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L’ordinanza dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Civitavecchia, poiché l’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada (deposito cauzionale pari alla metà del massimo edittale come condizione di ammissibilità del ricorso al giudice) è già stato dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 114/2004. Il rimettente dovrà valutare la questione alla luce di tale pronuncia.
Di cosa si tratta
L’art. 204-bis del Codice della strada condizionava l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale contro un verbale di contestazione di infrazione stradale al versamento preventivo di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Il Giudice di pace di Civitavecchia aveva sollevato questione di legittimità ritenendo che tale obbligo discriminasse i soggetti meno abbienti nell’accesso alla tutela giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (come introdotto dalla l. n. 214/2003) in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, lamentando che il deposito cauzionale precludesse di fatto l’accesso alla giustizia ai soggetti economicamente svantaggiati.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti: la disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 114/2004, che aveva accertato come il mancato versamento del deposito comportasse un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, pregiudicando l’esercizio del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost. Il rimettente deve rivalutare la questione alla luce di tale sopravvenuta decisione.
Il principio
Il condizionamento dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria al pagamento di una somma (cauzione) proporzionale alla sanzione irrogata viola l’art. 24 Cost., proclamando inviolabile il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, in quanto preclude di fatto tale diritto ai soggetti privi di risorse adeguate.
Domande e risposte
Si può ancora ricorrere al giudice contro un verbale del codice della strada senza pagare il deposito?
Sì. La Corte costituzionale (sentenza n. 114/2004) ha già dichiarato incostituzionale l’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada nella parte in cui prevedeva il deposito cauzionale come condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale.
L’alternativa del ricorso amministrativo al Prefetto era sufficiente?
No: come aveva rilevato il rimettente, se fosse stata sufficiente la via amministrativa, la tutela giurisdizionale sarebbe divenuta di fatto un privilegio dei soggetti economicamente abbienti, incompatibile con il principio di uguaglianza e con il diritto costituzionale di azione.
Cosa deve fare il Giudice di pace dopo la restituzione degli atti?
Valutare la questione alla luce della sentenza n. 114/2004, che ha già dichiarato incostituzionale la norma impugnata: il giudice potrà quindi procedere con il giudizio senza applicare la norma dichiarata incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e di difesa, parametro principale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
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