Autore: Andrea Marton

  • Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 Codice Civile: Cauzione

    Art. 381 c.c. Cauzione

    In vigore

    Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

  • Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Articolo 382 Codice Civile: Responsabilità del tutore e del protutore

    Art. 382 c.c. Responsabilità del tutore e del protutore

    In vigore

    Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. SEZIONE IV – Della cessazione del tutore dall'ufficio

  • Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 Codice Civile: Esonero dall’ufficio

    Art. 383 c.c. Esonero dall’ufficio

    In vigore

    Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

  • Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Articolo 384 Codice Civile: Rimozione e sospensione del tutore

    Art. 384 c.c. Rimozione e sospensione del tutore

    In vigore

    Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. SEZIONE V – Del rendimento del conto finale

  • Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Articolo 385 Codice Civile: Conto finale

    Art. 385 c.c. Conto finale

    In vigore

    Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

  • Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 386 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 386 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

  • Articolo 387 Codice Civile: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Articolo 387 Codice Civile: Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    Art. 387 c.c. Prescrizione delle azioni relative alla tutela

    In vigore

    Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

  • Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

    Art. 388 Codice Civile: Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

    Art. 388 c.c. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

    In vigore

    dell'approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione (1) del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Articolo 389 Codice Civile: Registro delle tutele

    Art. 389 c.c. Registro delle tutele

    In vigore

    Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore. CAPO II – Dell'emancipazione

  • Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Articolo 390 Codice Civile: Emancipazione di diritto

    Art. 390 c.c. Emancipazione di diritto

    In vigore

    Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.