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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Roma sulla questione relativa all’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998: il tribunale dovrà rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens, in particolare della sentenza della Corte n. 222/2004 che ha già affrontato profili analoghi.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma stava procedendo nei confronti di uno straniero sottoposto a procedimento penale: era chiamato a decidere se rilasciare il nulla osta all’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma nella parte in cui non consente al giudice di negare il nulla osta per inderogabili esigenze difensive dell’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione sull’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della l. n. 189/2002, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato anche per inderogabili esigenze processuali valutate in relazione al diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma. La questione deve essere rivalutata alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopravvenuta — in particolare la sentenza n. 222/2004 della Corte stessa — che ha modificato il quadro di riferimento in materia di nulla osta all’espulsione e tutela del diritto di difesa dell’imputato straniero.
Il principio
Quando una pronuncia della Corte costituzionale o una modifica normativa sopravviene dopo la rimessione della questione, gli atti vengono restituiti al giudice rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza nel mutato quadro giuridico.
Domande e risposte
Cosa è il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato?
È un provvedimento che il giudice procedente deve rilasciare per consentire l’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero che sia contemporaneamente imputato in un procedimento penale. Il nulla osta serve a coordinare il procedimento penale con la misura amministrativa dell’espulsione.
Perché il diritto di difesa può entrare in conflitto con l’espulsione?
Perché l’espulsione porta lo straniero fuori dal territorio italiano, rendendo difficile o impossibile la sua partecipazione attiva al processo, il colloquio con il difensore in Italia e la presenza alle udienze. In alcuni casi ciò può compromettere le garanzie del giusto processo.
Qual era il contenuto della sentenza n. 222/2004 rilevante per questo caso?
La sentenza n. 222/2004 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione degli stranieri sottoposti a procedimento penale, modificando il quadro normativo che il Tribunale di Roma aveva preso a riferimento nel formulare la propria questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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