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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sul condono edilizio del 2003, sollevate dal GIP di Verona. Le censure erano già state decise con la sentenza n. 196/2004 e il rimettente non ne ha valutato gli effetti sui procedimenti in corso.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, che disciplinava il c.d. “condono edilizio”, sostenendo che questa norma violasse varie disposizioni costituzionali. La Corte aveva già esaminato le stesse norme nel 2004.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP di Verona ha impugnato l’art. 32, commi 1, 2, 25-28 e 32-37, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. n. 326/2003), per contrasto con gli artt. 1, 3, 9 secondo comma, 32 primo comma, 54, 79 primo comma e 112 della Costituzione. Secondo il rimettente il condono edilizio avrebbe natura di amnistia impropria adottata senza rispettare la procedura dell’art. 79 Cost., e discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legge e trasgressori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili perché il GIP non ha tenuto conto della sentenza n. 196/2004, che aveva già deciso le stesse censure. In particolare, il rimettente ha omesso di valutare se e in quale misura quella pronuncia avesse modificato la disciplina applicabile nei giudizi pendenti.
Il principio
Il giudice rimettente che riproponga questioni già decise dalla Corte senza valutare gli effetti della precedente pronuncia sulla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus incorre in inammissibilità manifesta per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Il condono edilizio è una forma di amnistia?
No. La Corte, già con la sentenza n. 196/2004, aveva escluso che il condono edilizio abbia natura di amnistia impropria: produce una complessa fattispecie estintiva del reato che dipende dalle manifestazioni di volontà degli interessati e dell’autorità amministrativa.
Cosa succede quando una questione è già stata decisa?
Il giudice che la ripropone deve motivare perché la precedente pronuncia non ha inciso sulla fattispecie del giudizio a quo. In mancanza, la questione è inammissibile.
Quali erano le violazioni denunciate?
Il rimettente sosteneva che il condono edilizio violasse il potere di amnistia riservato al Parlamento (art. 79 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 3), l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) e la tutela del paesaggio (art. 9).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro principale invocato dal rimettente
- Art. 79 della Costituzione — potere di amnistia; il rimettente sosteneva che il condono ne fosse una forma mascherata
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, anch’essa richiamata come parametro
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