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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla legge regionale dell’Emilia-Romagna che disciplinava interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. Il ricorso governativo non ha adeguatamente dimostrato perché tale materia rientri nella competenza esclusiva statale sulla politica estera.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato gli artt. 5-9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2002, che disciplinava interventi regionali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e promozione di una cultura di pace. Il Governo sosteneva che tali disposizioni violassero la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera (art. 117 co. 2 lett. a) Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo). Parametro: art. 117 co. 2 lett. a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Inammissibilità. Il Governo non ha sufficientemente motivato perché le specifiche disposizioni impugnate (che riguardano attività di supporto tecnico, formazione, sensibilizzazione e partenariato locale) invadano la competenza statale sulla politica estera, distinta dalla mera cooperazione allo sviluppo che le Regioni possono legittimamente promuovere.

Il principio

Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo è inammissibile quando non fornisce una motivazione adeguata e specifica sul perché ciascuna norma impugnata contrasti con il parametro costituzionale invocato: non è sufficiente affermare in via generale la violazione della competenza statale sulla politica estera.

Domande e risposte

Le Regioni possono fare cooperazione internazionale allo sviluppo?

Sì, entro certi limiti: dopo la riforma del Titolo V (2001), le Regioni possono svolgere attività di cooperazione e di promozione culturale con enti esteri, purché non interferiscano con la politica estera dello Stato e nel rispetto degli accordi internazionali. La Corte ha riconosciuto questa possibilità in più sentenze.

Qual è la differenza tra “politica estera” e “cooperazione allo sviluppo”?

La “politica estera” riservata allo Stato riguarda i rapporti diplomatici, i trattati internazionali e le relazioni istituzionali con altri Stati. La “cooperazione allo sviluppo” comprende invece azioni di supporto tecnico, formazione, partenariato con enti locali esteri: in questa seconda accezione le Regioni conservano margini di azione.

Cosa significa “inammissibilità” di un ricorso davanti alla Corte Costituzionale?

L’inammissibilità è una pronuncia di rito che non entra nel merito: la Corte non esamina se la norma sia o meno incostituzionale, ma rileva un difetto formale del ricorso (insufficiente motivazione, difetto di legittimazione, tardività, ecc.). La norma regionale rimane quindi in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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