Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza dichiara inammissibile il ricorso della Regione Veneto contro l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111/2004 (norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti): il ricorso era stato notificato alla Presidenza del Consiglio solo il 10 luglio 2004, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto (4 maggio 2004), e la notifica era avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato anziché presso Palazzo Chigi.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva impugnato una norma di attuazione dello statuto speciale friulano che, in materia di trasporto ferroviario interregionale, prevedeva criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia. La Regione Veneto, pur non essendo parte dello statuto, riteneva di avere un interesse da tutelare poiché i criteri adottati avrebbero potuto pregiudicare le sue competenze in futuro.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 111/2004 in riferimento all’art. 65 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118 e 123 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia regionale e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

La decisione della Corte

Inammissibile. La notifica alla Presidenza del Consiglio era avvenuta il 10 luglio 2004, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (4 maggio 2004). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso la sede della Presidenza del Consiglio (Palazzo Chigi) e non presso l’Avvocatura generale dello Stato. L’irregolarità non è sanata dalla successiva costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio, avvenuta proprio per eccepire l’inammissibilità.

Il principio

Il ricorso regionale alla Corte costituzionale deve essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi) e non all’Avvocatura generale dello Stato: l’irregolarità della notifica non è sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio avvenuta per contestarla. Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione è perentorio.

Domande e risposte

Dove deve essere notificato il ricorso regionale alla Corte costituzionale contro una legge statale?

Presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi), non presso l’Avvocatura generale dello Stato, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Entro quanto tempo la Regione deve impugnare una legge statale?

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Una Regione può impugnare norme di attuazione dello statuto speciale di un’altra Regione?

Questo profilo è rimasto assorbito dall’inammissibilità per ragioni formali. In via teorica, la legittimazione della Regione Veneto a impugnare norme riguardanti l’autonomia speciale friulana era oggetto di contestazione da parte del Governo e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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