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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 2, commi 3, 5 e 6, del d.l. n. 402/1981, che limita la retribuzione di riferimento per la contribuzione volontaria al massimo della classe tabellare F, anche dopo l’eliminazione del tetto pensionistico nella contribuzione obbligatoria. Il mantenimento del limite tabellare per la contribuzione volontaria è scelta non irragionevole né in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La norma impugnata stabilisce che i contributi volontari dei lavoratori ex dipendenti si calcolino sulle retribuzioni medie delle classi tabellari (tabella F), aggiornate periodicamente, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile. Dopo il 1988, l’art. 21 della legge n. 67/1988 ha abolito il tetto pensionistico per la contribuzione obbligatoria, ma la disciplina della contribuzione volontaria è rimasta invariata. Un lavoratore ha contestato questo trattamento differenziato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dei commi 3, 5 e 6 dell’art. 2 del d.l. n. 402/1981 (conv. l. n. 537/1981) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando che il mantenimento del tetto tabellare per la contribuzione volontaria, dopo l’eliminazione del tetto nella contribuzione obbligatoria, fosse irragionevole e pregiudicasse la funzione previdenziale della contribuzione volontaria.

La decisione della Corte

Non fondata. Il principio di equiparazione tra contribuzione volontaria e obbligatoria non è costituzionalmente imposto in ogni caso e a tutti gli effetti: la differenza di posizione tra lavoratore in attività e lavoratore che ha cessato il servizio giustifica discipline diverse. Il limite tabellare per la contribuzione volontaria non svuota la funzione previdenziale di quest’ultima. Per le pensioni di anzianità inoltre il parametro art. 38, secondo comma, Cost. (legato allo stato di bisogno) non è pertinente.

Il principio

Non sussiste un principio costituzionale che imponga l’equiparazione a tutti gli effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria. Il legislatore può legittimamente prevedere limiti tabellari alla retribuzione di riferimento per la contribuzione volontaria anche dopo la rimozione del tetto pensionistico per la contribuzione obbligatoria, a condizione che non venga compromessa la posizione già acquisita alla data del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima.

Domande e risposte

Come si calcola la contribuzione volontaria INPS?

Secondo l’art. 2 del d.l. n. 402/1981, le aliquote si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle classi di retribuzione della tabella F allegata al decreto, aggiornate annualmente nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile.

Qual è la funzione della contribuzione volontaria?

Consentire ai lavoratori che hanno cessato l’attività di raggiungere o mantenere i requisiti contributivi per la pensione, salvaguardando la posizione assicurativa acquisita durante il rapporto di lavoro.

Il lavoratore che versa contributi volontari ha diritto a una pensione pari a quella di chi versa contributi obbligatori nella stessa misura?

Non necessariamente: la Corte ha ribadito che l’equiparazione tra contribuzione volontaria e obbligatoria non è un obbligo costituzionale. Le differenze di disciplina sono giustificate dalla diversità delle posizioni soggettive dei due tipi di lavoratori.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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