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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di Pisa e Tribunale di Milano) in materia di trattenimento e arresto obbligatorio dello straniero: le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte hanno già inciso sul quadro normativo rilevante, e i giudici devono rivalutare la rilevanza delle proprie questioni.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pisa e il Tribunale di Milano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su più norme del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione, trattenimento e giudizio direttissimo. Le questioni riguardavano il regime dell’arresto obbligatorio, il rito direttissimo e il nulla osta all’espulsione dello straniero imputato in un procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
I tribunali rimettenti hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 27, 104 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 13, 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e 17 del d.lgs. n. 286/1998, contestando il regime di arresto obbligatorio, rito direttissimo e nulla osta automatico all’espulsione previsto per gli stranieri inottemperanti all’ordine di lasciare il territorio.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a entrambi i giudici rimettenti. Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte hanno dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni rilevanti. I rimettenti devono verificare se le proprie questioni siano rimaste in vita o siano state assorbite dalle pronunce già intervenute.
Il principio
Quando più questioni riguardano lo stesso corpo normativo e nel frattempo la Corte ha già deciso su alcune di esse, la soluzione più appropriata è restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino le proprie questioni alla luce del mutato scenario normativo e giurisprudenziale, evitando pronunce ridondanti o contraddittorie.
Domande e risposte
Cos’è il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?
Punisce lo straniero che, pur destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio entro un termine fissato, rimane nel territorio dello Stato senza giustificato motivo. Nella versione dell’epoca era previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il rito direttissimo, profili poi dichiarati incostituzionali.
Perché sono stati coinvolti tribunali di due città diverse?
Perché si trattava di questioni sollevate in procedimenti distinti, ma riguardanti le stesse norme. La Corte costituzionale riunisce i giudizi relativi a questioni identiche o strettamente connesse per pronunciarsi in modo unitario ed evitare decisioni contrastanti.
Quale fu il contenuto delle sentenze n. 222 e 223 del 2004?
La sentenza n. 222/2004 dichiarò l’illegittimità di disposizioni sull’espulsione e sul nulla osta. La n. 223/2004 dichiarò l’illegittimità dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo previsti per il reato di inottemperanza all’ordine del questore, rimuovendo i principali profili di incostituzionalità contestati dai giudici rimettenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e convalida giurisdizionale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza
- Art. 104 della Costituzione — indipendenza della magistratura
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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