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La Corte accerta che lo Stato non ha il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri per la concessione dei fondi per handicap grave da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto ministeriale n. 470/2001 invade la competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica e viene annullato nella parte applicabile alle due Province autonome.
Di cosa si tratta
L’art. 81 della legge finanziaria 2001 aveva istituito un programma di interventi per soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, delegando a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri di concessione e di erogazione dei fondi. Il decreto del Ministro del lavoro n. 470/2001 aveva disciplinato in modo dettagliato le modalità anche per le Province autonome, che invece rivendicano competenza esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando che gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto ministeriale n. 470/2001 invadono la propria sfera di competenza costituzionale. I parametri invocati sono l’art. 8 n. 25 e art. 9 n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 e l’art. 12 del d.lgs. n. 268/1992.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto. La disciplina dell’assistenza ai soggetti con handicap grave rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Province autonome in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Un regolamento ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa provinciale. Inoltre, l’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386/1989 prevede che i finanziamenti statali affluiscano al bilancio delle Province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza ulteriori vincoli. Le disposizioni impugnate vengono annullate nella parte applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il principio
Un decreto ministeriale non può disciplinare materie di competenza legislativa esclusiva delle Province autonome a statuto speciale. I fondi statali destinati a settori di competenza provinciale devono affluire al bilancio provinciale per essere utilizzati secondo normative provinciali, senza che lo Stato possa imporre criteri e modalità di gestione ulteriori rispetto all’individuazione dei parametri di riparto.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra competenza legislativa provinciale e statale in materia di welfare?
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Lo Stato può finanziare tali attività ma non imporre alle Province le modalità di erogazione, salvo la fissazione dei parametri di riparto.
L’efficacia della sentenza si estende anche a Bolzano?
Sì. La Corte ha esteso espressamente gli effetti della pronuncia anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in ragione della piena equiparazione statutaria delle due Province nelle materie in questione.
Che cos’è la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali?
Le leggi statali spesso contengono una clausola per cui le loro disposizioni si applicano alle Province autonome “compatibilmente con le norme dello statuto”. Tale clausola estende la salvaguardia anche alle norme di attuazione e di modifica dello statuto, non solo al testo statutario in senso stretto.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — autonomia speciale delle Regioni e Province a statuto speciale
- Art. 117 della Costituzione — potestà regolamentare statale limitata alle materie di legislazione esclusiva statale
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