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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Foggia sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998: le tre ordinanze di rimessione si limitano a richiamare per relationem un’ordinanza di altro giudice senza svolgere un’autonoma motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Foggia, in tre distinti procedimenti penali a carico di stranieri accusati del reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale rinviando semplicemente all’ordinanza emessa da un altro giudice senza sviluppare un ragionamento proprio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Foggia ha sollevato questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della l. n. 189/2002. Le tre ordinanze hanno motivato il dubbio di costituzionalità con il mero rinvio all’ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. La motivazione per rinvio (per relationem) ad un’altra ordinanza non è sufficiente: il giudice rimettente deve svolgere una propria analisi della rilevanza della questione nel giudizio pendente e della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi a richiamare il ragionamento altrui.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere un’autonoma e specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla non manifesta infondatezza. Il rinvio per relationem all’ordinanza di un altro giudice è insufficiente e rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Cosa si intende per «motivazione per relationem» nell’ordinanza di rimessione?

Si tratta della tecnica con cui il giudice rimettente, invece di sviluppare una propria motivazione, si limita a richiamare e fare proprie le ragioni esposte in un altro atto (tipicamente un’ordinanza di rimessione di diverso giudice). La Corte costituzionale non la ammette come motivazione sufficiente.

Perché la Corte richiede una motivazione autonoma?

Perché la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza devono essere valutate in concreto con riferimento al caso specifico pendente davanti al giudice rimettente, non in astratto. Le circostanze di fatto e le norme processuali applicate possono differire da caso a caso.

Cosa doveva fare il Tribunale di Foggia per rimettere validamente la questione?

Avrebbe dovuto descrivere i fatti di ogni singolo procedimento, spiegare perché l’art. 14, comma 5-ter, si applicava a ciascun caso, illustrare il nesso tra la norma e l’esito del giudizio, e argomentare autonomamente i dubbi di costituzionalità, eventualmente richiamando altri precedenti solo come supporto e non come sostituto del ragionamento proprio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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