Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 134/2004 – Legge regionale sicurezza e composizione organi statali

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), della legge Marche n. 11/2002: la Regione non può attribuire ex lege nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari (procuratori) e ai Prefetti, imponendone la partecipazione obbligatoria al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per la sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva istituito un Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, prevedendo nel suo Comitato di indirizzo la partecipazione obbligatoria dei Prefetti della Regione e di alcuni Procuratori della Repubblica e del Procuratore generale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per invasione della competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119 della Costituzione. La Corte ha ritenuto ammissibile solo la questione relativa all’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), concernente la composizione del Comitato di indirizzo.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La norma regionale non si limita a consentire la partecipazione facoltativa di organi statali, ma attribuisce loro nuovi compiti ex lege, configurandoli come componenti obbligatori di un organo regionale. Ciò invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento degli uffici statali e giudiziari (art. 117, comma 2, lett. g), Cost. e art. 108, comma 1, Cost.).

    Il principio

    Le Regioni non possono, mediante legge, imporre ai titolari di uffici giudiziari o agli organi dello Stato di far parte di organi regionali: le forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali e regionali devono trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati, non in atti legislativi unilaterali regionali.

    Domande e risposte

    Una Regione può invitare organi statali a collaborare con le proprie strutture?

    Sì, ma solo in forma volontaria e sulla base di accordi o di previsioni di legge statale. Non può imporre ex lege obblighi di partecipazione ai titolari di uffici statali o giudiziari.

    Che cosa tutela l’art. 117, comma 2, lett. g), Cost.?

    Riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ne consegue che solo lo Stato può attribuire nuovi compiti ai propri organi.

    La Regione Marche poteva comunque istituire un osservatorio sulla sicurezza?

    Sì, la Corte non ha censurato l’istituzione dell’Osservatorio in sé, ma solo la composizione che imponeva obbligatoriamente la presenza di organi statali e giudiziari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2004 – Cambiale non bollata e titolo esecutivo

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza (profilo art. 24 Cost.) e la manifesta inammissibilità (profilo art. 3 Cost.) della questione: la condizione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’acquisizione della qualità di titolo esecutivo da parte della cambiale non lede il diritto di difesa, perché il creditore conserva altri strumenti processuali.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare, l’opponente aveva eccepito che le cambiali poste a fondamento dell’esecuzione non erano state regolarmente bollate sin dall’origine. Il Tribunale di Avellino dubitava che la condizione del bollo per la qualità di titolo esecutivo violasse la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sugli artt. 104 del r.d. n. 1669/1933 e 20 del d.P.R. n. 642/1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento dell’imposta di bollo sin dall’origine.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza per il profilo art. 24 Cost.: la norma condiziona solo l’eccezionale qualità di titolo esecutivo stragiudiziale, ma il creditore può comunque agire in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, esercitando i suoi diritti cambiari. Manifesta inammissibilità per il profilo art. 3 Cost.: il rimettente non ha considerato che l’obbligo di pagare il bollo grava in primis sul debitore (art. 22 d.P.R. n. 642/1972) e la motivazione sulla disparità di trattamento è incongrua.

    Il principio

    Non viola l’art. 24 Cost. subordinare la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento del bollo: ciò non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale, perché il creditore conserva altri rimedi processuali.

    Domande e risposte

    La cambiale non bollata non vale come titolo esecutivo?

    Esatto: non può fondare direttamente un’esecuzione forzata. Tuttavia il creditore può comunque esercitare i diritti cambiari, ad esempio chiedendo un decreto ingiuntivo o agendo in via ordinaria.

    Chi è obbligato ad apporre il bollo sulla cambiale?

    Principaliter il debitore (traente o emittente), ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 642/1972. Solo in via solidale l’obbligo può ricadere anche sul creditore.

    Quali altri strumenti ha il creditore cambiario in mancanza di bollo?

    Può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo), in via di cognizione ordinaria, o ricorrere a procedure esecutive fondate su altri titoli, esercitando in ogni caso i diritti cambiari inerenti al titolo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2004 – Perfezionamento notificazione per il notificante

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 138 c.p.c.: per effetto della sentenza n. 477/2002 e della sentenza n. 28/2004, è già presente nell’ordinamento il principio per cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la citazione era stata consegnata all’ufficiale giudiziario entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma il destinatario l’aveva ricevuta dopo la scadenza. Il Tribunale di Civitavecchia chiedeva se ciò determinasse l’inammissibilità dell’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione sull’art. 138 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza: per effetto della sentenza n. 477/2002 (che aveva dichiarato incostituzionale la norma sulla notifica a mezzo posta nella parte analoga) e della sentenza n. 28/2004, è già vigente il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario. Le norme processuali vanno ora interpretate in questo senso, senza bisogno di ulteriori interventi della Corte.

