Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 372/2005 – Espulsione straniero imputato e cinque ordinanze riunite

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    La Corte riunisce cinque giudizi del Tribunale di Monza e restituisce gli atti: le questioni sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 devono essere rivalutate alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte, che hanno inciso in modo determinante sulla disciplina dell’espulsione e del reato di inottemperanza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Monza aveva sollevato in cinque distinti procedimenti, tra il 2003 e il 2004, questioni di legittimità costituzionale sulle stesse norme del Testo Unico Immigrazione riguardanti il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato, il reato di inottemperanza all’ordine del questore e il regime dell’arresto obbligatorio con rito direttissimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza, in cinque ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 25 e 27 della Costituzione sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando la disciplina del nulla osta obbligatorio e il regime penale dell’inottemperanza all’ordine del questore.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i cinque giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Monza. Le pronunce n. 222 e 223 del 2004 della Corte costituzionale hanno già affrontato e risolto i profili di incostituzionalità lamentati: il Tribunale di Monza deve verificare se tali sentenze abbiano soddisfatto tutti i dubbi sollevati o se residuino questioni autonome da rimettere.

    Il principio

    La riunione di più giudizi concernenti questioni di analogo tenore è uno strumento ordinario di economia processuale davanti alla Corte costituzionale. La restituzione degli atti a fronte di ius superveniens garantisce che le questioni siano decise nel quadro normativo attuale, evitando pronunce anacronistiche su disposizioni già modificate.

    Domande e risposte

    Le cinque ordinanze del Tribunale di Monza erano identiche?

    La Corte le descrive di «analogo tenore», il che significa che pur riferendosi a procedimenti distinti e a imputati diversi, sollevavano questioni sostanzialmente sovrapponibili sulle stesse norme, con gli stessi parametri costituzionali e le stesse argomentazioni di non manifesta infondatezza.

    Cosa prevedeva il comma 5-quinquies dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998?

    Prevedeva che per il reato di cui al comma 5-ter (inottemperanza all’ordine del questore) fosse obbligatorio l’arresto in flagranza e si procedesse con rito direttissimo. Questa disciplina era finalizzata a garantire l’effettività dell’espulsione ma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004 perché sproporzionata e lesiva delle garanzie processuali.

    L’art. 27 Cost. c’entrava con l’espulsione dello straniero?

    Sì: il rimettente richiamava l’art. 27, comma 2, Cost. (presunzione di non colpevolezza) per contestare che l’arresto obbligatorio trattasse di fatto l’imputato — non ancora condannato — come colpevole, applicandogli una misura privativa della libertà con finalità sostanzialmente esecutiva (l’espulsione immediata) piuttosto che cautelare.

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  • Corte cost. n. 371/2005 – Nulla osta espulsione e garanzie difensive

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Bari: le questioni sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 — riguardanti il nulla osta obbligatorio all’espulsione e il regime penale dell’inottemperanza — devono essere rivalutate alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bari, nel procedimento penale a carico di uno straniero, era stato chiamato a decidere sul rilascio del nulla osta all’espulsione e a giudicare per il reato di inottemperanza all’ordine del questore. Il giudice dubitava che il meccanismo automatico del nulla osta comprimesse il diritto di difesa dell’imputato e che il regime penale dell’inottemperanza fosse compatibile con il principio di legalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione su: a) l’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non consente al giudice di negare il nulla osta all’espulsione anche per esigenze difensive; b) l’art. 14, comma 5-ter, nella parte relativa al regime penale dell’inottemperanza all’ordine del questore.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari. Le sentenze n. 222/2004 e n. 223/2004 della Corte hanno già modificato la disciplina del nulla osta all’espulsione e del regime penale dell’inottemperanza. Il giudice di Bari deve valutare se tali pronunce abbiano risolto i dubbi sollevati o se residuino questioni da rimettere nuovamente.

    Il principio

    La restituzione degli atti consente un riesame aggiornato delle questioni di costituzionalità alla luce di sopravvenienze rilevanti. È un istituto che evita alla Corte di pronunciarsi su questioni che potrebbero essere già superate, e consente al rimettente di adeguare la propria valutazione all’evoluzione del diritto.

    Domande e risposte

    Il giudice ha potere discrezionale nel rilascio del nulla osta all’espulsione?

    La questione è esattamente quella al centro di questo giudizio: la norma originaria lasciava poco spazio alla discrezionalità del giudice, che erano tenuti a rilasciare il nulla osta salvo poche eccezioni. La sentenza n. 222/2004 della Corte ha poi ampliato i margini di valutazione del giudice in ordine alle esigenze difensive dell’imputato.

