Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 170/2004 – Immobili storici locati e reddito catastale

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991, che determina il reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico applicando la minore tariffa d’estimo anche se l’immobile è locato. La questione è analoga a quella già decisa con sentenza n. 346/2003.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11, comma 2, della legge n. 413/1991 stabilisce che il reddito degli immobili di interesse storico-artistico, ai fini delle imposte sul reddito, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria. La regola si applica sia agli immobili locati sia a quelli non locati. La Commissione tributaria regionale di Venezia aveva sollevato questione di legittimità sostenendo la disparità di trattamento tra proprietari di immobili vincolati locati e non locati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La remittente (Commissione tributaria regionale di Venezia) aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., sostenendo che l’applicazione dello stesso criterio catastale ridotto sia agli immobili locati che a quelli non locati creasse un’irragionevole disparità di trattamento, consentendo ai proprietari-locatori di godere di un’agevolazione fiscale non giustificata dalla diversa redditività.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria sentenza n. 346/2003, con cui aveva già esaminato e respinto analoga questione: il regime catastale agevolato degli immobili storici risponde alla particolare natura dei vincoli che gravano su tali beni (costi di manutenzione straordinaria, limiti di destinazione) e la scelta legislativa di applicare lo stesso criterio a tutti i tipi di immobili vincolati non è irragionevole.

    Il principio

    L’applicazione di un regime catastale agevolato agli immobili di interesse storico-artistico, indipendentemente dal fatto che siano locati o meno, non viola il principio di uguaglianza: i vincoli che gravano su tali beni giustificano un trattamento fiscale differenziato rispetto agli immobili ordinari, anche quando vengono dati in locazione.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il regime fiscale agevolato degli immobili storici?

    Ai fini delle imposte sul reddito, il reddito imponibile è determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, anziché i canoni di locazione effettivamente percepiti.

    Perché la Corte ha confermato la conformità costituzionale?

    Perché i vincoli di conservazione e di destinazione gravanti sugli immobili storici comportano oneri e limitazioni che giustificano il beneficio fiscale, anche quando l’immobile produce redditi da locazione.

    La questione poteva essere risollevata dopo la sentenza n. 346/2003?

    No, in assenza di argomenti nuovi: la Corte, quando ha già deciso una questione analoga, la dichiara manifestamente infondata se la rimessione ripropone le stesse censure senza nuovi profili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2004 – Giudizio preliminare di ammissibilità della paternità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 274 c.c. (giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale). La remittente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 274 del codice civile prevedeva, all’epoca dei fatti, un giudizio preliminare di delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale: prima di procedere nel merito, il giudice doveva verificare la non manifesta infondatezza e la non manifesta improponibilità della domanda. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di questa previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Cassazione aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma (in relazione all’art. 24), 30, primo comma, e 111 Cost., sostenendo che il giudizio preliminare di ammissibilità costituisse oggi un limite irragionevole e sproporzionato al diritto di azione del figlio naturale, in contrasto con i valori sostanziali in gioco e con i principi del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice remittente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza nel giudizio a quo: pur affermando l’erroneità del presupposto del giudice di merito (che aveva ritenuto definitiva la statuizione di inammissibilità), non aveva chiarito se la propria decisione dipendesse effettivamente dalla norma impugnata, rendendo irrilevante la questione.

    Il principio

    La rimessione di una questione di legittimità costituzionale esige che il giudice a quo dimostri con chiarezza la rilevanza della norma impugnata nel giudizio pendente: una motivazione insufficiente sulla rilevanza determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 274 c.c.?

    Prevedeva che, prima di procedere nel merito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice svolgesse un giudizio preliminare sull’ammissibilità della domanda, verificandone la non manifesta infondatezza.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché la Cassazione non aveva motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel procedimento concreto, rendendo impossibile valutare se l’eventuale caducazione dell’art. 274 c.c. avrebbe inciso sull’esito del giudizio.

    L’art. 274 c.c. è ancora in vigore?

    No: la norma è stata successivamente abrogata dalla legge n. 219/2012 sul riconoscimento dei figli naturali, che ha equiparato la condizione giuridica di tutti i figli.

