Autore: Andrea Marton

  • Articolo 349 Codice Civile: Giuramento del tutore

    Articolo 349 Codice Civile: Giuramento del tutore

    Art. 349 c.c. Giuramento del tutore

    In vigore

    Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

  • Art. 350 Codice Civile: Incapacità all’ufficio tutelare

    Art. 350 Codice Civile: Incapacità all’ufficio tutelare

    Art. 350 c.c. Incapacità all’ufficio tutelare

    In vigore

    Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale (1); 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale (1) o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti 5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge. (2)

  • Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 c.c. Dispensa dall’ufficio tutelare

    In vigore

    Sono dispensati dall’ufficio di tutore: 1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;] (1) 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; 3) i membri del Sacro collegio; 4) i Presidenti delle assemblee legislative; 5) i ministri segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

  • Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Art. 352 c.c. Dispensa su domanda

    In vigore

    Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) […] (1) 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

  • Articolo 353 Codice Civile: Domanda di dispensa

    Articolo 353 Codice Civile: Domanda di dispensa

    Art. 353 c.c. Domanda di dispensa

    In vigore

    La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

  • Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Articolo 354 Codice Civile: Tutela affidata a enti di assistenza

    Art. 354 c.c. Tutela affidata a enti di assistenza

    In vigore

    La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

  • Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 Codice Civile: Protutore

    Art. 355 c.c. Protutore

    In vigore

    Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.

  • Articolo 356 Codice Civile: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Articolo 356 Codice Civile: Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    Art. 356 c.c. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

    In vigore

    favore del minore Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale (1), può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.

  • Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Articolo 357 Codice Civile: Funzioni del tutore

    Art. 357 c.c. Funzioni del tutore

    In vigore

    Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

  • Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Articolo 358 Codice Civile: Doveri del minore

    Art. 358 c.c. Doveri del minore

    In vigore

    Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.