    Il principio

    La notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’operatore postale): gli effetti processuali per il notificante non possono dipendere dal comportamento dell’ufficiale giudiziario o dal momento in cui il destinatario riceve l’atto.

    Domande e risposte

    Quando si perfeziona una notifica per chi notifica?

    Al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o al servizio postale). Eventuali ritardi nella consegna al destinatario non ricadono sul notificante.

    E per chi riceve la notifica?

    Gli effetti si producono per il destinatario al momento in cui l’atto è a lui consegnato (o entra nella sua sfera di conoscibilità). Il momento del perfezionamento è quindi sdoppiato: diverso per il notificante e per il destinatario.

    Come si è formato questo principio?

    Con la sentenza n. 477/2002 (notifica a mezzo posta), poi esteso a tutte le notificazioni processuali con la sentenza n. 28/2004 e confermato in numerose pronunce successive.

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  • Corte cost. n. 131/2004 – Legge regionale siciliana promulgata senza parti impugnate

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana è stata promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, rendendo impossibile la loro entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerose disposizioni del disegno di legge regionale approvato il 13 novembre 2003 (norme finanziarie urgenti e di razionalizzazione amministrativa), lamentando violazioni di vari parametri costituzionali. Successivamente la legge è stata promulgata, ma senza le parti censurate.

    La questione

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato gli artt. 10, 11, 12, 16, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 54, 59, 60, 61, 62 e 76, comma 7, del disegno di legge regionale siciliano n. 699/2003, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 119 della Costituzione e a disposizioni dello Statuto regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è stata promulgata omettendo tutte le disposizioni impugnate, così precludendo loro qualsiasi possibilità di acquistare efficacia.

    Il principio

    Quando la legge regionale viene promulgata con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, la materia del contendere cessa: non vi è più norma da scrutinare e la Corte dichiara la cessazione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È il meccanismo (art. 28 dello Statuto siciliano) con cui il Commissario dello Stato può impugnare le leggi approvate dall’Assemblea regionale prima della promulgazione, sospendendone l’entrata in vigore in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

    Cosa vuol dire «cessata materia del contendere»?

    Significa che, per fatti sopravvenuti (nella specie: omissione delle norme impugnate dalla promulgazione), la questione non ha più oggetto e il giudizio viene dichiarato estinto.

    Le disposizioni omesse dalla promulgazione possono essere ripresentate?

    Sì, l’Assemblea regionale può riformulare e approvare di nuovo quelle disposizioni, ma dovranno comunque rispettare i parametri costituzionali.

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  • Corte cost. n. 130/2004 – Foro delle sanzioni amministrative e diritto di difesa

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza sulla competenza territoriale (foro della commessa violazione) per le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 22 della legge n. 689/1981, e la manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. e per la questione sull’art. 23 (mancata comparizione: irrilevante perché l’opponente era comparso).

    Di cosa si tratta

    Un residente a Porto Santo Stefano aveva ricevuto una sanzione per sosta irregolare a Napoli e aveva proposto opposizione ad Orbetello (suo luogo di residenza), eccependo l’incostituzionalità della norma che obbligava a ricorrere al giudice del luogo della commessa violazione (Napoli). Il Giudice di pace di Orbetello aveva sollevato questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Orbetello ha sollevato questione sugli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione: il foro della commessa violazione renderebbe oneroso l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore residente in altra città.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (a) manifesta infondatezza per la questione sull’art. 22 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (già decisa con ordinanze precedenti); (b) manifesta inammissibilità per il profilo art. 25 Cost. (immotivato); (c) manifesta inammissibilità per la questione sull’art. 23 (irrilevante perché l’opponente era comparso). Si aggiunge che la sentenza n. 98/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 22 nella parte in cui non consentiva l’uso del servizio postale per l’opposizione.

    Il principio

    Il criterio del foro della commessa violazione per le opposizioni a sanzioni amministrative non è di per sé incostituzionale; la questione sulla mancata comparizione è irrilevante se l’opponente è effettivamente comparso.

    Domande e risposte

    Dove si propone l’opposizione a una sanzione amministrativa?

    Davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 (ora in parte modificati).

