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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’agevolazione fiscale per il sisma del novembre 1980: il legislatore poteva legittimamente riservare il beneficio ai soli proprietari residenti o domiciliati nei comuni colpiti, escludendo chi possedeva immobili nell’area ma risiedeva altrove. La diversità di trattamento è giustificata dal maggior pregiudizio subito dai residenti.

Di cosa si tratta

Dopo il terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata, l’art. 10 del d.l. n. 799/1980 aveva esentato da IRPEF e ILOR i redditi da immobili danneggiati. Il successivo d.l. n. 19/1981 aveva ristretto il beneficio ai soli soggetti residenti o domiciliati nei comuni colpiti, escludendo i proprietari non residenti (anche se comproprietari con fratelli residenti che godevano dell’agevolazione).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria centrale ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione: la distinzione tra proprietari residenti e non residenti sarebbe irragionevole, perché il danno agli immobili era identico a prescindere dalla residenza del titolare.

La decisione della Corte

La questione è non fondata. Non è manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati con residenza, domicilio o sede nell’area colpita abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore (perdita dell’abitazione, dell’attività lavorativa ecc.) rispetto ai proprietari non residenti. Il legislatore ha anche tenuto conto dei vincoli di bilancio e di una politica di sviluppo circoscritta alle zone sismiche.

Il principio

Le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno carattere derogatorio e possono essere soggette a scrutinio di costituzionalità solo nei limiti della palese arbitrarietà o irrazionalità. La scelta del legislatore di limitare il beneficio ai residenti nelle zone colpite dal sisma non è manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Un contribuente non residente poteva beneficiare dell’agevolazione se possedeva immobili danneggiati?

No, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 19/1981. La norma aveva ristretto il beneficio ai soli soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati individuati con d.P.C.m.

Perché la Corte ha respinto la censura di irragionevolezza?

Perché la critica del rimettente confrontava la norma modificatrice con la ratio della norma originaria, non con la sua propria ratio. La Corte valuta le norme modificatrici in base alla loro logica autonoma, che può legittimamente privilegiare i soggetti più colpiti.

Il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) era rilevante?

Il rimettente lo aveva evocato insieme all’art. 3, ma la Corte ha ritenuto che le censure si sostanziassero nel principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., respingendo entrambe le questioni come non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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