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L’ordinanza dichiara parzialmente inammissibili (aspetti penalistici, irrilevanti per il giudice tributario) e parzialmente infondate (aspetti tributari) le questioni di legittimità degli artt. 9 e 15 della legge n. 289/2002 (condono fiscale 2003). La premessa interpretativa del rimettente è erronea: il condono non impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare somme chieste in base a fatture per operazioni inesistenti su cui non è stata versata l’IVA.
Di cosa si tratta
Due società avevano chiesto il rimborso dell’IVA per il 2001 in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, e avevano aderito al condono fiscale di cui alla legge n. 289/2002. L’Agenzia delle entrate si era opposta, ritenendo le operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità chiedendosi se il condono obbligasse l’Amministrazione a effettuare il rimborso anche in presenza di operazioni inesistenti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria ha sollevato questione di legittimità degli artt. 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge n. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbero una “norma correttiva” che subordini i benefici del condono all’eliminazione delle detrazioni indebite basate su fatture false.
La decisione della Corte
La questione in parte è irrilevante (aspetti penali) e in parte si fonda su un presupposto interpretativo manifestamente erroneo: l’art. 9, comma 9, non impone di rimborsare ciò che non è dovuto; l’art. 9, comma 10, lett. a), preclude gli accertamenti sui debiti tributari del condonante ma non gli accertamenti sull’inesistenza dei crediti vantati. Il condono non rende incontestabili le richieste di rimborso fondate su fatture per operazioni inesistenti.
Il principio
Il condono fiscale preclude gli accertamenti sui debiti tributari, non quelli sull’inesistenza di crediti al rimborso: l’Amministrazione finanziaria mantiene il potere di contestare le richieste di rimborso IVA fondate su fatture per operazioni inesistenti anche dopo il perfezionamento del condono da parte del richiedente.
Domande e risposte
Il condono fiscale 2003 può consolidare il diritto al rimborso IVA anche se le operazioni erano inesistenti?
No. Il condono non modifica l’importo degli eventuali rimborsi né rende incontestabili i crediti IVA: l’Amministrazione può sempre accertare l’inesistenza del credito posto a base della richiesta di rimborso.
Un contribuente che ha aderito al condono può essere ancora accertato?
Non sui debiti tributari (art. 9, comma 10, lett. a), ma sì sull’inesistenza dei crediti da rimborso: il condono non include i crediti tra i “debiti” su cui opera la preclusione agli accertamenti.
Che differenza c’è tra il condono 2003 e quello del 1991 (l. n. 413)?
La legge del 1991 (art. 52) prevedeva espressamente che, in caso di fatture per operazioni inesistenti, il condono fosse ammesso solo previa eliminazione degli effetti dell’indebita detrazione. La legge n. 289/2002 non lo prevede esplicitamente, ma la Corte rileva che la medesima conclusione si raggiunge per via interpretativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, parametro invocato
- Art. 42 della Costituzione — proprietà privata e utilità sociale, parametro invocato
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