del suo statuto speciale e dei successivi accordi. La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il decreto ministeriale del 15 luglio 2004 di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, adottato senza previa intesa regionale, per asserita violazione delle attribuzioni regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto: la nomina era già stata impugnata dinanzi al TAR del Friuli-Venezia Giulia, e la proposizione del conflitto di attribuzioni in pendenza di giudizi amministrativi vertenti sullo stesso provvedimento determinava un’interferenza incompatibile con il sistema di tutele.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale è inammissibile quando la stessa questione è già oggetto di giudizi ordinari o amministrativi pendenti, poiché la sovrapposizione di rimedi giurisdizionali determinerebbe incertezza e possibile contrasto tra pronunce.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni?

    Un ricorso che Stato, Regioni o Province autonome possono proporre alla Corte costituzionale quando un soggetto invade la sfera di competenze altrui (art. 134 Cost.).

    Perché la nomina era contestata?

    La Regione FVG sosteneva che per la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste fosse necessaria l’intesa con la Regione, in forza dello Statuto speciale e delle norme attuative.

    L’intervento dell’Autorità portuale nel giudizio è stato ammesso?

    Sì: la Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’intervento dell’Autorità portuale di Trieste, in quanto parte dei giudizi amministrativi pendenti sul medesimo provvedimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 385/2005 – Congedo parentale del padre libero professionista

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità) nella parte in cui non estendono al padre libero professionista il diritto all’indennità per congedo parentale quando la madre non ne ha diritto.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) prevedeva il congedo parentale e la relativa indennità per i lavoratori dipendenti, ma escludeva i padri liberi professionisti quando le madri non erano titolari di analogo diritto. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato irragionevole questa lacuna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 secondo comma, 30 primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non consentono al padre libero professionista di godere del congedo parentale quando la madre non è titolare di analoga tutela.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle due disposizioni nella parte in cui non prevedono, in applicazione del principio di parità dei genitori, il diritto del padre libero professionista all’indennità di congedo parentale nei casi in cui la madre non possa fruirne.

    Il principio

    Il principio di parità tra i genitori nella cura della prole (artt. 29 e 30 Cost.) e la tutela della famiglia (art. 31 Cost.) impongono che anche il padre libero professionista possa accedere al congedo parentale retribuito quando la madre non abbia diritto a un’analoga tutela.

    Domande e risposte

    Cosa è il congedo parentale?

    Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, dopo il congedo di maternità/paternità obbligatorio, per dedicarsi all’accudimento del bambino nei primi anni di vita. È retribuito con un’indennità dell’INPS.

    I liberi professionisti hanno diritto al congedo parentale?

    Dopo questa sentenza, sì, nel caso in cui la madre non possa fruirne. La disciplina è stata poi estesa progressivamente dal legislatore.

    Perché è rilevante l’art. 29 Cost.?

    L’art. 29, secondo comma, sancisce la parità morale e giuridica dei coniugi; applicato alla genitorialità, impone che padre e madre abbiano pari strumenti per conciliare lavoro e famiglia.

    Norme collegate