    Il principio di legalità (art. 25 Cost.) come può essere violato dalla norma sull’inottemperanza?

    Il rimettente riteneva che la fattispecie criminosa dell’inottemperanza all’ordine del questore fosse formulata in modo non sufficientemente determinato e che il meccanismo sanzionatorio (arresto obbligatorio + direttissimo) fosse sproporzionato e privo di adeguata base legale. La sentenza n. 223/2004 ha poi annullato le disposizioni sull’arresto obbligatorio e il rito direttissimo.

    Che differenza c’è tra «non poter negare il nulla osta» e «dover rilasciare il nulla osta»?

    Sostanzialmente nessuna: entrambe le formulazioni descrivono un meccanismo automatico che toglie discrezionalità al giudice. La rilevanza costituzionale sta nel fatto che, se il giudice non può valutare le esigenze difensive dell’imputato, l’espulsione può vanificare il processo prima che questo abbia termine, ledendo il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

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  • Corte cost. n. 370/2005 – Inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Piacenza sugli artt. 13, 14 e 17 del d.lgs. n. 286/1998: il giudice rimettente ha omesso di motivare adeguatamente la rilevanza della questione, non spiegando perché le norme impugnate si applicassero al caso concreto né quale fosse l’esito del giudizio in dipendenza della loro eventuale incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Piacenza stava giudicando con rito direttissimo uno straniero tratto in arresto per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998). Il giudice ha poi convalidato l’arresto, rinviato l’udienza e nel frattempo sollevato questione di legittimità costituzionale su più norme del Testo Unico Immigrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Piacenza ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 13, 14, comma 5-ter, e 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando vari profili del regime di espulsione e di trattamento penale dello straniero.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. L’ordinanza di rimessione non spiega in modo sufficientemente dettagliato perché le disposizioni impugnate si applichino al caso concreto e quale incidenza abbiano sull’esito del giudizio. La genericità della motivazione non consente alla Corte di vagliare la questione nel merito.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve dimostrare con chiarezza che la norma impugnata è applicabile al caso, che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità, e che la norma è l’unica causa del vizio denunciato. L’omissione anche solo di uno di questi elementi rende la questione inammissibile per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa è l’«art. 13, comma 13» del d.lgs. n. 286/1998?

    Il comma 13 dell’art. 13 — nell’edizione del Testo Unico allora vigente — disciplinava il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per lo straniero espulso, stabilendo un termine minimo e le condizioni per la revoca del divieto. Il Tribunale di Piacenza lo contestava insieme ad altre disposizioni dello stesso articolo.

    Perché il richiamo a sei parametri costituzionali (artt. 3, 10, 13, 24, 27, 111) non era sufficiente?

    Il numero dei parametri costituzionali evocati non garantisce la qualità della motivazione: occorre spiegare in modo specifico in che modo ciascuna norma impugnata contrasti con ciascun parametro e come tale contrasto si rifletta sull’esito del giudizio a quo. Una contestazione generica e cumulativa non soddisfa il requisito di ammissibilità.

    Il Tribunale di Piacenza poteva riformulare la questione dopo l’inammissibilità?

    Sì: la dichiarazione di manifesta inammissibilità non impedisce al giudice di rimettere nuovamente la questione, purché formuli questa volta un’ordinanza adeguatamente motivata che specifichi la rilevanza concreta e la non manifesta infondatezza. Tuttavia doveva tenere conto anche delle sentenze n. 222 e 223/2004 sopravvenute.

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  • Corte cost. n. 369/2005 – Ordine del questore e garanzie processuali

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Trani (sez. dist. Ruvo di Puglia): le questioni sugli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione e inottemperanza all’ordine del questore devono essere rivalutate dopo le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte, che hanno radicalmente modificato il quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in due distinti procedimenti penali, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Testo Unico Immigrazione che disciplinano l’espulsione amministrativa e il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando il regime sanzionatorio e procedurale per lo straniero inottemperante all’ordine di lasciare il territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia. Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 hanno radicalmente modificato il quadro normativo di riferimento: il giudice rimettente deve valutare se le proprie questioni mantengano rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Anche questioni sollevate in procedimenti avviati in anni diversi (una nel 2002 e una nel 2004) possono essere riunite se riguardano le stesse norme. La restituzione degli atti consente al giudice di tenere conto di tutto lo ius superveniens e di riformulare eventualmente le questioni in modo conforme al mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra art. 13 e art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione?