    Cosa è cambiato con la sentenza n. 98/2004?

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 22 che non consentiva l’utilizzo del servizio postale per depositare l’opposizione, eliminando la necessità di recarsi fisicamente al tribunale per depositare il ricorso.

    Cosa accade se l’opponente non compare alla prima udienza?

    In base all’art. 23 della legge n. 689/1981, il giudice convalida il provvedimento sanzionatorio e pone le spese successive all’opposizione a carico dell’opponente assente, salvo giustificato motivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2004 – Disapplicazione legge regionale caccia e conflitto di attribuzioni

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni della Regione Lombardia: il GIP del Tribunale di Cremona non poteva disapplicare la legge regionale n. 18/2002 sulla caccia in deroga. Il giudice avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte costituzionale, non disapplicare direttamente la legge regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva autorizzato con propria legge (n. 18/2002) il prelievo venatorio in deroga di alcune specie di uccelli, ai sensi dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Il GIP di Cremona aveva rifiutato di convalidare il sequestro preventivo disposto dal PM, ritenendo incompetente la Regione e disapplicando la legge regionale. La Regione ha proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione

    La Regione Lombardia lamentava la violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto, della Costituzione: il GIP aveva disapplicato la legge regionale — atto riservato alla sola Corte costituzionale — adducendo l’incompetenza della Regione in materia di deroghe alla caccia.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è accolto. Il GIP non poteva disapplicare la legge regionale per vizio di incompetenza: in quel caso avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale. L’ordinanza del GIP è annullata per la parte in cui nega alla legge regionale il «valore suo proprio», cioè la non disapplicabilità da parte del giudice comune.

    Il principio

    Il giudice comune non può disapplicare una legge regionale ritenendola incompetente: deve rimettere la questione alla Corte costituzionale. Solo la Corte può annullare atti legislativi regionali per vizi di incompetenza; la disapplicazione è ammessa solo in caso di contrasto con norme comunitarie direttamente efficaci, e à a condizione che tale efficacia diretta sia adeguatamente dimostrata.

    Domande e risposte

    Il giudice può non applicare una legge regionale incostituzionale?

    No, salvo il caso di contrasto con norme comunitarie direttamente efficaci. In caso di sospetto di incostituzionalità per vizi di incompetenza, il giudice deve rimettere la questione alla Corte costituzionale.

    Quale Regione era competente ad autorizzare le deroghe alla caccia?

    Dopo la legge n. 221/2002, le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe di cui alla direttiva 79/409/CEE. La questione sostanziale è rimasta aperta, poiché la Corte ha deciso solo il profilo processuale del conflitto di attribuzioni.

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È il ricorso con cui una Regione (o lo Stato) lamenta che un atto statale (o regionale) abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte lo decide con sentenza che può annullare l’atto lesivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2004 – Domanda riconvenzionale e condizione di procedibilità RCA

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la condizione di procedibilità dell’art. 22 della legge n. 990/1969 (richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all’assicuratore 60 giorni prima dell’azione) si applica anche alla domanda riconvenzionale; non vi è violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio civile per incidente stradale, la parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa, senza aver in precedenza inviato la raccomandata prevista dall’art. 22 della legge n. 990/1969 come condizione di procedibilità. Il Giudice di pace di Osimo sollevava questione di incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione sull’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale sia equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della procedibilità dell’azione risarcitoria.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza, in linea con l’ordinanza n. 251/2003 che aveva già deciso analoga questione dello stesso rimettente. La condizione di procedibilità ex art. 22 trova applicazione anche per la domanda riconvenzionale, e non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La condizione di procedibilità della previa richiesta scritta all’assicuratore, nella responsabilità civile da circolazione stradale, si applica anche alla domanda riconvenzionale e non lede il diritto di difesa né il giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è la condizione di procedibilità nella RC auto?

    È l’obbligo di inviare all’assicuratore, almeno 60 giorni prima di agire in giudizio, una raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento. Senza questo passaggio l’azione non può essere proposta.

    Si applica anche alla domanda riconvenzionale?

    Sì, secondo questa pronuncia. La condizione di procedibilità vale a prescindere dalla forma processuale con cui viene introdotta la pretesa risarcitoria.

    Cosa è cambiato rispetto al 2004 in materia di RC auto?