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  • Corte cost. n. 168/2004 – Graduatorie docenti e accorpamento fasce

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dal TAR Emilia-Romagna sull’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255/2001, che aveva unificato la terza e la quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati. La norma, pur retroattiva, non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, commi 2 e 7, del d.l. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001, aveva unificato la terza e la quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati, consentendo ai docenti della quarta fascia di far valere punteggi maturati presso scuole non statali. Docenti già inseriti nella terza fascia ricorrevano lamentando di essere stati sopravanzati da colleghi che in precedenza occupavano posizioni deteriori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna (con più ordinanze del 2003) ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la norma, qualificandosi come interpretazione autentica ma intervenendo retroattivamente a modificare le posizioni acquisite in graduatoria, violasse i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni. Riconosce che la norma ha natura retroattiva, ma esclude che ciò determini una violazione dell’art. 3 Cost.: l’accorpamento delle fasce risponde a una ragionevole scelta legislativa di semplificazione del sistema di graduatorie. Analogamente, non sussiste violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la modifica è rimasta entro il margine di discrezionalità del legislatore nel regolare i criteri di formazione delle graduatorie scolastiche.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente intervenire retroattivamente sulle graduatorie del personale docente, modificando la composizione delle fasce, purché la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non comporti una discriminazione arbitraria tra categorie di insegnanti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 255/2001?

    Disponeva l’unificazione della terza e della quarta fascia delle graduatorie permanenti degli insegnanti abilitati, facendo confluire in un unico scaglione docenti che in precedenza avevano posizioni distinte.

    Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost.?

    Perché l’accorpamento delle fasce, pur retroattivo, risponde a un criterio di razionalizzazione del sistema e non stabilisce un trattamento irragionevolmente differenziato tra categorie di insegnanti in posizioni sostanzialmente comparabili.

    I docenti scalzati nelle posizioni di graduatoria hanno un rimedio?

    No, almeno sul piano costituzionale: la sentenza esclude che la norma sia incostituzionale. Eventuali rimedi sul piano della legge ordinaria dipendono dalla normativa vigente al momento del loro inserimento in graduatoria.

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  • Corte cost. n. 167/2004 – Impianti telecomunicazioni e legge regionale

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge dell’Emilia-Romagna sulla localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio-televisiva e la telefonia mobile. Il parametro evocato (d.lgs. n. 198/2002) era sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso e il d.lgs. stesso era stato nel frattempo annullato.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 30/2002 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sostenendo che la legge regionale contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di ordinamento della comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso invocava l’art. 117, terzo comma, Cost. (potestà concorrente in materia di ordinamento della comunicazione) e denunciava la violazione dei principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 198/2002 (infrastrutture di telecomunicazioni strategiche). Il giudice rimettente era il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. I parametri interposti su cui si fondava il ricorso (artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. n. 198/2002) erano sopravvenuti alla data di notifica del ricorso e, successivamente, il medesimo d.lgs. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte stessa (sentenza n. 303/2003), privando così il ricorso del suo presupposto normativo.

    Il principio

    Un ricorso in via principale che evochi come parametro interposto una normativa statale successivamente annullata dalla Corte costituzionale diventa inammissibile, venendo meno la base giuridica su cui si fondava il raffronto tra legge regionale e principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il d.lgs. n. 198/2002, invocato come normativa di principio violata dalla legge regionale, era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 303/2003, facendo venir meno il presupposto del ricorso.

    Qual è la differenza tra inammissibilità e infondatezza?

    L’inammissibilità impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla conformità costituzionale della norma impugnata, mentre la declaratoria di infondatezza presuppone un esame nel merito.

    La legge regionale ER n. 30/2002 resta in vigore?

    Sì: la declaratoria di inammissibilità non incide sulla vigenza della legge regionale, che rimane applicabile fino a eventuale diverso intervento del legislatore o della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2004 – Vivisezione animali e competenza regionale

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20/2002 che vietava la vivisezione e l’allevamento di cani e gatti a fini di ricerca. La Regione aveva ecceduto la propria competenza concorrente invadendo la disciplina statale (d.lgs. n. 116/1992) e comunitaria sulla sperimentazione animale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva approvato una legge che vietava nel proprio territorio l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione di cani e gatti a fini di ricerca, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione delle competenze statali e comunitarie in materia di sperimentazione sugli animali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso censurava la legge regionale n. 20/2002 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (materie di legislazione concorrente: ricerca scientifica e tutela della salute), nonché per contrasto con il d.lgs. n. 116/1992 che recepisce la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali usati a fini sperimentali. Veniva lamentata anche la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (ordinamento civile) quanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale (divieto di allevamento e cessione di animali a fini di ricerca) per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la Regione ha esercitato la propria potestà concorrente in modo da contrastare i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, dichiara in via conseguenziale l’illegittimità degli artt. 3 e 4 della medesima legge.

