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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 164, quarto comma, c.p. (limiti alla sospensione condizionale della pena per recidivi) e manifestamente infondata la questione sull’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. (revoca della sospensione condizionale per nuovo delitto), entrambe sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di esecuzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due norme del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. L’art. 164, quarto comma, c.p. limita l’applicabilità della sospensione condizionale in caso di precedenti condanne. L’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette, nel periodo di prova, un nuovo delitto non colposo.

La questione di legittimità costituzionale

La questione riguarda gli artt. 164, quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Reggio Calabria in sede di esecuzione.

La decisione della Corte

Per l’art. 164, quarto comma, c.p. la Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Per l’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. la Corte dichiara la manifesta infondatezza: la revoca automatica della sospensione condizionale per commissione di un nuovo delitto non colposo nel periodo di prova è una scelta del legislatore non irragionevole, coerente con la funzione di deterrenza e risocializzazione dell’istituto.

Il principio

La revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto nel periodo di prova non contrasta con i principì di uguaglianza e di rieducazione della pena. L’automatismo della revoca previsto dall’art. 168, primo comma, n. 2, c.p. risponde a una valutazione legislativa non irragionevole sull’incompatibilità del nuovo reato con il percorso rieducativo sotteso alla sospensione condizionale.

Domande e risposte

Quando può essere concessa la sospensione condizionale della pena?

La sospensione condizionale può essere concessa quando la pena inflitta non supera due anni (o due anni e sei mesi in casi particolari) e il giudice ritiene che il condannato non commetterà altri reati. Non può essere concessa più di due volte e il quarto comma dell’art. 164 c.p. esclude i recidivi reiterati.

Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?

Ai sensi dell’art. 168 c.p., la sospensione condizionale è revocata se il condannato: commette un nuovo delitto non colposo o una contravvenzione della stessa indole; non adempie agli obblighi imposti; non risarcisce il danno entro il termine stabilito dal giudice.

La revoca automatica della sospensione condizionale è conforme alla Costituzione?

Sì, secondo la Corte. La previsione automatica della revoca per commissione di un nuovo delitto non è irragionevole: la commissione di un nuovo reato doloso dimostra il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la sospensione della pena originaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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