    L’art. 13 disciplina l’espulsione amministrativa come misura di allontanamento dal territorio disposta dal prefetto o dal ministro. L’art. 14 disciplina invece il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e il procedimento conseguente, incluso l’ordine del questore di lasciare il territorio entro un termine fissato.

    Perché erano stati sollevati dubbi sull’art. 25 della Costituzione?

    L’art. 25 Cost. sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge e il principio di legalità in materia penale. Il rimettente riteneva che il meccanismo dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo non rispettasse tali garanzie, poiché comprimeva eccessivamente i tempi del processo impedendo un pieno contraddittorio.

    La restituzione degli atti ha implicazioni anche per le parti del processo?

    Sì: mentre la Corte decide sulla restituzione, il procedimento penale principale rimane sospeso in attesa della nuova ordinanza del giudice rimettente. Una volta restituiti gli atti, il giudice può decidere di rimettere nuovamente la questione (riformulata) oppure di riprende il processo ritenendo la questione non più rilevante.

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  • Corte cost. n. 368/2005 – Trattenimento straniero e arresto obbligatorio

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    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di Pisa e Tribunale di Milano) in materia di trattenimento e arresto obbligatorio dello straniero: le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte hanno già inciso sul quadro normativo rilevante, e i giudici devono rivalutare la rilevanza delle proprie questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Pisa e il Tribunale di Milano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su più norme del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione, trattenimento e giudizio direttissimo. Le questioni riguardavano il regime dell’arresto obbligatorio, il rito direttissimo e il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato in un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    I tribunali rimettenti hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 13, 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e 17 del d.lgs. n. 286/1998, contestando il regime di arresto obbligatorio, rito direttissimo e nulla osta automatico all’espulsione previsto per gli stranieri inottemperanti all’ordine di lasciare il territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a entrambi i giudici rimettenti. Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte hanno dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni rilevanti. I rimettenti devono verificare se le proprie questioni siano rimaste in vita o siano state assorbite dalle pronunce già intervenute.

    Il principio

    Quando più questioni riguardano lo stesso corpo normativo e nel frattempo la Corte ha già deciso su alcune di esse, la soluzione più appropriata è restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino le proprie questioni alla luce del mutato scenario normativo e giurisprudenziale, evitando pronunce ridondanti o contraddittorie.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce lo straniero che, pur destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio entro un termine fissato, rimane nel territorio dello Stato senza giustificato motivo. Nella versione dell’epoca era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il rito direttissimo, profili poi dichiarati incostituzionali.

    Perché sono stati coinvolti tribunali di due città diverse?

    Perché si trattava di questioni sollevate in procedimenti distinti, ma riguardanti le stesse norme. La Corte costituzionale riunisce i giudizi relativi a questioni identiche o strettamente connesse per pronunciarsi in modo unitario ed evitare decisioni contrastanti.

    Quale fu il contenuto delle sentenze n. 222 e 223 del 2004?

    La sentenza n. 222/2004 dichiarò l’illegittimità di disposizioni sull’espulsione e sul nulla osta. La n. 223/2004 dichiarò l’illegittimità dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo previsti per il reato di inottemperanza all’ordine del questore, rimuovendo i principali profili di incostituzionalità contestati dai giudici rimettenti.

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  • Corte cost. n. 367/2005 – Espulsione straniero e rito direttissimo

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Velletri: le questioni sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 17 del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 558, comma 7, c.p.p. devono essere rivalutate alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte n. 222 e 223 del 2004, che hanno modificato il quadro normativo in materia di espulsione e giudizio direttissimo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Velletri stava procedendo con rito direttissimo nei confronti di uno straniero. Era chiamato a rilasciare il nulla osta all’espulsione dell’imputato e dubitava che il meccanismo di rilascio obbligatorio del nulla osta e la disciplina del rito direttissimo fossero compatibili con il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Velletri ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 17 del d.lgs. n. 286/1998, come modificati dalla l. n. 189/2002, e sull’art. 558, comma 7, del codice di procedura penale, contestando il meccanismo automatico di rilascio del nulla osta e le limitazioni al diritto di difesa nel rito direttissimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri. Le sentenze n. 222 e n. 223 del 2004 della Corte hanno già inciso in modo rilevante sul quadro normativo de qua: il giudice rimettente deve valutare se le sue questioni siano state già risolte o se rimangano ancora spazi per ulteriori dubbi di legittimità.