    Il principio

    La potestà legislativa regionale concorrente in materia di ricerca scientifica e tutela della salute non può spingersi fino a vietare in toto attività di sperimentazione animale ammesse dalla normativa statale e comunitaria. Una tale disciplina regionale, per il suo carattere di assoluto divieto, eccede il limite dei principi fondamentali posti dallo Stato e risulta incompatibile con il quadro normativo europeo.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge regionale dell’Emilia-Romagna?

    Vietava l’allevamento, l’utilizzazione e la cessione, a fini di ricerca, di cani e gatti, e la vivisezione di qualsiasi animale a scopi didattici, con sanzioni amministrative in caso di violazione.

    Perché la Corte l’ha dichiarata incostituzionale?

    Perché la Regione ha legiferato in una materia (ricerca scientifica e tutela della salute) di competenza legislativa concorrente, superando i limiti dei principi fondamentali statali e contrastando la direttiva comunitaria 86/609/CEE, recepita dal d.lgs. n. 116/1992.

    Qual è la conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità?

    La legge regionale cade integralmente nelle disposizioni censurate (artt. 2, 3 e 4): il divieto di sperimentazione animale nel territorio emiliano-romagnolo non produce più effetti giuridici.

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  • Corte cost. n. 105/2004 – Sospensione esecuzione e pignoramento presso terzi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 283, 373, 623 e 630 c.p.c. in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva e di pignoramento presso terzi. Il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari — sez. distaccata di Altamura —, nel corso di un’espropriazione presso terzi parzialmente sospesa dal giudice d’appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme sulla sospensione dell’esecuzione, ritenendo che la sovrapposizione di sospensioni (art. 283 e art. 623 c.p.c.) creasse incertezze lesive degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Artt. 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva motivato in modo sufficiente né la rilevanza della questione nel giudizio concreto né la non manifesta infondatezza, limitandosi a prospettare dubbi di coordinamento normativo senza indicare in quale specifico modo la disposizione ledesse i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione si limita a segnalare possibili problemi di coordinamento tra norme processuali senza indicare in modo chiaro in quale specifico aspetto ciascuna disposizione contrasti con i parametri costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 283 c.p.c.?

    L’art. 283 c.p.c. consente al giudice d’appello, su istanza di parte, di sospendere — in tutto o in parte — l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, quando sussistano gravi motivi.

    Cosa disciplina l’art. 623 c.p.c.?

    L’art. 623 c.p.c. disciplina la sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, ad esempio quando sia proposta opposizione all’esecuzione o quando il giudice d’appello abbia sospeso l’efficacia del titolo esecutivo.

    Cosa succede al pignoramento quando l’esecuzione è sospesa?

    Il pignoramento rimane valido ma il processo esecutivo è bloccato; il debitore non recupera la disponibilità dei beni pignorati fino alla revoca della sospensione o all’estinzione del processo esecutivo.

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  • Corte cost. n. 104/2004 – Edilizia residenziale pubblica e criteri catastali regionali

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale piemontese sull’edilizia residenziale pubblica (l.r. n. 46/1995), che esclude dall’accesso agli alloggi ERP chi possiede immobili con rendita catastale superiore a una soglia. La norma non viola gli artt. 117, 118, 3 e 97 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino, in due procedimenti distinti, aveva censurato l’art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte n. 46/1995, che esclude dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica chi è titolare di diritti reali su immobili con rendita catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa A/2 classe I del comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 2 comma 1 lett. c) della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, nella parte in cui fissa autonomamente i parametri catastali di esclusione dall’ERP, in difformità dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995. Parametri: artt. 117, 118, 3 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientra nella legislazione concorrente; la norma regionale piemontese è espressione della competenza regionale di dettaglio nel rispetto dei principi fondamentali statali, e la differenziazione rispetto alla delibera CIPE non integra un vizio costituzionale.

    Il principio

    In materia di edilizia residenziale pubblica (competenza concorrente), le Regioni possono determinare autonomamente i criteri di accesso agli alloggi, purché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato; la scelta di parametri catastali specifici rientra nella discrezionalità regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la rendita catastale rivalutata?

    È il reddito ordinario ricavabile dall’immobile secondo le tariffe catastali, moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione aggiornati periodicamente dal MEF; viene usata come proxy del valore e del reddito patrimoniale.

