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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (misure per l’emersione del lavoro irregolare) sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto. La questione difetta di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, con una lista di parametri costituzionali evocati senza argomentazione specifica.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva impugnato l’art. 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/1995 (convertito nella l. n. 85/1995), in materia di misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse, sostenendo il contrasto con numerosi articoli della Costituzione relativi ai diritti dei lavoratori e alla capacità contributiva.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda l’art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 41/1995, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione. Il giudice rimettente è la Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Il numero elevato di parametri evocati senza specifica motivazione per ciascuno ha indotto la Corte a dichiarare la questione inammissibile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione, nell’evocare una pluralità di parametri costituzionali senza fornire un’adeguata argomentazione specifica per ciascuno, non soddisfa il requisito minimo di motivazione sulla non manifesta infondatezza che è condizione necessaria per la valida proposizione della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare specificamente la non manifesta infondatezza della questione con riferimento a ciascun parametro costituzionale invocato. L’elencazione di una serie di articoli della Costituzione senza argomentazione specificamente riferita al contrasto fra norma censurata e singolo parametro rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è la “non manifesta infondatezza” richiesta per sollevare una questione di costituzionalità?
Il giudice rimettente deve essere convinto che la questione non sia palesemente priva di fondamento, ossia che esista un ragionevole dubbio di incompatibilità tra la norma censurata e la Costituzione. Questo requisito si distingue dalla mera “rilevanza”, che attiene al fatto che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo.
Quanti parametri costituzionali si possono invocare contemporaneamente?
Non vi è un limite numerico, ma per ciascun parametro invocato il rimettente deve fornire una motivazione specifica che illustri il contrasto con la norma censurata. Evocare molti parametri senza argomentarli singolarmente è causa di inammissibilità.
Cosa succede se la questione è dichiarata inammissibile?
Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione nel corso del medesimo giudizio, purché la nuova ordinanza superi i vizi che avevano determinato l’inammissibilità precedente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza evocato come parametro
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva evocato come parametro
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