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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Bari: le questioni sugli artt. 13, commi 3 e 3-bis, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 — riguardanti il nulla osta obbligatorio all’espulsione e il regime penale dell’inottemperanza — devono essere rivalutate alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004 della Corte.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bari, nel procedimento penale a carico di uno straniero, era stato chiamato a decidere sul rilascio del nulla osta all’espulsione e a giudicare per il reato di inottemperanza all’ordine del questore. Il giudice dubitava che il meccanismo automatico del nulla osta comprimesse il diritto di difesa dell’imputato e che il regime penale dell’inottemperanza fosse compatibile con il principio di legalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bari ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione su: a) l’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non consente al giudice di negare il nulla osta all’espulsione anche per esigenze difensive; b) l’art. 14, comma 5-ter, nella parte relativa al regime penale dell’inottemperanza all’ordine del questore.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari. Le sentenze n. 222/2004 e n. 223/2004 della Corte hanno già modificato la disciplina del nulla osta all’espulsione e del regime penale dell’inottemperanza. Il giudice di Bari deve valutare se tali pronunce abbiano risolto i dubbi sollevati o se residuino questioni da rimettere nuovamente.

Il principio

La restituzione degli atti consente un riesame aggiornato delle questioni di costituzionalità alla luce di sopravvenienze rilevanti. È un istituto che evita alla Corte di pronunciarsi su questioni che potrebbero essere già superate, e consente al rimettente di adeguare la propria valutazione all’evoluzione del diritto.

Domande e risposte

Il giudice ha potere discrezionale nel rilascio del nulla osta all’espulsione?

La questione è esattamente quella al centro di questo giudizio: la norma originaria lasciava poco spazio alla discrezionalità del giudice, che erano tenuti a rilasciare il nulla osta salvo poche eccezioni. La sentenza n. 222/2004 della Corte ha poi ampliato i margini di valutazione del giudice in ordine alle esigenze difensive dell’imputato.

Il principio di legalità (art. 25 Cost.) come può essere violato dalla norma sull’inottemperanza?

Il rimettente riteneva che la fattispecie criminosa dell’inottemperanza all’ordine del questore fosse formulata in modo non sufficientemente determinato e che il meccanismo sanzionatorio (arresto obbligatorio + direttissimo) fosse sproporzionato e privo di adeguata base legale. La sentenza n. 223/2004 ha poi annullato le disposizioni sull’arresto obbligatorio e il rito direttissimo.

Che differenza c’è tra «non poter negare il nulla osta» e «dover rilasciare il nulla osta»?

Sostanzialmente nessuna: entrambe le formulazioni descrivono un meccanismo automatico che toglie discrezionalità al giudice. La rilevanza costituzionale sta nel fatto che, se il giudice non può valutare le esigenze difensive dell’imputato, l’espulsione può vanificare il processo prima che questo abbia termine, ledendo il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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