    Chi ha competenza sull’edilizia residenziale pubblica dopo il 2001?

    Dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001) la materia è nella competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.

    La delibera CIPE vincola le Regioni?

    No direttamente: la delibera CIPE del 1995 fissa criteri guida che le Regioni possono adattare nell’esercizio della propria competenza di dettaglio, senza essere vincolate puntualmente ai parametri da essa indicati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2004 – Acconto IVA e competenze Stato-Regione Siciliana

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    La Corte risolve il conflitto di attribuzioni a favore dello Stato: spetta allo Stato — e non alla Regione Siciliana — disciplinare con decreti dirigenziali le modalità di riversamento dell’acconto IVA di dicembre 1999 e 2000. La Sicilia non ha un diritto immediato sulla quota IVA prima del riversamento.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle finanze aveva emesso, nel 1999 e nel 2000, decreti dirigenziali che stabilivano le modalità con cui le aziende di credito avrebbero dovuto riversare all’Erario l’acconto IVA di dicembre. La Regione Siciliana aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che tali decreti invadevano la sua competenza sulle entrate IVA maturate nel territorio regionale, spettantigli per statuto speciale.

    La questione (conflitto di attribuzioni)

    Decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000 del Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze, sulle modalità di riversamento dell’acconto IVA. La Regione Siciliana invocava gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano, gli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 1074/1965 e gli artt. 3, 81, 97 Cost. Promosso da: Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spetta allo Stato disciplinare le modalità di riversamento dell’acconto IVA. Il diritto della Regione Siciliana sulle quote IVA matura solo dopo il riversamento all’Erario, secondo le norme dello Statuto speciale; prima di tale momento lo Stato ha piena competenza a regolare le modalità operative del riversamento.

    Il principio

    Le entrate IVA spettanti alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale costituiscono una quota di quelle complessivamente riscosse nel territorio regionale dopo il loro riversamento all’Erario: fino a quel momento lo Stato mantiene la piena competenza a disciplinare le modalità tecnico-operative di riscossione e trasferimento.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «quote IVA» della Regione Siciliana?

    In base allo Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946) e alle relative norme di attuazione, alla Sicilia spetta una quota delle imposte erariali riscosse nel territorio regionale, tra cui l’IVA.

    Lo Stato può emanare decreti dirigenziali in materia fiscale regionale?

    Sì, ma solo in relazione alle modalità tecniche di raccolta e versamento dei tributi; l’attribuzione della quota alla Regione avviene in un momento successivo, secondo le norme statutarie.

    Cos’è un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui Stato e Regione contestano vicendevolmente di essersi invasi le rispettive sfere di competenza costituzionale o statutaria; la Corte indica a chi spetta la competenza contestata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2004 – Testimonianza della persona offesa parte civile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 497 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non vieta di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile, sottoponendola all’obbligo di verità e al giuramento.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Venezia — sezione distaccata di Portogruaro — aveva sollevato questione perché la persona offesa costituita parte civile veniva esaminata come testimone con obbligo di giuramento, pur essendo portatrice di un interesse diretto all’esito del procedimento. Ciò avrebbe creato, a parere del rimettente, uno squilibrio processuale lesivo degli artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 497 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Portogruaro.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La persona offesa costituita parte civile può essere esaminata come testimone perché il suo interesse nell’esito del giudizio non esclude la capacità di testimoniare; la giurisprudenza di legittimità già richiede una valutazione prudente di tale deposizione. La disposizione non è irragionevole né lede il diritto di difesa dell’imputato.

    Il principio

    La veste di parte civile non è di per sé incompatibile con quella di testimone; l’interesse al risultato del giudizio incide sulla credibilità del teste, che il giudice valuta con ogni cautela, ma non esclude la capacità testimoniale.

    Domande e risposte

    Chi è la «persona offesa costituita parte civile»?

    È la vittima del reato che si è costituita parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno; partecipa quindi al giudizio sia come titolare di un’azione risarcitoria sia, potenzialmente, come testimone dell’accusa.

    Come valuta il giudice la deposizione della persona offesa parte civile?

    Con particolare attenzione critica: la giurisprudenza di legittimità richiede riscontri di credibilità oggettiva e soggettiva, e una motivazione rafforzata quando la condanna si basa essenzialmente su tale testimonianza.

    L’imputato può controesaminare la persona offesa?

