Autore: Andrea Marton

  • Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

    Art. 425 Codice Civile: Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

    Art. 425 c.c. Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

    In vigore

    dell'inabilitato L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare (1). L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

  • Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 Codice Civile: Durata dell’ufficio

    Art. 426 c.c. Durata dell’ufficio

    In vigore

    Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, (1) degli ascendenti o dei discendenti.

  • Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

    Art. 427 Codice Civile: Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

    Art. 427 c.c. Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato

    In vigore

    Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. (1) Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

  • Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    Art. 428 Codice Civile: Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    Art. 428 c.c. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

    In vigore

    d'intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

  • Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 Codice Civile: Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    Art. 429 c.c. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

    In vigore

    Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)

  • Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 430 c.c. Pubblicità

    In vigore

    Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.

  • Articolo 431 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Articolo 431 Codice Civile: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    Art. 431 c.c. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

    In vigore

    revoca La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 Codice Civile: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    Art. 432 c.c. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

    In vigore

    dell'interdizione L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente. Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. TITOLO XIII – Degli alimenti

  • Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Articolo 433 Codice Civile: Persone obbligate

    Art. 433 c.c. Persone obbligate

    In vigore

    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (1); 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (2); 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

  • Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 Codice Civile: Cessazione dell’obbligo tra affini

    Art. 434 c.c. Cessazione dell’obbligo tra affini

    In vigore

    L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.