    Il principio

    Lo ius superveniens — sia nella forma di nuove leggi che di nuove sentenze della Corte costituzionale — può modificare il presupposto di rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione già rimessa. In tal caso gli atti vanno restituiti al rimettente per una nuova valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 558, comma 7, c.p.p. in materia di rito direttissimo?

    L’art. 558 c.p.p. disciplina il giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza. Il comma 7 prevedeva una regola procedurale specifica per i casi in cui il giudice sia chiamato a decidere contestualmente sulla convalida dell’arresto e sul merito. Il Tribunale di Velletri dubitava della sua applicazione ai procedimenti a carico di stranieri in attesa di espulsione.

    Cos’è l’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998?

    L’art. 17 prevedeva alcune categorie di stranieri non espellibili (minori, chi ha un figlio minore, chi ha gravi condizioni di salute, ecc.). La questione di Velletri riguardava i meccanismi con cui tali protezioni si coordinano con il procedimento penale in corso.

    Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 hanno definitivamente risolto il problema?

    Quelle sentenze hanno dichiarato l’illegittimità di alcune specifiche disposizioni. Se le norme contestate dal Tribunale di Velletri fossero tra quelle annullate, la questione sarebbe assorbita; in caso contrario, il giudice rimettente dovrebbe valutare se residuino ancora dubbi su norme non toccate da quelle pronunce.

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  • Corte cost. n. 366/2005 – Straniero imputato e nulla osta obbligatorio

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Savona (sez. dist. Albenga): il giudice dovrà rivalutare la rilevanza delle questioni sull’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998 — che imponeva al giudice di rilasciare obbligatoriamente il nulla osta all’espulsione — alla luce della sentenza n. 222/2004 della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, in due procedimenti penali a carico di stranieri, aveva sollevato questione sulla norma che imponeva al giudice di rilasciare obbligatoriamente il nulla osta all’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, senza consentire alcuna valutazione discrezionale delle esigenze difensive dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le due ordinanze del Tribunale di Savona, di identico tenore, hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, sull’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 12 della l. n. 189/2002, nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga. Il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni tenendo conto della sentenza n. 222/2004 della Corte, che aveva già affrontato in modo rilevante la disciplina del nulla osta all’espulsione.

    Il principio

    Quando più questioni identiche sono pendenti contemporaneamente davanti alla Corte, i giudizi vengono riuniti e trattati con un unico provvedimento. La restituzione degli atti al rimettente consente una rivalutazione aggiornata alla luce dello ius superveniens senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito su questioni già superate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998?

    La norma, introdotta dalla l. n. 189/2002, disciplinava il procedimento per il rilascio del nulla osta all’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale: in sintesi il giudice doveva esprimersi sul nulla osta entro un termine ristretto, e la norma era accusata di non lasciare spazio alla valutazione delle esigenze difensive.

    In cosa consisteva il vizio lamentato dal Tribunale di Savona?

    Il giudice rimettente riteneva che l’automatismo del nulla osta — che non consentiva al giudice di tener conto delle esigenze difensive dell’imputato — violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e i principi del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.).

    Perché la questione è stata restituita senza una decisione nel merito?

    Perché nel frattempo la Corte aveva pronunciato la sentenza n. 222/2004 che aveva modificato in modo sostanziale la normativa di riferimento. Prima di decidere la questione nel merito, è necessario che il giudice rimettente verifichi se quella pronuncia abbia già rimosso il vizio lamentato o se residui ancora una questione da risolvere.

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  • Corte cost. n. 365/2005 – Nulla osta espulsione e diritto di difesa

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Roma sulla questione relativa all’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998: il tribunale dovrà rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens, in particolare della sentenza della Corte n. 222/2004 che ha già affrontato profili analoghi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma stava procedendo nei confronti di uno straniero sottoposto a procedimento penale: era chiamato a decidere se rilasciare il nulla osta all’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non consente al giudice di negare il nulla osta per inderogabili esigenze difensive dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione sull’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della l. n. 189/2002, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato anche per inderogabili esigenze processuali valutate in relazione al diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. La questione deve essere rivalutata alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopravvenuta — in particolare la sentenza n. 222/2004 della Corte stessa — che ha modificato il quadro di riferimento in materia di nulla osta all’espulsione e tutela del diritto di difesa dell’imputato straniero.

