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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Trani (sez. dist. Ruvo di Puglia): le questioni sugli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione e inottemperanza all’ordine del questore devono essere rivalutate dopo le sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte, che hanno radicalmente modificato il quadro normativo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in due distinti procedimenti penali, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del Testo Unico Immigrazione che disciplinano l’espulsione amministrativa e il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando il regime sanzionatorio e procedurale per lo straniero inottemperante all’ordine di lasciare il territorio.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i due giudizi e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia. Le sentenze n. 222 e 223 del 2004 hanno radicalmente modificato il quadro normativo di riferimento: il giudice rimettente deve valutare se le proprie questioni mantengano rilevanza e non manifesta infondatezza.
Il principio
Anche questioni sollevate in procedimenti avviati in anni diversi (una nel 2002 e una nel 2004) possono essere riunite se riguardano le stesse norme. La restituzione degli atti consente al giudice di tenere conto di tutto lo ius superveniens e di riformulare eventualmente le questioni in modo conforme al mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra art. 13 e art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in materia di espulsione?
L’art. 13 disciplina l’espulsione amministrativa come misura di allontanamento dal territorio disposta dal prefetto o dal ministro. L’art. 14 disciplina invece il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e il procedimento conseguente, incluso l’ordine del questore di lasciare il territorio entro un termine fissato.
Perché erano stati sollevati dubbi sull’art. 25 della Costituzione?
L’art. 25 Cost. sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge e il principio di legalità in materia penale. Il rimettente riteneva che il meccanismo dell’arresto obbligatorio e del rito direttissimo non rispettasse tali garanzie, poiché comprimeva eccessivamente i tempi del processo impedendo un pieno contraddittorio.
La restituzione degli atti ha implicazioni anche per le parti del processo?
Sì: mentre la Corte decide sulla restituzione, il procedimento penale principale rimane sospeso in attesa della nuova ordinanza del giudice rimettente. Una volta restituiti gli atti, il giudice può decidere di rimettere nuovamente la questione (riformulata) oppure di riprende il processo ritenendo la questione non più rilevante.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale e legalità della pena
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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