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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente di computare, ai fini dei termini massimi di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi da quello in cui il procedimento è regredito. La norma viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione, non tutela adeguatamente la libertà personale dell’imputato danneggiato da errori processuali del giudice.
Di cosa si tratta
Nel sistema della custodia cautelare, quando un procedimento regredisce a una fase precedente (per esempio perché la Corte di appello annulla il giudizio di primo grado), i termini di fase riprendono a decorrere. La questione era se, nel calcolare il “doppio del termine di fase” (il termine massimo insuperabile ai sensi dell’art. 304, comma 6, c.p.p.), si dovessero computare anche i periodi di custodia sofferti nelle fasi pregresse o solo quelli della fase in cui il procedimento è regredito.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze dei Tribunali di Bari e di Torino investivano rispettivamente l’art. 304, comma 6, e l’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. La Corte ha ricondotto entrambe le censure all’art. 303, comma 2, c.p.p. e ha riunito i giudizi.
La decisione della Corte
La Corte accoglie le questioni e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, c.p.p. nella parte in cui, nel caso di regressione del procedimento, non consente di sommare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi ai fini del calcolo del doppio del termine di fase. La Cassazione a sezioni unite aveva interpretato la norma in senso sfavorevole all’imputato, creando un diritto vivente incompatibile con la tutela costituzionale della libertà personale: l’imputato subisce la custodia per errori processuali del giudice (errores in judicando o in procedendo che causano la regressione) e sarebbe ingiusto che quei periodi non contassero nel calcolo del massimo insuperabile.
Il principio
I periodi di custodia cautelare sofferti in fasi processuali diverse, a causa di errori del giudice che hanno comportato la regressione del procedimento, devono essere computati nel calcolo del termine massimo di fase ex art. 304, comma 6, c.p.p. La libertà personale non può essere sacrificata oltre il limite massimo di fase per effetto di errori non imputabili all’imputato.
Domande e risposte
Cosa si intende per “regressione del procedimento”?
La regressione si verifica quando il procedimento retrocede a una fase anteriore, ad esempio quando la Corte di appello annulla la sentenza di primo grado e rinvia al giudice di prime cure, oppure quando la Corte di cassazione annulla con rinvio. I termini di fase ripartono da zero, ma il periodo già scontato non può più essere “recuperato” ai fini del massimo insuperabile secondo l’interpretazione annullata dalla Corte.
Che cosa è il “termine finale di fase” ex art. 304, comma 6, c.p.p.?
Il termine finale di fase è il limite massimo assoluto, insuperabile anche in presenza di proroghe o sospensioni, pari al doppio del termine di fase previsto dall’art. 303, comma 1, c.p.p. Raggiunti questi limiti, la misura cautelare perde automaticamente efficacia.
Cosa succede quando la custodia cautelare supera il termine massimo?
Il superamento del termine massimo determina la perdita automatica di efficacia della misura cautelare. Il giudice è tenuto a disporre l’immediata scarcerazione dell’imputato, salvo che nei suoi confronti sia in esecuzione altra misura cautelare o debba essere eseguita una pena definitiva.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, parametro della decisione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della decisione
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