    Il principio

    Quando una pronuncia della Corte costituzionale o una modifica normativa sopravviene dopo la rimessione della questione, gli atti vengono restituiti al giudice rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza nel mutato quadro giuridico.

    Domande e risposte

    Cosa è il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato?

    È un provvedimento che il giudice procedente deve rilasciare per consentire l’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero che sia contemporaneamente imputato in un procedimento penale. Il nulla osta serve a coordinare il procedimento penale con la misura amministrativa dell’espulsione.

    Perché il diritto di difesa può entrare in conflitto con l’espulsione?

    Perché l’espulsione porta lo straniero fuori dal territorio italiano, rendendo difficile o impossibile la sua partecipazione attiva al processo, il colloquio con il difensore in Italia e la presenza alle udienze. In alcuni casi ciò può compromettere le garanzie del giusto processo.

    Qual era il contenuto della sentenza n. 222/2004 rilevante per questo caso?

    La sentenza n. 222/2004 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione degli stranieri sottoposti a procedimento penale, modificando il quadro normativo che il Tribunale di Roma aveva preso a riferimento nel formulare la propria questione.

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  • Corte cost. n. 364/2005 – Inammissibilità per motivazione per relationem

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Foggia sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998: le tre ordinanze di rimessione si limitano a richiamare per relationem un’ordinanza di altro giudice senza svolgere un’autonoma motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia, in tre distinti procedimenti penali a carico di stranieri accusati del reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale rinviando semplicemente all’ordinanza emessa da un altro giudice senza sviluppare un ragionamento proprio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Foggia ha sollevato questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della l. n. 189/2002. Le tre ordinanze hanno motivato il dubbio di costituzionalità con il mero rinvio all’ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. La motivazione per rinvio (per relationem) ad un’altra ordinanza non è sufficiente: il giudice rimettente deve svolgere una propria analisi della rilevanza della questione nel giudizio pendente e della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi a richiamare il ragionamento altrui.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere un’autonoma e specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. Il rinvio per relationem all’ordinanza di un altro giudice è insufficiente e rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «motivazione per relationem» nell’ordinanza di rimessione?

    Si tratta della tecnica con cui il giudice rimettente, invece di sviluppare una propria motivazione, si limita a richiamare e fare proprie le ragioni esposte in un altro atto (tipicamente un’ordinanza di rimessione di diverso giudice). La Corte costituzionale non la ammette come motivazione sufficiente.

    Perché la Corte richiede una motivazione autonoma?

    Perché la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza devono essere valutate in concreto con riferimento al caso specifico pendente davanti al giudice rimettente, non in astratto. Le circostanze di fatto e le norme processuali applicate possono differire da caso a caso.

    Cosa doveva fare il Tribunale di Foggia per rimettere validamente la questione?

    Avrebbe dovuto descrivere i fatti di ogni singolo procedimento, spiegare perché l’art. 14, comma 5-ter, si applicava a ciascun caso, illustrare il nesso tra la norma e l’esito del giudizio, e argomentare autonomamente i dubbi di costituzionalità, eventualmente richiamando altri precedenti solo come supporto e non come sostituto del ragionamento proprio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 363/2005 – Espulsione e sospensione in pendenza di processo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Catanzaro sugli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 286/1998: il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, avendo omesso di spiegare come l’esecuzione dell’espulsione incidesse concretamente sul processo in corso.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro stava giudicando uno straniero per il reato di evasione. Lo straniero era già stato oggetto di un decreto di espulsione e il giudice dubitava che l’esecuzione dell’espulsione — in pendenza del procedimento penale — potesse ledere il diritto di difesa dell’imputato e l’integrità del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (nella parte in cui non prevede la sospensione dell’esecutività del decreto di espulsione in pendenza di procedimento penale) e sull’art. 17 (nella parte in cui non consente al giudice di autorizzare il rientro dell’imputato espulso per esigenze difensive).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente non ha illustrato in che modo la situazione concreta del procedimento a suo carico fosse effettivamente pregiudicata dall’esecuzione del decreto di espulsione: la motivazione era generica e non consentiva alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni nel caso specifico.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra in modo specifico e concreto le ragioni per cui la norma impugnata incide sull’esito del giudizio pendente. Il rimettente deve indicare con precisione il nesso causale tra la norma e il pregiudizio al processo.

    Domande e risposte

    Uno straniero imputato può essere espulso prima della conclusione del processo penale?

    In linea di principio sì, se ricorrono i presupposti di legge per l’espulsione. Tuttavia la normativa prevede meccanismi di nulla osta e di controllo giurisdizionale per bilanciare le esigenze dell’ordine pubblico con il diritto di difesa nel processo penale.