    Sì: il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) garantisce all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inclusa la persona offesa.

    Norme collegate

  • Passaggio generazionale dell’impresa di famiglia: patto di famiglia ed esenzione dall’imposta di successione e donazione (art. 3, comma 4-ter, TUS)

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    Perché il passaggio generazionale è una priorità fiscale e giuridica

    Ogni anno migliaia di imprenditori italiani affrontano la stessa domanda: come trasferire l’azienda di famiglia ai figli senza che il Fisco eroda una quota consistente del suo valore? La questione non riguarda solo il risparmio d’imposta in senso stretto, ma la sopravvivenza stessa dell’impresa. Un trasferimento mal pianificato può costringere i successori a liquidare asset o contrarre debiti per pagare le imposte, mettendo a rischio la continuità operativa.

    L’ordinamento italiano offre due strumenti tra loro complementari: il patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.), che consente di anticipare in vita il trasferimento dell’azienda con piena stabilità giuridica, e l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni, di seguito TUS), che azzera l’imposta sul trasferimento stesso — a determinate condizioni.

    Questa guida esamina entrambi gli strumenti in profondità, con attenzione ai dubbi che nelle ricerche ordinarie non trovano risposta: l’esenzione vale anche per le ditte individuali? Una partecipazione di minoranza è esclusa? Cosa succede se si vende la quota entro cinque anni? La liquidazione dei legittimari non partecipanti è tassata?

    Il patto di famiglia: struttura e funzionamento (artt. 768-bis–768-octies c.c.)

    Cos’è e chi può stipularlo

    Il patto di famiglia è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (o le partecipazioni societarie) a uno o più discendenti, con il consenso del coniuge e di tutti gli altri soggetti che, al momento della stipula, sarebbero legittimari se si aprisse la successione (art. 768-quater, comma 1, c.c.). La legge istitutiva è la L. 14 febbraio 2006, n. 55, che ha introdotto nel codice civile gli artt. 768-bis–768-octies.

    L’istituto è riservato ai soli imprenditori (anche individuali) e ai titolari di partecipazioni in società. Non è esteso a generici trasferimenti di ricchezza: l’oggetto deve essere l’azienda o le quote. La forma richiesta è l’atto pubblico (art. 768-ter c.c.), a pena di nullità.

    La liquidazione degli altri legittimari

    I legittimari non assegnatari hanno diritto a ricevere, dai beneficiari del trasferimento, una somma corrispondente alla quota di legittima che avrebbero avuto sull’azienda trasferita, calcolata al momento della stipula (art. 768-quater, commi 2-3, c.c.). Questa liquidazione può avvenire in denaro o, con il consenso di tutti, con beni in natura. L’imprenditore può anticipare direttamente la liquidazione a proprio carico.

    Un punto critico: i legittimari sopravvenuti (ad esempio un figlio nato o riconosciuto dopo il patto) non partecipano al patto ma possono agire — entro due anni dall’apertura della successione — per ottenere la corrispondente liquidazione dai beneficiari (art. 768-sexies c.c.).

    La stabilità: perché il patto supera le azioni di riduzione

    Il vantaggio più rilevante del patto di famiglia rispetto a una semplice donazione è la stabilità. I beni trasferiti con il patto non sono soggetti alle azioni di riduzione e di collazione (art. 768-quater, comma 4, c.c.): i beni dell’impresa non rientrano nell’asse ereditario, e i beneficiari non devono temere che, all’apertura della successione, altri eredi impugnino il trasferimento. Ciò garantisce continuità operativa e certezza della proprietà.

    Per questo motivo il patto di famiglia è preferibile — ai soli fini della stabilità giuridica — anche a una donazione dell’azienda, che invece rimane soggetta all’azione di riduzione per vent’anni dalla stipula.

    Scioglimento e modifica

    Il patto può essere sciolto o modificato con un nuovo contratto in forma di atto pubblico, con il consenso di tutti i partecipanti originari ancora in vita (art. 768-septies c.c.). In alternativa, uno qualsiasi dei contraenti può recedere entro il termine e con le modalità stabilite nel patto stesso.

    L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 4-ter, TUS)

    La norma e i beneficiari

    L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che i trasferimenti di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni effettuati a favore dei discendenti (figli, nipoti, ecc.) o del coniuge — sia tramite successione mortis causa sia tramite donazione, patto di famiglia o altro atto a titolo gratuito — sono esclusi dall’imposta sulle successioni e donazioni, a determinate condizioni.

