Autore: Andrea Marton

  • Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Articolo 360 Codice Civile: Funzioni del protutore

    Art. 360 c.c. Funzioni del protutore

    In vigore

    Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

  • Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Articolo 361 Codice Civile: Provvedimenti urgenti

    Art. 361 c.c. Provvedimenti urgenti

    In vigore

    Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

  • Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 Codice Civile: Inventario

    Art. 362 c.c. Inventario

    In vigore

    Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa. L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

  • Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 Codice Civile: Formazione dell’inventario

    Art. 363 c.c. Formazione dell’inventario

    In vigore

    L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75. L’inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

  • Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 Codice Civile: Contenuto dell’inventario

    Art. 364 c.c. Contenuto dell’inventario

    In vigore

    Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

  • Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende

    Art. 365 c.c. Inventario di aziende

    In vigore

    Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.

  • Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale

    Art. 366 c.c. Beni amministrati da curatore speciale

    In vigore

    Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale. Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente l’abbia esonerato.

  • Articolo 367 Codice Civile: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Articolo 367 Codice Civile: Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    Art. 367 c.c. Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

    In vigore

    Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all’atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito.

  • Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Articolo 368 Codice Civile: Omissione della dichiarazione

    Art. 368 c.c. Omissione della dichiarazione

    In vigore

    Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

  • Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Articolo 369 Codice Civile: Deposito di titoli e valori

    Art. 369 c.c. Deposito di titoli e valori

    In vigore

    Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.