    La legge n. 990/1969 è stata sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che ha introdotto la procedura di risarcimento diretto e ridisegnato le condizioni di procedibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2004 – Termine perentorio per la chiamata del terzo in causa

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c. per difetto di rilevanza: il convenuto era già decaduto dal potere di chiamare il terzo in causa, quindi la questione non aveva incidenza sul giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento civile davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il convenuto aveva chiesto ed ottenuto il rinvio dell’udienza per chiamare terzi in causa, ma non aveva provveduto alla notifica nei tempi utili. Il giudice dubitava della costituzionalità dell’assenza di un termine perentorio per tale adempimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Come già chiarito con l’ordinanza n. 117/2003 su analoga questione, l’art. 269, comma 2, c.p.c. impone il rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c.; poiché il convenuto aveva chiesto il rinvio dopo la scadenza di tale termine, era già decaduto dal potere di chiamare il terzo.

    Il principio

    Se il convenuto è già decaduto dal potere processuale di cui è censurata la disciplina, la questione di costituzionalità è irrilevante nel giudizio a quo e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Il convenuto può reiterate la richiesta di rinvio per chiamare terzi in causa?

    No, non dopo la scadenza del termine (ordinatorio) per la notifica della citazione al terzo, che è prorogabile solo prima della sua scadenza (art. 154 c.p.c.).

    Qual è il termine per notificare la citazione al terzo chiamato dal convenuto?

    Deve essere rispettato il termine a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. (61 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice).

    Cosa si intende per «difetto di rilevanza» di una questione di costituzionalità?

    Significa che la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio in corso, oppure che la sua eventuale incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 126/2004 – Ordine al terzo nel giudizio di divorzio

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 4 della legge n. 898/1970 (divorzio), per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non ha chiarito se il coniuge obbligato fosse inadempiente, presupposto necessario per applicare l’ordine al terzo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di divorzio, il coniuge affidatario chiedeva che il giudice ordinasse direttamente al datore di lavoro dell’altro coniuge di versargli l’importo del mantenimento. Il Tribunale di Avezzano dubitava che l’art. 4 della legge sul divorzio consentisse tale ordine al terzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione sull’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del giudice istruttore del divorzio di impartire ordini di pagamento a terzi (datori di lavoro), a differenza di quanto consentito nell’art. 156, comma 6, c.c. per la separazione.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale nulla dice sull’inadempimento del coniuge obbligato, che è il presupposto indispensabile perché si ponga il problema dell’ordine al terzo e la questione sia rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere puntualmente motivata: se il giudice non verifica e non motiva la sussistenza dei presupposti di fatto che rendono applicabile la norma censurata, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’ordine al terzo nel diritto di famiglia?

    È il provvedimento con cui il giudice ingiunge al datore di lavoro (o ad altro terzo) di versare direttamente al coniuge avente diritto le somme dovute a titolo di mantenimento dall’altro coniuge inadempiente.

    L’ordine al terzo è possibile nel giudizio di divorzio?

    La Corte non lo ha chiarito nel merito, essendo la questione dichiarata inammissibile. La norma di riferimento per la separazione è l’art. 156, comma 6, c.c.

    Cosa deve motivare il giudice che solleva una questione di costituzionalità?

    Deve motivare sia la rilevanza (la norma è applicabile nel giudizio in corso) sia la non manifesta infondatezza (il dubbio di incostituzionalità non è palesemente privo di fondamento).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 125/2004 – Scadenza latte pastorizzato e normativa sopravvenuta

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna: è sopravvenuta una nuova normativa nazionale e una sentenza della Corte di giustizia CE che modificano il quadro normativo rilevante per la questione sulla data di scadenza del latte pastorizzato ad alta temperatura.

    Di cosa si tratta

    Granarolo S.p.A. era stata sanzionata dal Comune di Bologna per aver venduto latte pastorizzato con data di scadenza superiore ai quattro giorni previsti dalla legge n. 169/1989. Il Tribunale di Bologna dubitava della costituzionalità del limite legale di scadenza, ritenuto irragionevole per il latte trattato con tecnologie più avanzate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione sull’art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di durata possa superare i quattro giorni per il latte pastorizzato ad alta temperatura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, dopo l’ordinanza di rimessione, erano intervenuti il d.lgs. 181/2003 (che ha rinviato a un decreto interministeriale la determinazione della scadenza del latte) e una sentenza della Corte di giustizia CE del 13 novembre 2003 (causa C-294/01) che aveva dichiarato la normativa italiana incompatibile con la direttiva 92/46/CEE.

    Il principio

    Quando, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, sopravviene una normativa rilevante o una pronuncia della Corte di giustizia CE che incide sul quadro normativo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Quando la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente?

