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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Catanzaro sugli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 286/1998: il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, avendo omesso di spiegare come l’esecuzione dell’espulsione incidesse concretamente sul processo in corso.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catanzaro stava giudicando uno straniero per il reato di evasione. Lo straniero era già stato oggetto di un decreto di espulsione e il giudice dubitava che l’esecuzione dell’espulsione — in pendenza del procedimento penale — potesse ledere il diritto di difesa dell’imputato e l’integrità del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (nella parte in cui non prevede la sospensione dell’esecutività del decreto di espulsione in pendenza di procedimento penale) e sull’art. 17 (nella parte in cui non consente al giudice di autorizzare il rientro dell’imputato espulso per esigenze difensive).
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente non ha illustrato in che modo la situazione concreta del procedimento a suo carico fosse effettivamente pregiudicata dall’esecuzione del decreto di espulsione: la motivazione era generica e non consentiva alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni nel caso specifico.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra in modo specifico e concreto le ragioni per cui la norma impugnata incide sull’esito del giudizio pendente. Il rimettente deve indicare con precisione il nesso causale tra la norma e il pregiudizio al processo.
Domande e risposte
Uno straniero imputato può essere espulso prima della conclusione del processo penale?
In linea di principio sì, se ricorrono i presupposti di legge per l’espulsione. Tuttavia la normativa prevede meccanismi di nulla osta e di controllo giurisdizionale per bilanciare le esigenze dell’ordine pubblico con il diritto di difesa nel processo penale.
Cosa prevede l’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 contestato?
L’art. 17 disciplina il divieto di espulsione in alcune ipotesi particolari. Il rimettente contestava la parte in cui non consentiva al giudice di autorizzare direttamente il rientro dell’imputato espulso per consentirgli di esercitare il diritto di difesa nel procedimento penale in corso.
Perché la motivazione del rimettente era insufficiente?
Il Tribunale di Catanzaro non aveva chiarito in che fase processuale si trovasse il giudizio, se l’imputato fosse stato effettivamente espulso, e se e come tale circostanza stesse concretamente ostacolando lo svolgimento del processo: elementi indispensabili perché la Corte potesse valutare la rilevanza della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 104 della Costituzione — indipendenza della magistratura
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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