    Cosa prevede l’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 contestato?

    L’art. 17 disciplina il divieto di espulsione in alcune ipotesi particolari. Il rimettente contestava la parte in cui non consentiva al giudice di autorizzare direttamente il rientro dell’imputato espulso per consentirgli di esercitare il diritto di difesa nel procedimento penale in corso.

    Perché la motivazione del rimettente era insufficiente?

    Il Tribunale di Catanzaro non aveva chiarito in che fase processuale si trovasse il giudizio, se l’imputato fosse stato effettivamente espulso, e se e come tale circostanza stesse concretamente ostacolando lo svolgimento del processo: elementi indispensabili perché la Corte potesse valutare la rilevanza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 362/2005 – Espulsione straniero e arresto obbligatorio

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato in materia di espulsione dello straniero: le questioni sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 sono state già decise dalla Corte con sent. n. 223/2004, che ha dichiarato l’incostituzionalità del regime dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002) riguardanti la convalida dell’espulsione e il regime penale per lo straniero che non ottemperi all’ordine del questore di lasciare il territorio. Nel frattempo la Corte aveva già deciso su norme analoghe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Prato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, sugli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. n. 189/2002, dubitando della legittimità del regime di arresto obbligatorio e rito direttissimo previsto per lo straniero inottemperante all’ordine di lasciare il territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti la rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens e in particolare della sentenza n. 223 del 2004 della stessa Corte, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme analoghe in materia di arresto obbligatorio dello straniero e rito direttissimo.

    Il principio

    Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che modifica il quadro normativo rilevante per una questione pendente, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato scenario.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998?

    Nella versione oggetto del giudizio, la norma prevedeva l’arresto obbligatorio e il giudizio direttissimo per il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. La Corte cost. n. 223/2004 ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale.

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice rimettente»?

    La Corte non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale, ma restituisce il fascicolo al tribunale affinché questo valuti se, alla luce delle nuove pronunce o del mutato quadro normativo, la questione rimanga rilevante e non manifestamente infondata, oppure se debba essere ritenuta assorbita o superata.

    Perché la sent. n. 223/2004 era rilevante per il caso di Prato?

    Perché quella sentenza aveva già affrontato profili analoghi del d.lgs. n. 286/1998 in materia di arresto obbligatorio e rito direttissimo per lo straniero: il Tribunale di Prato doveva quindi verificare se le sue questioni fossero già risolte o richiedessero ancora una risposta autonoma dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 361/2005 – Giudice di pace e imputazione del p.m.

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Chioggia sull’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000: il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel processo in corso, rendendo il sindacato della Corte inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, la persona offesa può presentare ricorso immediato. L’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000 prevede che il pubblico ministero possa esprimere parere contrario alla citazione a giudizio senza tuttavia formulare l’imputazione. Il Giudice di pace di Chioggia riteneva che ciò impedisse al giudice di esercitare pienamente le proprie prerogative quando il p.m. erroneamente ritenga inammissibile il ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione a giudizio, debba comunque formulare l’imputazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha dimostrato in modo adeguato la rilevanza della questione nel procedimento concreto: non risulta chiarito perché la mancata formulazione dell’imputazione da parte del p.m. abbia precluso in concreto l’esercizio dei poteri del giudice di pace nel caso specifico sottoposto al suo esame.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non illustra in modo specifico e concreto la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Non basta invocare un vizio astratto della norma; occorre mostrare che la norma impugnata si applica al caso e che il suo eventuale vizio incide sull’esito del giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace?

    È uno strumento processuale che consente alla persona offesa di chiedere direttamente la citazione a giudizio dell’imputato, senza attendere l’iniziativa del pubblico ministero. Il p.m. interviene successivamente esprimendo un parere sulla citazione.

    Cosa succede se il p.m. esprime parere contrario alla citazione?

    Secondo la norma impugnata, in tal caso il p.m. non deve necessariamente formulare l’imputazione. Il giudice di pace rimettente riteneva che ciò potesse bloccare il processo quando il parere contrario fosse frutto di un errore del p.m. nella valutazione dell’ammissibilità del ricorso.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non ha adeguatamente spiegato perché la norma fosse rilevante nel caso specifico: in particolare non risultava chiarito se la situazione concreta rientrasse effettivamente nell’ipotesi astratta descritta nell’ordinanza di rimessione.

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