    La norma non prevede franchigie o soglie: l’esenzione è totale, indipendentemente dal valore dell’azienda o della partecipazione trasferita.

    Condizioni per l’esenzione: tabella riepilogativa

    Tipo di bene trasferito Condizione sull’assetto proprietario Obbligo post-trasferimento
    Azienda o ramo d’azienda (inclusa ditta individuale) Nessuna condizione specifica sulla quota; è sufficiente il trasferimento dell’intera azienda o ramo Continuare l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni
    Quote di società di persone (SNC, SAS, ecc.) Nessuna condizione specifica sulla quota; il trasferimento deve riguardare quote che consentano la prosecuzione dell’attività Continuare l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni
    Azioni/quote di società di capitali (SpA, SRL, ecc.) Il trasferimento deve riguardare una partecipazione che integri o consenta l’acquisizione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria) Detenere il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento

    In tutti i casi, i beneficiari devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o dell’atto di donazione, una dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo per il periodo minimo di cinque anni.

    La decadenza: cosa accade se si viola il vincolo quinquennale

    Se i beneficiari cedono l’azienda, la quota o le azioni prima del decorso dei cinque anni, decade il beneficio dell’esenzione. Le conseguenze sono triplici: il beneficiario è tenuto a versare l’imposta sulle successioni e donazioni (con le aliquote ordinarie e le franchigie di legge applicabili alla data dell’originario trasferimento), le relative sanzioni e gli interessi di mora. L’Ufficio delle Entrate emette avviso di liquidazione entro i termini ordinari di decadenza.

    Eccezione rilevante: la decadenza non si verifica se la cessione avviene nell’ambito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) a condizione che la continuità dell’attività sia assicurata dal soggetto risultante e il cessionario si impegni a rispettare il vincolo residuo. Su questo punto la prassi dell’Agenzia delle Entrate riconosce la neutralità delle operazioni di riorganizzazione che non interrompono l’attività d’impresa.

    La ditta individuale è esente? E la holding?

    Ditta individuale: sì, l’esenzione si applica

    La norma cita espressamente le «aziende»: la ditta individuale trasferita al discendente è quindi esente, purché il beneficiario prosegua l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Non è richiesto che il figlio assuma il ruolo di imprenditore individuale a titolo personale fin dall’atto di trasferimento, ma è necessario che l’attività economica continui (ad esempio, conferendo l’azienda in una società di nuova costituzione di cui il figlio detiene il controllo).

    Partecipazione di minoranza in una società di capitali: NON è esente

    Questo è uno dei punti più insidiosi. Per le società di capitali, la legge richiede che il trasferimento «integri o consenta l’acquisizione del controllo» ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. — vale a dire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Una partecipazione del 20%, del 30% o anche del 49% (salvo patti parasociali non computabili ai fini fiscali) non è sufficiente: il trasferimento sconterebbe la normale imposta sulle donazioni o successioni con le aliquote e franchigie ordinarie.

    Attenzione: se i genitori trasferiscono complessivamente una quota di controllo tra più figli (ad esempio il 60% diviso tra tre fratelli), la dottrina prevalente ritiene applicabile l’esenzione se, dopo il trasferimento, uno dei beneficiari detiene la maggioranza, oppure se più discendenti agiscono congiuntamente. La questione è tuttavia dibattuta in assenza di una risoluzione ufficiale specifica su questo scenario.

    La holding di famiglia: un caso ibrido

    Nel caso frequente di una holding familiare che detiene partecipazioni di controllo in una o più sub-holding operative, il trasferimento delle quote della capogruppo al discendente può beneficiare dell’esenzione se quel trasferimento gli attribuisce il controllo della holding. La «presa di controllo» si misura a livello della società i cui titoli sono oggetto di donazione, non a livello delle partecipate indirette. Il soggetto che riceve le quote della holding deve mantenere il controllo sulla holding stessa per i cinque anni: eventuali cessioni di partecipate operative non determinano decadenza, se il controllo della capogruppo rimane invariato.

    Per approfondire la creazione di strutture holding in sede di riorganizzazione d’impresa, si rimanda alla guida Conferimento d’azienda e di partecipazioni 2026: come creare una holding senza tassare la plusvalenza.