    Quando, dopo la proposizione della questione, interviene una normativa sopravvenuta (o una pronuncia della Corte di giustizia CE) che potrebbe incidere sulla rilevanza o sul merito della questione stessa.

    Qual era il nodo della questione sul latte pastorizzato?

    Se il limite di quattro giorni di scadenza (previsto per il latte pastorizzato tradizionale) potesse applicarsi anche al latte pastorizzato ad alta temperatura, che ha una carica microbica inferiore e una maggiore durabilità.

    Come si è risolta la questione dopo la restituzione degli atti?

    Il quadro normativo era già mutato con il d.m. 24 luglio 2003, che aveva fissato la scadenza al sesto giorno successivo al trattamento termico per il latte fresco pastorizzato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2004 – Sorveglianza speciale e detenuto in espiazione di pena

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 3 della legge n. 1423/1956: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale può essere applicata anche a chi è già in carcere in espiazione di pena, senza violare l’art. 27, comma 3, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catanzaro doveva applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a un soggetto già detenuto per un reato che era anche il fondamento del giudizio di pericolosità. Il giudice dubitava che ciò contrastasse con la finalità rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione sull’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente di applicare la sorveglianza speciale a persona già detenuta in espiazione di pena superiore alla durata massima della misura stessa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’applicazione della misura di prevenzione (diversa dalla pena) non nega aprioristicamente l’effetto rieducativo della pena, perché il soggetto può sempre chiedere la revoca della misura per sopravvenuta cessazione della pericolosità. Pena e misura di prevenzione assolvono a funzioni distinte e possono coesistere (sistema del «doppio binario»).

    Il principio

    La coesistenza di pena e misura di prevenzione non viola l’art. 27, comma 3, Cost.: le due misure rispondono a finalità distinte, l’esecuzione della misura è differita alla fine della pena e il soggetto può chiederne la revoca se la rieducazione è avvenuta.

    Domande e risposte

    La sorveglianza speciale può essere applicata a chi è in carcere?

    Sì, può essere applicata (momento deliberativo), ma la sua esecuzione viene differita alla cessazione dello stato di detenzione.

    Cosa distingue la misura di prevenzione dalla pena?

    La pena sanziona il reato come illecito; la misura di prevenzione contrasta la pericolosità sociale del soggetto. Sono istituti con fini diversi e possono cumularsi.

    Come può il detenuto liberarsi dalla sorveglianza speciale già applicata?

    Può chiedere la revoca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, dimostrando la cessazione della pericolosità sociale grazie all’effetto risocializzante della pena espiata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2004 – Incompatibilità GIP dopo rigetto patteggiamento

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il GIP che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) nel corso dell’udienza preliminare non è incompatibile a svolgere le funzioni di giudice dell’udienza preliminare nella stessa fase.

    Di cosa si tratta

    Un GIP del Tribunale di Catania, dopo aver respinto nella stessa udienza preliminare la richiesta di applicazione della pena, era chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi imputati. Si chiedeva se questa situazione lo rendesse incompatibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Catania ha sollevato questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato, nella medesima udienza, la richiesta di patteggiamento.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’incompatibilità richiede che le valutazioni di merito siano state compiute in fasi diverse del procedimento, non nel corso della medesima fase. Il richiamo del rimettente alla sentenza n. 439/1993 è irrilevante, come già chiarito nell’ordinanza n. 232/1999.

    Il principio

    L’incompatibilità del giudice presuppone valutazioni di merito compiute in fasi diverse del procedimento: valutazioni effettuate nella stessa fase non generano incompatibilità, e non ne genera neppure il rigetto del patteggiamento nella medesima udienza preliminare.

    Domande e risposte

    Quando scatta l’incompatibilità del giudice penale?

    Quando il giudice ha già compiuto valutazioni di merito sulla vicenda in una fase diversa del procedimento. Se le valutazioni avvengono nella stessa fase, l’incompatibilità non opera.

    Il rigetto del patteggiamento rende il GIP parziale per l’udienza preliminare?

    No, secondo questa pronuncia. Entrambi gli atti avvengono nella stessa fase (udienza preliminare), per cui non si configura incompatibilità.

    Qual è la differenza tra astensione e incompatibilità?

    L’astensione opera caso per caso in concreto; l’incompatibilità opera in astratto e in via preventiva. Sono istituti distinti, anche se entrambi tutelano l’imparzialità del giudice.

    Norme collegate

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