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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla base imponibile ICI per i fabbricati già iscritti al catasto con rendita ma ancora in corso di costruzione. Il giudice rimettente non ha accertato in punto di fatto se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’accatastamento, rendendo la questione priva di adeguata motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione sull’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (ICI), nella parte in cui impone di calcolare l’imposta sulla base della rendita catastale anche quando il fabbricato, pur iscritto a catasto, era ancora in corso di costruzione e non ancora idoneo alla produzione di reddito. Il giudice riteneva la norma irragionevole rispetto al caso di demolizione e ricostruzione, in cui la base imponibile è costituita dal solo valore dell’area.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Secondo il rimettente, applicare la rendita catastale di un fabbricato non ultimato comporta una disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina del fabbricato in corso di costruzione e la tassazione di un valore solo fittizio, non espressivo di reale capacità contributiva. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria regionale della Liguria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente aveva omesso di accertare se il fabbricato fosse effettivamente non ultimato al momento dell’attribuzione della rendita catastale, circostanza che era addirittura controversa in giudizio. Senza tale accertamento non è verificabile la rilevanza della questione. La nozione di “ultimazione” ai fini della concessione edilizia in sanatoria è diversa da quella ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, e il giudice rimettente non aveva chiarito quale delle due ricorreva nel caso concreto.
Il principio
Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve accertare tutti i presupposti di fatto necessari a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Se una circostanza di fatto è controversa in giudizio, il giudice rimettente deve prendere esplicita posizione su di essa prima di sollevare la questione, altrimenti questa è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Quando un fabbricato è considerato “ultimato” ai fini dell’ICI?
Ai fini dell’ICI, un fabbricato è ultimato quando è idoneo alla produzione di reddito, ossia quando costituisce un’autonoma unità immobiliare urbana potenzialmente produttiva. Questa nozione è diversa da quella di “ultimazione” ai fini del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.
Come si calcola l’ICI su un fabbricato in corso di costruzione?
Per i fabbricati in corso di costruzione non ancora ultimati, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile sia il valore dell’area edificabile. Solo dopo l’ultimazione del fabbricato si applica la rendita catastale.
Chi determina il valore imponibile dell’ICI?
Il valore imponibile dell’ICI su fabbricati è determinato applicando un moltiplicatore alla rendita catastale rivalutata. La rendita catastale è attribuita dall’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) quando il fabbricato è idoneo alla produzione di reddito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza evocato come parametro
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva invocato come parametro
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