Autore: Andrea Marton

  • Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Articolo 436 Codice Civile: Obbligo tra adottante e adottato

    Art. 436 c.c. Obbligo tra adottante e adottato

    In vigore

    L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori […] (1) di lui.

  • Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario

    Articolo 437 Codice Civile: Obbligo del donatario

    Art. 437 c.c. Obbligo del donatario

    In vigore

    Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

  • Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti

    Articolo 438 Codice Civile: Misura degli alimenti

    Art. 438 c.c. Misura degli alimenti

    In vigore

    Misura degli alimenti Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

  • Articolo 439 Codice Civile: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Articolo 439 Codice Civile: Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    Art. 439 c.c. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

    In vigore

    Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.

  • Articolo 440 Codice Civile: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Articolo 440 Codice Civile: Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    Art. 440 c.c. Cessazione, riduzione e aumento degli alimenti

    In vigore

    Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

  • Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Articolo 441 Codice Civile: Concorso di più obbligati

    Art. 441 c.c. Concorso di più obbligati

    In vigore

    Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.

  • Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Articolo 442 Codice Civile: Concorso di più aventi diritto

    Art. 442 c.c. Concorso di più aventi diritto

    In vigore

    Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

  • Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Articolo 443 Codice Civile: Modo di somministrazione degli alimenti

    Art. 443 c.c. Modo di somministrazione degli alimenti

    In vigore

    Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

  • Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Articolo 444 Codice Civile: Adempimento della prestazione alimentare

    Art. 444 c.c. Adempimento della prestazione alimentare

    In vigore

    L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

  • Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Articolo 445 Codice Civile: Decorrenza degli alimenti

    Art. 445 c.c. Decorrenza degli alimenti

    In vigore

    Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.