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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittima una legge della Regione Emilia-Romagna che disciplinava i sistemi informativi regionali, nella parte in cui introduceva norme sul trattamento dei dati personali senza rispettare i limiti imposti dal Codice della privacy statale (d.lgs. n. 196/2003). Le Regioni non possono legiferare autonomamente in materia di ordinamento civile, che è riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004 prevedeva la costituzione di un patrimonio informativo pubblico condiviso tra amministrazioni e soggetti privati operanti per finalità di interesse pubblico, disciplinando anche la cessione dei dati con regolamento regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12, 13 e 14 ritenendoli invasivi della competenza esclusiva statale in materia di protezione dei dati personali.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 117, comma 2, lettere l), m) e r), e del sesto comma della Costituzione: la tutela dei dati personali attiene all’“ordinamento civile” di esclusiva competenza statale; nessun regolamento regionale può intervenire in materia. Il rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 nella parte in cui attribuisce alla Regione un potere normativo in materia di trattamento dei dati personali senza espresso rinvio alla legge statale. Dichiara parzialmente illegittimo anche l’art. 13 (comma 1, lettera d)). Gli artt. 13 c. 3 e 14 sono invece dichiarati non fondati.

Il principio

Le Regioni possono organizzare reti informative proprie e disciplinare procedure che coinvolgano dati personali, ma solo nel pieno rispetto della legislazione statale in materia di privacy. Qualsiasi potere normativo regionale autonomo sul trattamento dei dati personali, che non si limiti ad integrare la disciplina statale nei termini da essa previsti, viola l’art. 117 Cost. (ordinamento civile di competenza esclusiva statale).

Domande e risposte

Le Regioni non possono mai disciplinare sistemi informativi?

Possono organizzare e disciplinare reti informative regionali, purché rispettino integralmente la normativa statale sulla protezione dei dati personali. La competenza esclusiva statale riguarda le norme sui diritti degli interessati, non l’organizzazione tecnica dei sistemi.

Perché l’art. 12 della legge regionale è stato dichiarato illegittimo?

Perché prevedeva un regolamento regionale per disciplinare la cessione di dati a privati, invadendo la potestà esclusiva dello Stato di dettare norme sull’ordinamento civile e sul trattamento dei dati personali.

Cosa succede alle norme regionali sulle reti informative già in vigore?

Restano valide le disposizioni organizzative che non incidono direttamente sulla disciplina dei diritti degli interessati, purché rinviino esplicitamente al Codice della privacy statale per i profili sostanziali di tutela.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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