Art. 370 c.c. Amministrazione prima dell’inventario
In vigore
Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

In vigore
Prima che sia compiuto l’inventario, l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

In vigore
l'amministrazione Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi (1); 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.

In vigore
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

In vigore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

In vigore
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

In vigore
Nell’autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare (1) determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo (2). […] (3)

In vigore
dei precedenti articoli Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

In vigore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

In vigore
L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può alresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

In vigore
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.