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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’assoggettabilità a IVA e contributo previdenziale forense degli onorari del difensore in giudizi di divorzio. L’arbitro rimettente non ha motivato adeguatamente il proprio potere di sollevare questioni incidentali di costituzionalità, in particolare riguardo alla facoltà dell’arbitro di conoscere questioni tributarie in via incidentale ai sensi dell’art. 819 c.p.c.
Di cosa si tratta
Una cliente aveva chiesto in arbitrato la restituzione delle somme corrisposte a titolo di IVA e di contributo previdenziale al proprio avvocato nel corso di un procedimento di divorzio, sostenendo che l’art. 19 della legge sul divorzio (l. n. 74/1987) esente le parti da imposte e tasse. L’arbitro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono IVA e contributo previdenziale sugli onorari in tali procedimenti.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe l’art. 19 della l. n. 74/1987, l’art. 11 della l. n. 576/1980 (contributo previdenziale forense) e gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente è l’arbitro di Venezia nel corso di un arbitrato rituale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’arbitro aveva invocato il principio per cui il giudice ordinario può conoscere incidentalmente questioni tributarie nel giudizio sulla rivalsa tra privati, ma non aveva verificato la compatibilità di tale potere con l’art. 819 c.p.c., che disciplina le questioni incidentali nel giudizio arbitrale e prevede la sospensione in caso di questioni non arbitrabili. L’omessa considerazione di tale disposizione integra carenza di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
L’arbitro non può automaticamente esercitare le stesse facoltà del giudice ordinario in materia di questioni incidentali. Nell’arbitrato rituale, l’art. 819 c.p.c. impone di sospendere il procedimento quando sorge una questione non arbitrabile dalla quale dipende la decisione; l’omessa considerazione di tale norma rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’arbitro.
Domande e risposte
L’art. 19 della legge sul divorzio esenta dalle tasse le spese del giudizio?
L’art. 19 della l. n. 74/1987 prevede esenzioni da alcune imposte (bollo, registro, ipotecarie e catastali) per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al divorzio. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale esenzione non include l’IVA sugli onorari del difensore né il contributo previdenziale integrativo, che sono obblighi del professionista nei confronti dello Stato e della Cassa previdenziale.
L’arbitro è equiparabile al giudice ai fini del giudizio incidentale di costituzionalità?
In linea di principio la Corte ha affermato (sentenza n. 376/2001) che l’arbitro rituale può sollevare questioni di legittimità costituzionale. Tuttavia, la questione deve comunque soddisfare i presupposti ordinari di rilevanza e non manifesta infondatezza, incluso il rispetto dell’art. 819 c.p.c. sulle questioni incidentali nell’arbitrato.
Come funziona il contributo integrativo previdenziale del 2% degli avvocati?
Il contributo del 2% (oggi 4%) è dovuto sulla parcella dell’avvocato a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’avvocato ha diritto di rivalsa sul cliente. Il contributo si aggiunge all’IVA e è distinto dall’onorario professionale in senso stretto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e coerenza evocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.