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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso diverse disposizioni della legge finanziaria regionale siciliana 2005. Le norme impugnate erano state nel frattempo modificate o abrogate dalla Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato diverse disposizioni della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (legge finanziaria regionale 2005), lamentando violazioni dell’art. 81 Cost. (copertura finanziaria), degli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), nonché dello statuto speciale. In pendenza del giudizio, la Regione aveva modificato o abrogato le norme censurate.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso investiva gli artt. 8, 11, 21, 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 17 dicembre 2004. I parametri invocati erano gli artt. 81, 3, 97, 5, 114 della Costituzione e varie norme dello statuto speciale siciliano. Il giudice ricorrente è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in quanto le norme impugnate erano state modificate o abrogate dalla Regione nel corso del giudizio, venendo meno l’oggetto del ricorso. La cessazione della materia del contendere è un istituto che consente alla Corte di chiudere il giudizio senza una pronuncia nel merito quando sopravvengono circostanze che rendono inutile decidere la questione.

Il principio

Quando le norme impugnate in via principale vengono abrogate o sostanzialmente modificate dalla fonte regionale nel corso del giudizio, e le parti non hanno più interesse a ottenere una pronuncia nel merito, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni originariamente censurate.

Domande e risposte

Che cos’è la “cessata materia del contendere”?

La cessata materia del contendere è una pronuncia con cui la Corte costituzionale chiude il giudizio senza entrare nel merito, perché sopravvenute modifiche normative hanno eliminato l’oggetto della controversia o l’interesse a una pronuncia nel merito.

Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

Il Commissario dello Stato è un organo previsto dallo statuto speciale siciliano con il compito di esaminare le leggi regionali prima della promulgazione e di rinviarle al Presidente della Regione o di impugnarle davanti alla Corte costituzionale se le ritiene in contrasto con la Costituzione o con lo statuto.

Qual è la differenza tra cessata materia del contendere e inammissibilità?

L’inammissibilità è pronunciata quando la questione presenta vizi originari (es. difetto di motivazione). La cessata materia del contendere presuppone invece una questione originariamente ammissibile, ma resa priva di oggetto da vicende sopravvenute nel corso del giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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