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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 17 e 20 della legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2002 in materia di quote latte. La compensazione e la riserva “regionale” istituite dalla Regione violano i regolamenti comunitari, che ammettono soltanto compensazione e riserva a livello nazionale. Anche la competenza esclusiva regionale sull’agricoltura incontra il limite degli obblighi comunitari.
Di cosa si tratta
La Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che prevedeva un sistema di “compensazione regionale” e una “riserva regionale” per le quote latte. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni sostenendo che i regolamenti comunitari consentono solo compensazione e riserva a livello nazionale. La Regione ha difeso la propria competenza esclusiva in materia agricola, riconosciuta dallo statuto speciale valdostano.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso investe gli artt. 17, commi 1 e 2, e 20 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2002, contestando il contrasto con l’art. 2 della l. cost. n. 4/1948 (Statuto speciale Valle d’Aosta) e con l’art. 1 del d.lgs. n. 238/2001 (norme di attuazione statutaria in materia di quote latte), in quanto la normativa regionale viola i regolamenti CEE n. 3950/92 e CE n. 1392/2001 che ammettono solo compensazione e riserva nazionale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. Lo statuto valdostano attribuisce alla Regione competenza esclusiva sull’agricoltura, ma questa deve esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. Il regolamento CEE n. 3950/92 autorizza la compensazione solo a livello dell’acquirente o a livello nazionale, mai a livello regionale; analogamente la riserva deve essere nazionale. La legge regionale, prevedendo meccanismi a base regionale, viola il diritto comunitario e i parametri statutari che ne impongono il rispetto.
Il principio
La competenza esclusiva regionale in materia agricola è delimitata dagli obblighi comunitari: anche le Regioni a statuto speciale non possono istituire meccanismi di compensazione o di riserva delle quote latte a livello regionale, poiché i regolamenti dell’UE riservano tali funzioni esclusivamente al livello nazionale o a quello degli acquirenti.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale possono derogare ai regolamenti comunitari sull’agricoltura?
No. Anche lo statuto speciale valdostano prevede che la potestà legislativa regionale debba esercitarsi nel rispetto degli obblighi internazionali, che includono quelli comunitari. I regolamenti UE si impongono dunque anche alle Regioni autonome.
Che cosa si intende per “compensazione regionale” delle quote latte?
Con compensazione regionale si intende la verifica dell’eventuale eccedenza di produzione rispetto ai quantitativi di riferimento all’interno del solo territorio regionale, con applicazione del prelievo supplementare ai produttori regionali che abbiano sforato. Il regolamento CEE n. 3950/92 ammette soltanto la compensazione a livello degli acquirenti o a livello nazionale.
La sentenza è ancora rilevante dopo la riforma del sistema quote latte del 2015?
Il sistema europeo delle quote latte è stato abolito nel 2015, ma la pronuncia mantiene valore di principio sull’obbligo delle Regioni di rispettare i regolamenti comunitari anche nelle materie di competenza esclusiva statutaria.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni e vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
- Art. 116 della Costituzione — autonomia speciale delle Regioni a statuto speciale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.