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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Savona (sez. dist. Albenga): il giudice dovrà rivalutare la rilevanza delle questioni sull’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998 — che imponeva al giudice di rilasciare obbligatoriamente il nulla osta all’espulsione — alla luce della sentenza n. 222/2004 della Corte.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, in due procedimenti penali a carico di stranieri, aveva sollevato questione sulla norma che imponeva al giudice di rilasciare obbligatoriamente il nulla osta all’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, senza consentire alcuna valutazione discrezionale delle esigenze difensive dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Le due ordinanze del Tribunale di Savona, di identico tenore, hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, sull’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 12 della l. n. 189/2002, nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga. Il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni tenendo conto della sentenza n. 222/2004 della Corte, che aveva già affrontato in modo rilevante la disciplina del nulla osta all’espulsione.

Il principio

Quando più questioni identiche sono pendenti contemporaneamente davanti alla Corte, i giudizi vengono riuniti e trattati con un unico provvedimento. La restituzione degli atti al rimettente consente una rivalutazione aggiornata alla luce dello ius superveniens senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito su questioni già superate.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998?

La norma, introdotta dalla l. n. 189/2002, disciplinava il procedimento per il rilascio del nulla osta all’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale: in sintesi il giudice doveva esprimersi sul nulla osta entro un termine ristretto, e la norma era accusata di non lasciare spazio alla valutazione delle esigenze difensive.

In cosa consisteva il vizio lamentato dal Tribunale di Savona?

Il giudice rimettente riteneva che l’automatismo del nulla osta — che non consentiva al giudice di tener conto delle esigenze difensive dell’imputato — violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e i principi del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.).

Perché la questione è stata restituita senza una decisione nel merito?

Perché nel frattempo la Corte aveva pronunciato la sentenza n. 222/2004 che aveva modificato in modo sostanziale la normativa di riferimento. Prima di decidere la questione nel merito, è necessario che il giudice rimettente verifichi se quella pronuncia abbia già rimosso il vizio lamentato o se residui ancora una questione da risolvere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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