Autore: Andrea Marton

  • Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Articolo 414 Codice Civile: Persone che possono essere interdette

    Art. 414 c.c. Persone che possono essere interdette

    In vigore

    Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

  • Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitate

    Art. 415 c.c. Persone che possono essere inabilitate

    In vigore

    Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

  • Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

    Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

    Art. 416 c.c. Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età

    In vigore

    di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.

  • Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    Art. 417 c.c. Istanza d’interdizione o di inabilitazione

    In vigore

    L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale (2) o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

  • Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria

    Art. 418 c.c. Poteri dell’autorità giudiziaria

    In vigore

    Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405. (1)

  • Articolo 419 Codice Civile: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Articolo 419 Codice Civile: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

    In vigore

    Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

  • Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 421 Codice Civile: Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 421 c.c. Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    dell'inabilitazione L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.

  • Articolo 422 Codice Civile: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Articolo 422 Codice Civile: Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 422 c.c. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

    In vigore

    provvisorio Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

  • Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 423 c.c. Pubblicità

    In vigore

    Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

  • Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    Art. 424 Codice Civile: Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    Art. 424 c.c. Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

    In vigore

    dell'inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408. (1)