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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 46, comma 3, del decreto sul processo tributario, nella parte in cui prevede la compensazione automatica delle spese quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere (diversa dalla definizione agevolata). Il contribuente che “vince” perché l’Amministrazione ritira l’atto in autotutela non deve subire le spese legali anticipate.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario, quando l’ufficio finanziario annulla l’atto impugnato in via di autotutela durante il giudizio, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere. L’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 disponeva che in questo caso le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate (tipicamente il contribuente), senza che il giudice potesse condannare l’Amministrazione al rimborso.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma sarebbe irragionevole perché premia la parte che, riconoscendo implicitamente il torto, ritira l’atto impugnato, scaricando le spese sul contribuente costretto ad avvalersi di un difensore.

La decisione della Corte

La questione è fondata. Il principio generale del processo tributario è la soccombenza (art. 15 d.lgs. 546/1992); la compensazione automatica delle spese nella cessazione della materia del contendere costituisce un ingiustificato privilegio per la parte che provoca la cessazione con un comportamento volontario. La norma va dichiarata illegittima nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione agevolata delle pendenze tributarie.

Il principio

Nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere (non per definizione agevolata), il giudice deve provvedere sulle spese secondo il criterio ordinario della soccombenza virtuale, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La compensazione automatica è incostituzionale perché irragionevolmente svantaggiosa per la parte che ha avuto ragione.

Domande e risposte

Cosa cambia in concreto dopo questa sentenza?

Quando l’ufficio fiscale annulla l’atto impugnato durante il processo e il giudizio si estingue, il contribuente può chiedere alla Commissione tributaria di condannare l’Amministrazione al rimborso delle spese legali anticipate, in base al criterio della soccombenza virtuale.

La norma è stata dichiarata illegittima per tutte le ipotesi?

No: la dichiarazione di illegittimità riguarda solo le ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione agevolata delle pendenze tributarie previsti dalla legge (condoni, rottamazioni), per i quali la compensazione automatica resta applicabile.

Il contribuente deve comunque chiedere le spese?

Sì. Dopo la declaratoria di incostituzionalità, il giudice tributario deve pronunciarsi sulle spese, ma ha il potere di compensarle se ricorrono giustificate ragioni. Non vi è condanna automatica a carico dell’Amministrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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