    Il coordinamento tra patto di famiglia ed esenzione fiscale

    Il patto di famiglia e l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS sono pienamente cumulabili: il patto è uno degli atti a titolo gratuito cui si applica l’esenzione. Ciò significa che, stipulando un patto di famiglia in forma di atto pubblico, l’imprenditore ottiene simultaneamente:

    • la stabilità giuridica del trasferimento, immune da azioni di riduzione e collazione;
    • l’azzeramento dell’imposta sulle donazioni/successioni sul valore dell’azienda o delle partecipazioni di controllo trasferite;
    • la certezza sul trattamento fiscale della liquidazione agli altri legittimari (v. sotto).

    Come si tassa la liquidazione dei legittimari non assegnatari?

    La liquidazione che i beneficiari del patto versano agli altri legittimari — in denaro o in natura — è soggetta all’imposta di successione e donazione secondo le ordinarie aliquote e franchigie (ad esempio: 4% con franchigia di 1 milione di euro per i trasferimenti tra genitori e figli; 6% con franchigia di 100.000 euro tra fratelli; ecc.). Tuttavia, qualora la liquidazione sia corrisposta direttamente dall’imprenditore (e non dai beneficiari dell’azienda), il trattamento fiscale è il medesimo, configurandosi un’ulteriore donazione indiretta.

    In sintesi: l’esenzione riguarda il nucleo principale del trasferimento (l’azienda o le partecipazioni); la liquidazione ai legittimari non partecipanti segue il regime ordinario.

    Il D.Lgs. 139/2024: cosa cambia (e cosa non cambia) dal 1° gennaio 2025

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (attuativo della delega fiscale) ha riformato in modo significativo l’imposta sulle successioni e donazioni, con effetto dal 1° gennaio 2025. Per quanto riguarda l’art. 3, comma 4-ter, le modifiche più rilevanti riguardano:

    • Estensione alle partecipazioni in società estere UE/SEE: l’esenzione si applica ora anche al trasferimento di azioni e quote di società residenti nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo o in Paesi con adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per le società residenti in Italia.
    • Dichiarazione di impegno: la norma riformata ha codificato esplicitamente l’obbligo di rendere apposita dichiarazione di impegno contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione. Prima della riforma, tale obbligo era ricavato in via interpretativa dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
    • Il regime di esenzione per il trasferimento di aziende nazionali e partecipazioni di controllo in società di capitali italiane non è stato modificato nella sua struttura essenziale. Le condizioni fondamentali — beneficiari limitati a discendenti e coniuge, obbligo quinquennale di prosecuzione/controllo, decadenza con imposta + sanzioni + interessi — rimangono invariate.

    Si segnala che l’art. 139/2024 ha anche rivisto le aliquote e le franchigie ordinarie applicabili ai trasferimenti non esenti (rilevanti per la liquidazione dei legittimari nel patto di famiglia), ma questo esula dall’ambito della presente guida.

    Le imposte indirette residue: ipotecaria e catastale

    L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non elimina automaticamente le imposte ipotecaria e catastale nei trasferimenti che includono beni immobili. Se l’azienda trasferita comprende immobili iscritti in catasto, si applicheranno:

    • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (per le trascrizioni nei registri immobiliari);
    • Imposta catastale: 1% del valore catastale (per le volture catastali).

    Esistono tuttavia agevolazioni: in caso di trasferimento di azienda che comprende immobili strumentali destinati all’attività, alcune pronunce e la prassi amministrativa riconoscono l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) quando il trasferimento integra i requisiti dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter. Il punto non è completamente cristallizzato in giurisprudenza: è consigliabile verificare caso per caso.

    Pianificazione: passi operativi consigliati

    Un passaggio generazionale pianificato per tempo consente di ottimizzare sia il profilo giuridico sia quello fiscale. I passaggi essenziali sono i seguenti:

    • Valutazione dell’azienda: far redigere una perizia di stima (necessaria per determinare la liquidazione dei legittimari nel patto di famiglia e per documentare il valore ai fini dell’eventuale decadenza futura).
    • Verifica del requisito di controllo: per le società di capitali, verificare che la quota trasferita integri la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (art. 2359, n. 1, c.c.). Se la quota è frammentata tra più figli, valutare la struttura del trasferimento per non perdere il beneficio.
    • Stipula dell’atto pubblico: il patto di famiglia o la donazione devono essere perfezionati in forma di atto pubblico notarile, con presenza del notaio e di tutti i legittimari.
    • Dichiarazione di impegno: i beneficiari devono rendere la dichiarazione di impegno quinquennale contestualmente all’atto (per le donazioni/patti di famiglia) o alla dichiarazione di successione.
    • Monitoraggio del vincolo quinquennale: pianificare sin dall’origine le eventuali operazioni di riorganizzazione che potrebbero interessare la struttura societaria nei cinque anni successivi, verificando preventivamente la neutralità fiscale delle stesse rispetto al vincolo.

