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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69-bis ord. pen., che consente al magistrato di sorveglianza di decidere sulla liberazione anticipata con procedimento de plano (senza contraddittorio immediato), riservando la fase a contraddittorio pieno al solo reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Il modello processuale è ragionevole e compatibile con il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
La legge n. 277/2002 aveva introdotto nell’ordinamento penitenziario il procedimento de plano per la liberazione anticipata: il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto senza formalità processuali, poi notifica l’ordinanza alle parti, che possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza con rito camerale in contraddittorio pieno. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva sollevato questione, ritenendo lesa la garanzia difensiva del detenuto.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe l’art. 69-bis della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede il rito senza formalità per la concessione della liberazione anticipata. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Magistrato di sorveglianza di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte richiama la propria ordinanza n. 352/2003 e dichiara la questione manifestamente infondata. Il modello a contraddittorio eventuale e differito è compatibile con il diritto di difesa se garantisce allo stesso modo lo scopo e la funzione di questo diritto. Nel caso della liberazione anticipata, l’istante ottiene comunque un doppio scrutinio nel merito: prima dal magistrato di sorveglianza, poi dal tribunale di sorveglianza in caso di reclamo. L’argomento relativo al pregiudizio quando la scarcerazione è imminente è inconferente nel caso concreto e in ogni caso superabile.
Il principio
Il diritto di difesa può essere regolato in modo diverso per adattarlo alle esigenze dei singoli procedimenti, purche’ ne siano assicurati scopo e funzione. Il procedimento de plano per la liberazione anticipata, con successivo reclamo a contraddittorio pieno, è costituzionalmente legittimo in ragione delle peculiarità operative dell’istituto e del duplice scrutinio nel merito che garantisce al condannato.
Domande e risposte
Che cos’è la liberazione anticipata?
La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata, riconosciuta al condannato che dimostri di partecipare all’opera di rieducazione. Non è una misura alternativa alla detenzione, ma una riduzione quantitativa della pena.
Come funziona il procedimento de plano per la liberazione anticipata?
Il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza del detenuto in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere del pubblico ministero. Il provvedimento è poi notificato al difensore, al detenuto e al P.M., che possono proporre reclamo entro dieci giorni al tribunale di sorveglianza.
Il detenuto può presentare memorie nel procedimento de plano?
Sì. La Corte ha chiarito che, pur in assenza di una previsione espressa, il detenuto istante è legittimato a presentare memorie difensive a sostegno della propria richiesta, il che rende ulteriormente sostenibile la conformità del procedimento alle garanzie difensive.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena evocata come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa evocato come parametro
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