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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica riguardo alla delibera di insindacabilità del senatore Dell’Utri. Il deposito del ricorso in cancelleria era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, rendendo il giudizio improcedibile.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68 Cost., le dichiarazioni rese dal senatore Marcello Dell’Utri in alcuni articoli di giornale. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369/2004, ma il Tribunale aveva depositato in cancelleria gli atti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione riguarda la delibera del Senato del 15 ottobre 2003 con cui erano state dichiarate insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dal senatore Dell’Utri in sede extraparlamentare. Il Tribunale ricorrente sosteneva l’assenza del nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il giudice ricorrente è il Tribunale di Milano, ottava sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte non entra nel merito del conflitto e dichiara il giudizio improcedibile per tardività del deposito. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale è perentorio. Gli atti erano stati inviati per posta l’11 gennaio 2005 ma erano pervenuti in cancelleria il 14 gennaio 2005, oltre il ventesimo giorno dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità. L’istanza del Tribunale che addebitava il ritardo agli ufficiali giudiziari non vale a sanare la tardività.
Il principio
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso introduttivo nel giudizio per conflitto di attribuzione, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato ammissibile il conflitto, è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio, a prescindere dalle cause del ritardo.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento attraverso cui un potere dello Stato (ad es. il giudice ordinario) contesta a un altro potere (ad es. il Parlamento) di avere invaso o menomato la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è competente a decidere tali conflitti.
Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha ripetutamente precisato che per le attività extraparlamentari è necessario un effettivo nesso funzionale con atti parlamentari tipici.
Il termine di deposito nel giudizio per conflitto è sempre perentorio?
Sì. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso è perentorio. Cause esterne come il ritardo degli ufficiali giudiziari non sono idonee a prolungarlo o a far decorrere un nuovo termine.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.