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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione del Tribunale di Piacenza sugli artt. 13, 14 e 17 del d.lgs. n. 286/1998: il giudice rimettente ha omesso di motivare adeguatamente la rilevanza della questione, non spiegando perché le norme impugnate si applicassero al caso concreto né quale fosse l’esito del giudizio in dipendenza della loro eventuale incostituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Piacenza stava giudicando con rito direttissimo uno straniero tratto in arresto per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998). Il giudice ha poi convalidato l’arresto, rinviato l’udienza e nel frattempo sollevato questione di legittimità costituzionale su più norme del Testo Unico Immigrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Piacenza ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione sugli artt. 13, commi 3 e 13, 14, comma 5-ter, e 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. n. 189/2002, contestando vari profili del regime di espulsione e di trattamento penale dello straniero.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. L’ordinanza di rimessione non spiega in modo sufficientemente dettagliato perché le disposizioni impugnate si applichino al caso concreto e quale incidenza abbiano sull’esito del giudizio. La genericità della motivazione non consente alla Corte di vagliare la questione nel merito.
Il principio
Il giudice rimettente deve dimostrare con chiarezza che la norma impugnata è applicabile al caso, che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità, e che la norma è l’unica causa del vizio denunciato. L’omissione anche solo di uno di questi elementi rende la questione inammissibile per difetto di motivazione.
Domande e risposte
Cosa è l’«art. 13, comma 13» del d.lgs. n. 286/1998?
Il comma 13 dell’art. 13 — nell’edizione del Testo Unico allora vigente — disciplinava il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per lo straniero espulso, stabilendo un termine minimo e le condizioni per la revoca del divieto. Il Tribunale di Piacenza lo contestava insieme ad altre disposizioni dello stesso articolo.
Perché il richiamo a sei parametri costituzionali (artt. 3, 10, 13, 24, 27, 111) non era sufficiente?
Il numero dei parametri costituzionali evocati non garantisce la qualità della motivazione: occorre spiegare in modo specifico in che modo ciascuna norma impugnata contrasti con ciascun parametro e come tale contrasto si rifletta sull’esito del giudizio a quo. Una contestazione generica e cumulativa non soddisfa il requisito di ammissibilità.
Il Tribunale di Piacenza poteva riformulare la questione dopo l’inammissibilità?
Sì: la dichiarazione di manifesta inammissibilità non impedisce al giudice di rimettere nuovamente la questione, purché formuli questa volta un’ordinanza adeguatamente motivata che specifichi la rilevanza concreta e la non manifesta infondatezza. Tuttavia doveva tenere conto anche delle sentenze n. 222 e 223/2004 sopravvenute.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza
- Art. 104 della Costituzione — indipendenza della magistratura
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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