Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. n. 146/2000, che disciplinano i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. Le ordinanze del TAR Lazio sono affette da carenze descrittive della fattispecie e da una contraddittoria indicazione della norma interposta, che impediscono il controllo della Corte sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Alcuni appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sostenevano di essere trattati in modo deteriore rispetto ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in violazione della legge delega n. 266/1999 che prevedeva una carriera “analoga”. Il TAR Lazio aveva sollevato questione sostenendo una disparità nell’arco temporale per accedere alle qualifiche superiori.

La questione di legittimità costituzionale

La questione investe gli artt. 24, 25, 26 e 28 del d.lgs. n. 146/2000 (riordino dei ruoli direttivi della Polizia penitenziaria), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione. Il giudice rimettente è il TAR Lazio, sezione I quater, con due ordinanze di contenuto pressoché identico.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per un duplice motivo. In primo luogo, le ordinanze non descrivono con chiarezza la posizione dei ricorrenti e la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza. In secondo luogo, i ricorrenti appartengono al ruolo direttivo speciale, ma il rimettente indica come norma interposta l’art. 12, comma 1, lett. b), della legge delega n. 266/1999, che riguarda invece il ruolo direttivo ordinario: tale incongruenza rende la questione manifestamente inammissibile anche per erronea individuazione della norma interposta.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie del giudizio a quo e individuare correttamente tutte le norme rilevanti, comprese le norme interposte. Carenze nella descrizione della fattispecie o nella indicazione della norma interposta producono l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Cosa si intende per “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità?

La norma interposta è una norma di rango sub-costituzionale (ad es. una legge ordinaria o una legge delega) che, in rapporto alla norma censurata, funge da parametro indiretto di costituzionalità. Tipicamente viene invocata per la violazione dell’art. 76 Cost. in caso di eccesso di delega: la legge delega è la norma interposta rispetto al decreto legislativo censurato.

In cosa consiste il principio di “carriera analoga” tra corpi di polizia?

La legge delega n. 266/1999 aveva previsto che il ruolo direttivo ordinario della Polizia penitenziaria avesse una “carriera analoga” al corrispondente ruolo della Polizia di Stato. Ciò non imponeva identità assoluta, ma escludeva differenze arbitrarie e prive di giustificazione oggettiva.

Il d.lgs. n. 146/2000 è stato successivamente modificato?

Sì. La disciplina dei ruoli direttivi della Polizia penitenziaria è stata oggetto di ulteriori interventi normativi nel corso degli anni, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e di rinnovi contrattuali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.