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Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che non esonerava gli avvocati abilitati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario. La Corte restituisce gli atti per le ordinanze più risalenti e dichiara manifestamente inammissibili le altre.
Di cosa si tratta
Con 53 ordinanze, il TAR Lazio ha impugnato la disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario introdotta dalla legge n. 48/2001 e dall’ordinamento giudiziario. Quella disciplina prevedeva una prova preliminare informatizzata, con esonero per alcune categorie (magistrati militari, procuratori e avvocati dello Stato, chi aveva già superato le prove scritte), ma non per i laureati in giurisprudenza abilitati come avvocati.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme denunciate erano il combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e dell’art. 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non prevedevano l’esonero dalla prova preliminare per i candidati con abilitazione forense. Parametri invocati: artt. 3 e 51 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al TAR Lazio per le ordinanze del 30 luglio 2004, e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze successive, perché nel frattempo era intervenuta una modifica normativa rilevante che il rimettente avrebbe dovuto valutare.
Il principio
Quando sopravviene una modifica normativa rilevante sui giudizi pendenti, il rimettente deve valutarne l’incidenza sulla rilevanza della questione; in difetto, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Perché gli avvocati non erano esonerati dalla prova preliminare?
La disciplina transitoria esonerava solo specifiche categorie: magistrati in servizio, procuratori e avvocati dello Stato, idonei nei concorsi precedenti. I laureati in giurisprudenza con abilitazione forense non rientravano in nessuna di queste categorie.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce delle nuove norme sopravvenute, prima di rimettere eventualmente la stessa questione alla Corte.
Le questioni erano fondate nel merito?
La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per ragioni processuali, ossia per la mancata valutazione dello jus superveniens.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra avvocati e altre categorie esonerati
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accesso ai pubblici uffici, parametro principale della questione
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