    Per una visione d’insieme sugli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria, si veda anche Passaggio generazionale d’impresa: patto di famiglia ed esenzione e Patto di famiglia: trasferire l’impresa ai figli senza liti.

  • Corte cost. n. 101/2004 – Incompatibilità del giudice nel merito possessorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51 c.p.c. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia deciso nella fase sommaria possessoria (poi riformata in sede di reclamo) a decidere nella fase di merito possessoria.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ancona — sezione distaccata di Jesi —, dopo aver negato il provvedimento d’urgenza nella fase sommaria (decisione riformata in appello), era chiamato a giudicare nel merito possessorio. Il medesimo giudice aveva prospettato la propria incompatibilità con il successivo giudizio di merito, sollevando questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 51 c.p.c., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia concesso o negato i provvedimenti possessori sommari poi riformati dal collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. con la successiva fase di merito possessoria. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Jesi.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte aveva già chiarito (ordinanza n. 220/2000) che gli atti istruttori della fase sommaria hanno una valenza propria limitata alla valutazione sommaria e non vincolano il giudice del merito, che può acquisire nuovo materiale istruttorio. Non sussiste pertanto pregiudizio tale da giustificare l’incompatibilità.

    Il principio

    Il giudice che ha deciso nella fase cautelare o sommaria possessoria non è incompatibile con il successivo giudizio di merito, poiché le valutazioni sommarie non ne pregiudicano l’imparzialità di fronte a un materiale istruttorio diverso e più ampio.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 51 c.p.c.?

    L’art. 51 c.p.c. elenca le cause di astensione obbligatoria del giudice (ad es. interesse nella causa, rapporti di parentela con le parti), cui si affiancano le cause facoltative di astensione.

    La riforma del provvedimento sommario pregiudica l’imparzialità?

    No, secondo la Corte: il materiale istruttorio della fase sommaria è diverso da quello del giudizio di merito e la valutazione sommaria ha carattere provvisorio; non vi è incompatibilità.

    Quando il giudice è tenuto ad astenersi in un giudizio possessorio?

    Solo in presenza di una delle cause tassative dell’art. 51 c.p.c. (o di gravi ragioni di convenienza per l’astensione facoltativa); la mera partecipazione alla fase sommaria non è sufficiente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2004 – Indennità di mobilità e licenziamenti ante-legge 223/1991

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 16 comma 4 e sull’art. 22 comma 7 della legge n. 223/1991, relative all’accesso all’indennità di mobilità per lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge ma con effetto risolutivo successivo.

    Di cosa si tratta

    Alcuni lavoratori erano stati licenziati con preavviso prima dell’11 agosto 1991 (data di entrata in vigore della l. n. 223/1991), ma l’effetto estintivo del rapporto di lavoro si era verificato dopo tale data. Il Tribunale di Napoli aveva dubitato che l’esclusione di costoro dall’indennità di mobilità violasse gli artt. 3 e 38 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Art. 16 comma 4 (esclusione mobilità per licenziamenti ante-legge) e art. 22 comma 7 (decorrenza diritto indennità) della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. Il Tribunale rimettente non aveva compiutamente verificato il quadro normativo applicabile e non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio, in particolare non aveva esaminato se le disposizioni censurate fossero effettivamente applicabili ai rapporti di fatto oggetto del giudizio.

    Il principio

    La rilevanza della questione deve essere verificata concretamente rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio; l’omessa verifica dell’applicabilità della norma impugnata al caso concreto rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Quando spetta l’indennità di mobilità?

    Secondo la legge n. 223/1991, ai lavoratori licenziati all’esito di procedure di mobilità avviate dopo l’entrata in vigore della legge (11 agosto 1991) da imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

    Cosa accade se il licenziamento è stato intimato prima del 1991?

    In base all’art. 16 comma 4, tali lavoratori sono esclusi dall’indennità di mobilità, anche se l’effetto estintivo si è perfezionato dopo l’entrata in vigore della legge.

    Quale principio costituzionale veniva invocato?

    L’art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto a tutele previdenziali adeguate alle esigenze di vita; l’art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento irragionevoli tra lavoratori in condizioni analoghe.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.