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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Velletri: le questioni sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 17 del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 558, comma 7, c.p.p. devono essere rivalutate alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte n. 222 e 223 del 2004, che hanno modificato il quadro normativo in materia di espulsione e giudizio direttissimo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Velletri stava procedendo con rito direttissimo nei confronti di uno straniero. Era chiamato a rilasciare il nulla osta all’espulsione dell’imputato e dubitava che il meccanismo di rilascio obbligatorio del nulla osta e la disciplina del rito direttissimo fossero compatibili con il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Velletri ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 17 del d.lgs. n. 286/1998, come modificati dalla l. n. 189/2002, e sull’art. 558, comma 7, del codice di procedura penale, contestando il meccanismo automatico di rilascio del nulla osta e le limitazioni al diritto di difesa nel rito direttissimo.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri. Le sentenze n. 222 e n. 223 del 2004 della Corte hanno già inciso in modo rilevante sul quadro normativo de qua: il giudice rimettente deve valutare se le sue questioni siano state già risolte o se rimangano ancora spazi per ulteriori dubbi di legittimità.

Il principio

Lo ius superveniens — sia nella forma di nuove leggi che di nuove sentenze della Corte costituzionale — può modificare il presupposto di rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione già rimessa. In tal caso gli atti vanno restituiti al rimettente per una nuova valutazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 558, comma 7, c.p.p. in materia di rito direttissimo?

L’art. 558 c.p.p. disciplina il giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza. Il comma 7 prevedeva una regola procedurale specifica per i casi in cui il giudice sia chiamato a decidere contestualmente sulla convalida dell’arresto e sul merito. Il Tribunale di Velletri dubitava della sua applicazione ai procedimenti a carico di stranieri in attesa di espulsione.

Cos’è l’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998?

L’art. 17 prevedeva alcune categorie di stranieri non espellibili (minori, chi ha un figlio minore, chi ha gravi condizioni di salute, ecc.). La questione di Velletri riguardava i meccanismi con cui tali protezioni si coordinano con il procedimento penale in corso.

Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 hanno definitivamente risolto il problema?

Quelle sentenze hanno dichiarato l’illegittimità di alcune specifiche disposizioni. Se le norme contestate dal Tribunale di Velletri fossero tra quelle annullate, la questione sarebbe assorbita; in caso contrario, il giudice rimettente dovrebbe valutare se residuino ancora dubbi su norme non toccate da quelle pronunce.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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